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Articolo unico.

È approvata la convenzione annessa alla presente legge in data 4 ottobre 1910, fra le Amministrazioni della marina e del demanio e S. A. I. e R. donna Bianca, principessa di Borbone, a transazione della vertenza sorta a causa dell'esercizio del balipedio di Viareggio colle aggiunte:

all'art. 2: « Alla rimozione ed al trasporto del balipedio si intenderà essere equivalente la cessazione effettiva dell'esercizio del medesimo; »

all'art. 4: Sulla striscia di terreno come sopra ceduto in prosecuzione del viale che dal palazzo arciducale tende verso il mare sarà all'Amministrazione dello Stato ed ai successivi proprietari riservato l'esercizio del transito a beneficio del pubblico su di una striscia trasversale della ampiezza di venti metri per la comunicazione fra le due parti dei terreni di spettanza dell'Amministrazione dello Stato e suoi successori per ogni tratto di trecento metri di lunghezza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 18 luglio 1911.

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MINISTERO DELLA MARINA

ATTO DI TRANSAZIONE che si stipula fra le amministrazioni della Regia Marina e del Demanio e S. A. Donna Bianca principessa imperiale d'Austria, principessa reale d'Ungheria e di Boemia, arciduchessa d'Austria, principessa reale di Borbone, a soluzione della vertenza intervenuta in dipendenza dell'esercizio del balipedio di Viareggio.

Regnando Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentodieci, addi quattro del mese di ottobre, in una sala del Ministero della marina in Roma;

Innanzi a me dottor Arturo Consiglio, caposezione autorizzato a ricevere gli atti d'interesse dell'amministrazione marittima;

Si sono personalmente costituiti da una parte :

Il commendator Francesco Pages, direttore generale dei servizi amministrativi e delle contabilità nel Ministero della marina, agente per conto ed in nome dell' amministrazione marittima;

Il commendator dottor Marcello Bolla, direttore generale nel Ministero delle finanze, agente per conto ed in nome dell'amministrazione del demanio;

Entrambi in rappresentanza del Governo e dello Stato italiano;

e dall' altra parte:

S. A. Donna Bianca, principessa imperiale d'Austria, principessa reale di Ungheria e di Boemia, arciduchessa d'Austria, principessa reale di Borbone, assistita e debitamente autorizzata dal Suo Augusto consorte S. A. imperiale e reale il serenissimo arciduca Leopoldo Salvatore d'Austria, rappresentata per la presente stipulazione dal qui presente signor dottore Basilio cavalier Giannelia de Philergos, figlio del fu Basilio, imperiale, reale consigliere aulico, domiciliato a Vienna, giusta mandato speciale di procura datato da Vienna il due agosto millenovecentodieci, che si unisce in originale al presente atto; Essi premettono che mediante distinti atti dei giorni sedici marzo millenovecentosette e sei e dodici ottobre millenovecentotto, ad

istanza di S. A. I. e R. l'arciduchessa Bianca di Austria, principessa di Borbone, venivano citati i rappresentanti delle amministrazioni della marina e del demanio a comparire dinanzi al tribunale civile di Lucca per ivi sentir dichiarare che il balipedio di Viareggio con l'esercizio dei suoi tiri ha prodotto e produce alla tenuta dell'attrice posta pure in Viareggio danni rilevanti e quindi sentirsi dichiarare tenute esse amministrazioni a risarcire i danni medesimi nell'am. montare da specificarsi in corso di causa od in separata sede, ed essere conseguentemente condannate alla prestazione dei detti danni e al pagamento delle somme che saranno liquidate, con gli interessi dalla domanda, o quanto meno dalla liquidazione; ed infine per sentire provvedere al risarcimento dei danni futuri, qualora non fossero compresi nella somma da liquidarsi, con la condanna alle spese ed onorarii.

Senonché dopo la produzione di documenti e la vicendevole comunicazione di atti defensionali, le parti, col proposito di definire bonariamente la controversia, hanno intavolato delle trattative, e queste avendo condotto ad un accordo, le parti medesime intendono di farne constare mediante l'atto presente.

Ond'è che fra i predetti rappresentanti della marina e del deinanio da una parte e quello di S. A. I. e R. l'arciduchessa dall'altra, è stato convenuto e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La premessa narrativa forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Il signor commendator Francesco Pages, quale rappresentante dell'amministrazione della marina promette e si obbliga di trasportare altrove il balipedio di Viareggio entro il 31 dicembre 1916 (trentuno dicembre millenovecentosedici). '

Qualora il balipedio non fosse stato rimosso entro il termine suddetto, l'amministrazione dello Stato dovrà corrispondere a S. A. I. e R. a titolo di clausola penale, per i danni del ritardo la somma di lire italiane duemila (L. 2000) al mese per ciascun mese compiuto, restando sempre fermo l'obbligo della remozione del balipedio, e rotendo S. A. I. e R. chiedere al tempo stesso l'esecuzione dell' obbligo suddetto e la penale.

Art. 3.

L'eccellentissimo consigliere aulico dottor Basilio Giannelia, nel nome e per conto di S. A. I. e R., si obbliga di non costruire e di non permettere che altri costruisca sul territorio della sua tenuta fabbricati di qualsiasi specie el uso, a distanza minore di metri cin

quecento (500) dalla linea attuale di tiro del balipedio. Tale obbligo durerà fino all'epoca stabilita per la rimozione del balipedio, e in caso di ritardo permarrà compensato dalla clausola penale che sopra.

