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Art. 6.

Le memorie di causa non potranno mai essere restituite alle parti, potrà però il presidente, dopo la deliberazione definitiva della giunta, autorizzare il segretario a restituire i documenti che le corredano.

CAPO II.

Della procedura da seguirsi innanzi alla giunta.

Art. 7.

Gli interessati che intenderanno fare opposizione ai provvedimenti del sindaco di Milano, pronunciati giusta l'articolo 16 della legge 15 gennaio 1885 dovranno nel termine di quindici giorni dalla notifica del detto provvedimento, presentare il loro reclamo alla giunta speciale di sanità, a mezzo della segreteria, giusta le norme di cui negli articoli seguenti, previa la notifica di una copia al sindaco.

Art. 8.

Nell'atto di opposizione i reclamanti dovranno eleggere domicilio nella città; in difetto di elezione di domicilio, tutte le notificazioni di atti del sindaco e della giunta, verranno eseguite mediante affissione di copia all'albo municipale.

Art. 9.

Le notificazioni degli atti delle parti e della giunta verranno eseguite a cura degli uscieri addetti alla locale corte di appello, ed in caso di impedimento dichiarato di questi, a mezzo degli uscieri addetti al locale tribunale civile e correzionale.

Art. 10.

Nel termine di due giorni dal deposito presso la segreteria della giunta del reclamo degli interessati debitamente notificato, il presidente della giunta nominerà un relatore fra i membri di essa.

Il relatore entro due giorni dalla avuta notizia della sua nomina prefiggerà alle parti, con provvedimento che verrà notificato a cura del segretario, il termine entro il quale dovranno fare le loro deduzioni, e produrre i documenti a sostegno delle rispettive loro ragioni.

Tale termine per l'istruttoria della vertenza fra le parti non potrà oltrepassare i dieci giorni.

Art. 11.

Tutte le memorie che durante il periodo di istruttoria, le parti presentassero alla giunta, dovranno fra di esse essere notificate per copia, con specifica indicazione dei documenti che le corredano.

Art. 12.

Gli interessati avranno diritto di ottenere copia, a loro spese, degli atti, piani e documenti relativi al procedimento che li riguarda. Avranno diritto di esaminare negli uffici della giunta gli atti origiginali senza poterli in nessun caso esportare.

Art. 13.

Trascorso il termine dal relatore assegnato alle parti per le loro difese e non oltre giorni quindici da esso, la giunta, udito il rapporto del relatore, pronuncierà la sua deliberazione.

La giunta potrà ordinare tutti gli atti d'istruttoria che crederà necessari nell'interesse della giustizia, e avrà facoltà di introdursi nei domicili privati per le constatazioni che riputasse indispensabili, nei modi e nel tempo determinati per gli atti esecutivi giudiziali dal codice di procedura civile.

Le parti interessate saranno avvertite di tutte le deliberazioni della giunta, mediante avviso del segretario.

Art. 14.

Compiuti gli atti di istruttoria ordinati dalla giunta, il relatore prefiggerà un nuovo termine alle parti, non superiore a quello di dieci giorni dal deposito nella segreteria, del verbale che a cura del segretario sarà stato compilato a sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, per la presentazione di nuove eventuali loro memorie.

Le parti saranno avvertite di questa deliberazione del relatore, mediante avviso del segretario.

Trascorso questo termine e non oltre quindici giorni da esso, la giunta, udito il parere del relatore, pronunzierà la sua sentenza.

Art. 15.

I membri della giunta non possono udire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di essa, nè ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.

La giunta con apposito provvedimento può ammettere le parti a dare personalmente tutte quelle spiegazioni orali che stimassero opportune nel loro interesse.

Art. 16.

Nel procedimento innanzi alla giunta, non sarà necessario il ministero di avvocato o di procuratore.

Tutte le istanze e gli atti di opposizione delle parti, nonchè le copie delle sentenze, e gli atti di notificazione della giunta dovranno essere stesi su carta da bollo di centesimi 50.

CAPO III.

Delle deliberazioni della giunta.

Art. 17.

La giunta sarà legalmente costituita coll' intervento di cinque dei suoi membri.

La giunta non potrà però deliberare se non colla maggioranza di quattro voti.

Art. 18.

Il segretario della giunta redige il verbale dell'udienza, in cui indica i membri presenti, e fa cenno della causa discussa e della deliberazione senza riportarne le opinioni espresse.

Art. 19.

Le deliberazioni della giunta saranno pronunziate nel nome del Re, e dovranno contenere:

1.° il nome e cognome delle parti;

2.° l'indicazione del provvedimento del sindaco contro il quale si

è reclamato;

3.o l'oggetto del reclamo;

4.° i motivi della decisione;

5. il dispositivo sulla controversia e sulle spese;

6.o l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui la decisione fu pronunziata;

7.o la firma del presidente, relatore e segretario.

Art. 20.

Le decisioni della giunta sono titoli esecutivi, giusta l'articolo 553 codice procedura civile.

Rema, 6 gennaio 1889.

Visto d'ordine di S. M.

11 ministro dell'interno
F. CRISPI.

N. 5903 (Serie 8′′).

REGIO DECRETO che costituisce il comune di Cersosimo in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Potenza.

3 gennaio 1889.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 gennaio 1889, n. 22)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO & PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;

Veduta la domanda del comune di Cersosimo per la sua separazione dalla sezione elettorale di S. Paolo Albanese e per la sua costituzione a se

zione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali, approvata col regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (serie 3');

Visto gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Cersosimo ha 62 elettori politici; che le condizioni della viabilità sono

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