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Art. 26.

Oltre il permesso, considerato nell'ultimo capoverso dell'articolo 3, non si concedono vacanze nè ai convittori, nè agli esterni. Si può solo consentire agli uni e agli altri una breve assenza, quando essa sia necessaria per gravi e urgenti ragioni di famiglia, debitamente comprovate.

Art. 27.

Tutti gli alunni convittori indossano un abito uniforme, approvato dal ministero.

Tutti gli esterni vestono nella scuola un camiciotto da fatica con berretto parimente uniforme.

Art. 28.

Sono vietate le manifestazioni collettive degli alunni di qualsiasi natura esse siano.

pure vietato ad essi d'aver seco danaro, armi, libri estranei alla propria istruzione, e di fare atti o dir parole che disconvengano in qualsiasi modo alla retta educazione e alla buona creanza.

Art. 29.

Tutti gli alunni indistintamente sono obbligati alla esatta osservanza, non solo delle norme contenute nel presente regolamento, ma eziandio di tutte quelle altre che saranno prescritte dal direttore per la disciplina nella scuola e nel convitto.

Premi e castighi.

Art. 30.

Agli allievi che, oltre ad adempiere i propri doveri, sono segnalati per esemplare condotta e profitto, si danno premi di vario grado, cioè:

a) lode in presenza della classe

b) note di merito nei registri mensili e sulle carte d'ammissione;

c) posto di onore in classe;

d) grado di capo e sotto-capo squadra ;

e) libri di studio, strumenti rurali e libretti della cassa di risparmio a fine d'anno scolastico.

Quando il bilancio della scuola do consenta, potrà essere conceduto un posto semigratuito per l'anno scolastico successivo a quei due fra gli alunni che maggiormente si saranno segnalati negli esami alla fine del 1° e del 2° anno di corso. Tale concessione è revocata qualora l'alunno non prosegua a dar buona prova di sè nell'adempimento di tutti i suoi doveri.

A queste medesime condizioni, e come ricompensa particolare del lavoro, potrà essere conceduta altresì una somma di danaro in libretti della cassa di risparmio. Questi libretti, come pure gli altri indicati alla lettera e, saranno consegnati agli alunni dopo che avranno conseguita la licenza, salvo che non debbano abbandonar prima la scuola per cagioni indipendenti dalla loro condotta.

La premiazione a fine d'anno sarà fatta pubblicamente alla presenza del comitato amministrativo e delle autorità del luogo.

Art. 31.

Gli allievi che mancano ai propri doveri sono soggetti ai seguenti castighi:

a) rimprovero dell'insegnante o del censore, in privato o in pubblica classe;

b) note di demerito sui registri e sulla carta d'ammissione;

c) rimprovero del direttore prima in privato, poi in classe;

d) rimozione dai gradi;

e) avviso particolare ai parenti o a chi ne fa le veci;

f) ammonizione innanzi alla scolaresca fatta dal presidente del comitato amministrativo;

g) allontanamento dalla scuola;

h) espulsione.

Art. 32.

È attribuita al consiglio didattico la facoltà di applicare i premi segnati alle lettere b, c, d e le pene alle lettere b, c, d, e.

La premiazione segnata alla lettera e, come pure le pene prescritte alle lettere f, g, h, sono proposte dal consiglio didattico e confermate dal comitato amministrativo.

L'approvazione del ministero è necessaria per l'applicazione della pena segnata alla lettera h.

Il conferimento dei posti semigratuiti e della ricompensa, di che al 2o e 3o capo verso dell'articolo 30, è sottoposto dal comitato uministrativo all'approvazione del ministero.

V.

Esami.

Art. 33.

Gli esami sono di ammissione, di promozione e li licenza.

Art. 34.

Gli esami di ammissione hanno luogo nel mese di ottobre, e comprendono le prove sull'istruzione elementare indicata alla lettera d dell'articolo 21.

Art. 35.

Gli esami di promozione hanno due sessioni: l'una ordinaria nella prima decade di agosto; l'altra di riparazione in ottobre. Chi però nella sessione ordinaria fallisce in più di tre materie, deve ripetere l'anno.

Art. 36.

Chi, dopo aver ripetuto l'anno, non ottiene l'idoneità in tutte le prove alla prima sessione ordinaria, deve abbandonare la souola.

Art. 37.

Gli esami di licenza si tengono nella seconda quindicina di ottobre in giorni da stabilirsi dal ministero.

Art. 38.

Negli esami di promozione le prove sono scritte, orali e pratiche. Le prove scritte si fanno per la lingua italiana, l'artimetica e geometria, la computisteria, l'olivicoltura e l'oleificio.

Le prove orali versano su tutte le materie insegnate in ciascun anno del corso.

Le prove pratiche consistono nelle esercitazioni di chimica, di agraria, di olivicoltura e di agrimensura.

Per la classificazione che riguarda gli esercizi militari, il lavoro, il disegno e la calligrafia, si prende la media annuale.

Art. 39.

L'esame di licenza costituisce una prova separata alla quale sono ammessi gli allievi che hanno superato l'esame finale del terzo corso e consiste:

nella prova scritta sugli elementi di:

Olivicoltura;

Oleificio;

Computisteria agraria;

nella prova orale sugli elementi di:

Agraria;

Olivicoltura;

Chimica agraria ;

Oleificio;

e nella prova pratica che comprenderà le esercitazioni di :

Agraria;

Olivicoltura;
Agrimensura;

e il saggio chimico industriale degli oli.

Il voto per l'attitudine al lavoro è desunto dalla media triennale. Agli allievi che hanno superato tutte le prove di esame si rilascia un attestato di licenza, con lo specchio delle classificazioni, secondo l'unito modello.

Art. 40.

La commissione esaminatrice per tutti gli esami è costituita dall'intero consiglio didattico.

Il ministero e il comitato amministrativo possono mandare un pro. prio delegato ad assistere agli esami, con diritto di voto.

VOL. XCII.

43

La votazione si fa distintamente per ogni prova d'esame; e l'insegnante della materia propone il voto in decimi, da discutersi e approvasi dalla commissione.

Art. 41.

Per l'idoneità occorrono sei decimi in ogni prova d'esame.

Visto d'ordine di S. M.

Il ministro di çgricoltura, industria e commercio.

L. MICELI.

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