In caso d'infrazione a questo obbligo le amministrazioni surricordate avranno diritto di chiedere l'immediata demolizione delle costruzioni intraprese od eseguite, e di essere rilevate da qualsiasi molestia e spesa dalla prefata A. I. e R.

Art. 4.

A titolo di transazione del giudizio pendente presso il tribunale di Lucca ed in corrispettivo delle rinunzie di cui agli articoli 5 e 6. di cui appresso e dell'obbligo come sopra assunto da S. A. I. e R. la arciduchessa, non meno che dell' adesione da essa prestata agli inviti dall' amministrazione direttile dall' istituzione del balipedio ad oggi di astenersi, come fece, al costruire e dal permettere che altri costruisse nella zona della sua tenuta adiacente al balipedio suddetto, i mentovati commendatore Francesco Pages ed il commendator Marcello Bolla, in nome e per conto delle amministrazioni da essi rispettivamente rappresentate e quindi del Governo e dello Stato italiano, cedono in piena proprietà alla medesima Augusta signora, accettante in persona del nominato suo rappresentante, una striscia di terreno demaniale della larghezza media di metri cento (metri cento), lungo il confine, fra la tenuta più volte detta e la spiaggia occupata dal balipedio e di una lunghezza non minore di metri tremilacinquecento (metri 3,500). Detta striscia di terreno confinante a levante con la tenuta arciducale, a sud con la tenuta del duca Salviati, a ponente e a nord col balipedio e della estensione complessiva non minore di metri quadri trecentocinquantamila (350,000), pari ad ettari trentacinque (35), si cede e si accetta nello stato in cui si trova, a corpo e non a misura, e colle servitú apparenti e non apparenti di cui per avventura fosse gravata.

La consegna della striscia in parola sarà effettuata entro sessanta (60) giorni da quello in cui la presente convenzione sarà divenuta esecutiva rispetto alle Amministrazioni più volte dette, ed in quell'occasione sarà delimitata con termini lapidei a spese comuni.

Sempre a titolo di transazione ed in corrispettivo come sopra, i predetti commendatore Francesco Pages ed il commendatore dottor Marcello Bolla, nelle espresse loro qualità, promettono e si obbligano di cedere come cedono, ora per quando il balipedio sarà stato rimosso, in piena proprietà, alla medesima Augusta signora, come sopra accettante, una striscia di terreno normale o perpendicolare all' altra striscia suddetta, di fronte al palazzo d'abitazione padronale della tenuta arciducale, ed in prolungamento del viale ivi esistente che dal palazzo ora detto conduce verso il mare, fino a rag

giungere attraverso l'arenile la zona che dovrà essere riservata al demanio marittimo lungo il lido del mare, al primo gennaio millenovecentodiciassette (1° gennaio 1917), con obbligo di provvedere ad operare il passaggio dai beni del pubblico demanio a quelli del patrimonio dello Stato. Detta striscia avrà la larghezza di metri cinquanta (metri 50) e sarà di una lunghezza non inferiore ai duecento metri (metri 200) semprechè al primo gennaio millenovecentodiciasette rimangano almeno altri cinquanta metri (metri 50) di arenile di demanio pubblico.

La consegna sarà effettuata entro tre mesi dal giorno in cui il balipedio sarà stato rimosso, ed in quell' occasione sarà anche questa striscia delimitata con termini lapidei a spese comuni.

A complemento dei suddetti corrispettivi e per porre la tenuta in diretta comunicazione col mare, le suddette Amministrazioni dello Stato, conforme promettono i suddetti loro rappresentanti, si obbligano a non fabbricare e a non fare in perpetuo concessioni di sorta a terzi sull' arenile prospiciente alla striscia, che sopra in prolungamento del viale, divenuta proprietà di S. A. I. e R. e ciò anche per le susseguenti accessioni provenienti dal ritirarsi del mare e fanno concessione perpetua contro un canone annuo minimo a semplice titolo di riconoscimento dell' alto dominio e proprietà dello Stato, a S. A. I. e R. come proprietaria della tenuta di erigere a sue spese un pontile d'imbarco ed un bagno privato nello spazio acqueo antistante, da determinarsi colle norme del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, rimanendo al Governo e Stato italiano la propietà di tale arenile prospiciente la striscia ora detta, con uso pubblico di esso per la circolazione e per i servizi pubblici.

Nel caso che in avvenire una parte dell' arenile che andrà formandosi per le future accessioni potesse essere sdemanializzata e così passare al patrimonio dello Stato, ferma stante la concessione del pontile e del bagno, essa resterà enziadio soggetta alla servitù di non fabbricare e a quella di passaggio a favore della tenuta arciducale e non potrà essere venduta e ceduta a terzi senza tali servitů, con diritto in ogni caso di preferenza per l'acquisto nel proprietario dell'attuale tenuta arciducale al prezzo da stabilirsi di accordo o da un perito da nominarsi dal presidente del tribunale di Lucca.

Art. 5.

L'eccellentissimo consigliere aulico nel nome come sopra rinunzia alle cose domandate nel giudizio come sopra pendente al tribunale di Lucca ed ora, per quando le consegne e quanto altro di cui al precedente articolo quarto avranno avuto luogo, formalmente di

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