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Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Gavignano è separato dalla sezione elettorale di Montelanico ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° collegio di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1889.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conı; addi 1° febbraio 1889.

Reg. 167. Atti del Governo a f. 79. MazzuсCHELLI. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

F. CRISPI.

N. 5921 (Serie 3a).

REGIO DECRETO che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

10 febbraio 1889.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 febbraio 1889, s. 36)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 90 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865 che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico, con le disposizioni di detta legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato A, e delle altre che l'hanno modificata:

Veduto il parere del consiglio di Stato del 1° febbraio 1889;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E approvato il seguente testo unico della legge

comunale e provinciale:

TITOLO PRIMO

Divisione del territorio del Regno e autorità
governative e amministrative.

Art. 1.

Il Regno si divide in provincie, circondari, maudamenti e comuni.

Art. 2.

In ogni provincia vi è un prefetto, un consigliere delegato e un consiglio di prefettura.

Art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia. Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2").

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la giunta provinciale amministrativa.

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della

forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere delegato,

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.

Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6.

Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranne anche essere due consiglieri aggiunti.

E presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7.

In ogni circondario vi è un sotto prefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.

Il prefetto od i sotto prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato.

Art. 9.

Presso ogni prefettura e sotto prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

Art. 10.

In ciascuna provincia è istituita una giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

A commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale. La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11.

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa : a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti; b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) I sindaci dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie;

f) coloro che non possano far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate nelle lettere a, b, c, d, e del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

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