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N. 5957 (Serie 3a).

REGIO DECRETO portante norme per l'ammissione nel personale tecnico subalterno del regio corpo del genio civile.

3 febbraio 1889.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1° marzo 1889, n. 52)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOlontà della nAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 34 della legge 5 luglio 1882, numero 874 (serie 3a);

Ritenuta la necessità di provvedere, nell'interesse del servizio, a coprire le vacanze verificatesi in questi ultimi tempi nel personale tecnico subalterno del genio civile;

Considerando che non essendo ancora stato pubblicato il regolamento prescritto dall' articolo 41della legge suddetta, è mestieri stabilire i programmi e le condizioni, sotto la osservanza delle quali dovranno essere dati i prossimi esami per i posti di aiutante allievo nel regio corpo del genio civile ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse norme, firmate d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici, per l'ammissione nel personale tecnico subalterno del real corpo del genio civile, le quali dovranno avere vigore fino a quando non sarà pubblicato il rego. lamento previsto dall'articolo 41 della legge 5 luglio 1882, n. 874.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1889.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 21 febbraio 1889.

Reg. 167. Atti del Governo a f. 156. Mazzucchelli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

G. SARACCO.

NORME E PROGRAMMI

per gli esami di aiutante allievo nel real corpo
del genio civile

Art. 1.

Per la nomina ai posti di aiutante allievo nel corpo reale del genio civile viene pubblicato dal ministero dei lavori pubblici un avviso di concorso, in cui sono indicati: il numero dei posti da conferirsi, il tempo utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso, le città nelle quali si terranno gli esami ed i giorni in cui avranno incominciamento.

L'avviso stesso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Fra la pubblicazione al concorso e l'apertura agli esami dovrà decorrere un termine non minore di due mesi.

Art. 2.

Coloro che intendono concorrere ai posti di aiutante allievo devono, entro il termine stabilito, far pervenire al ministero dei lavori pubblici la loro domanda e i documenti qui appresso indicati:

a) la prova di essere cittadino dello Stato e di non aver oltrepassato, alla data dell'avviso di concorso, i 30 anni di età;

b) i certificati di moralità e di penalità di data non anteriore di due mesi al giorno in cui scade il termine per la presentazione della domanda;

c) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulla leva;

d) il certificato medico, legalizzato, di costituzione fisica robusta ed esente da imperfezioni;

e) la patente di perito agrimensore o di architetto, rilasciata da un istituto tecnico o di belle arti;

f) gli attestati speciali degli esami sostenuti sia negli istituti tecnici, sia in altre scuole superiori, le prove degli studi diversi compiuti, dei lavori già eseguiti;

g) l'autobiografia del concorrente coll' indicazione della pratica

fatta nella compilazione di progetti o nell'esecuzione di lavori, e con ogni altra notizia che si ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali cognizioni ed attitudini.

Oltre i predetti documenti, possono essere presentati dei disegni di costruzioni, purchè siano firmati dai professori e vidimati dal direttore dell'istituto, dal quale è uscito il concorrente.

Art. 3.

Spirato il termine stabilito, il ministero verifica se tutti gli aspiranti abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte nel precedente articolo, ed esclude dal concorso coloro che evidentemente sono sforniti dei requisiti voluti.

Per le altre questioni che eventualmente potessero insorgere, esso provvede dopo udito il parere della commissione esaminatrice.

L'esame è scritto ed orale.

Art. 4.

Le prove dell'esame scritto hanno luogo presso le prefetture designate nell'avviso di concorso e nelle quali dovranno convenire i concorrenti di un determinato numero di provinci>.

L'esame orale ha luogo presso il ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Per gli esami sono assegnati tre giorni; due per le prove scritte, uno per la prova orale.

In ciascun giorno delle prove scritte si svolgono due temi entro dieci ore.

Art. 6.

Le materie, sulle quali si svolgono gli esami, sono le seguenti: 1° Componimento in lingua italiana;

2o Aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di 2o grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida; trigonometria rettilinea; teoria dei logaritmi ad uso delle tavole;

3o disegno lineare, topografico ed architettonico;

4° rilevamento dei piani a mezzo dello squadro agrimensorio, della bussola e della tavoletta pretoriana; uso della stadia, piani a curve orizzontali e quotati; rilevamento delle sezioni trasversali, livellazione col livello a sifone e a bolla d'aria;

5o tenuta delle memorie di campagna e tracciamenti di esecuzione; 60 Nozioni sulla pratica delle costruzioni in generale e sulle qualità dei materiali; sulla costruzione e conservazione degli argini in terra e sulla manutenzione delle strade, sulle costruzioni ferroviarie, sull'armamento, sul materiale fisso e mobile delle vie ferrate;

7° leggi e regolamenti sul servizio delle opere pubbliche;

Art. 7.

Per ciascun concorso la commissione esaminatrice viene nominata dal ministero dei lavori pubblici, ed è composta di un presidente scelto fra gli ispettori del genio civile, e di 4 membri, due dei quali scelti fra gli ingegneri capi del genio civile e due fra i professori di istituti tecnici.

La commissione ha per segretario un ingegnere del genio civile, nominato dal ministro. Essa viene convocata dal suo presidente per la scelta e redazione dei temi almeno otto giorni avanti il principio degli esami.

I quattro temi scelti dalla commissione sono chiusi entro due buste suggellate e dal ministero trasmesse in un unico piego ai prefetti delle provincie, presso i capoluoghi delle quali devono aver luogo le prove scritte. Sulle buste è indicato il giorno e l'ora in cui devono essere aperte.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in una sala assegnata dalla prefettura sotto la sorveglianza di un consigliere di prefettura e di un ingegnere del genio civile residente nella provincia, incaricati dal prefetto. In ciascun giorno il consigliere di prefettura coll' intervento del summentovato ingegnere ed alla presenza dei candidati apre la busta contenente le tesi da trattarsi in quel giorno, senza romperne i sigilli e le detta agli aspiranti, i quali devono compierne la soluzione entro il termine prescritto senza aver comunicazione alouna tra loro o con persone estranee.

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