N. 786 Regio Decreto 13 luglio 1911, che approva l'elenco delle assegnazioni per l'ammontare complessivo di L. 324.621,75 da corrispondersi sui proventi straordinari di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n 12 alle Amministrazioni provinciali di Messina e di Reggio Calabria e ad alcuni comuni delle provincie stesse e di quella di Catanzaro danneggiati dal terremoto. (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 luglio 1911, n. 178) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; Veduta la relazione della Commissione centrale incaricata, ai termini dell'art. 1o del citato R. decreto 18 febbraio 1909, n. 100, di predisporre le liquidazioni per il reparto dei proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; Riconosciuta la necessità di accordare alle provincie di Messina e di Reggio Calabria e ad alcuni comuni delle provincie stesse e di quella di Catanzaro, danneggiati dal terremoto, le somme occorrenti a pareggio dei rispettivi bilanci per il funzionamento dei pubblici servizi e per l'esecuzione di opere pubbliche; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente delle assegnazioni concesse per l'anno 1911, sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, agli enti indicati nell'elenco stesso, per il complessivo ammontare di L. 324,621.75. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI. Registrato alla Corte dei conti addi 26 luglio 1911. ELENCO delle assegnazioni da corrispondersi sui proventi straordinari di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, agli enti sottoindicati in conto delle maggiori somme che loro potranno spettare per l'anno 1911. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno GIOLITTI. N. 787 Regio decreto 6 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, si impongono è si determinano le zone di servitù militari attorno alle opere Ruggiero di Lauria », « Ettore Carafa ed Evangelista Menga» della piazza forte di Brindisi. Registrato alla Corte dei conti addi 26 luglio 1911. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1911, n. 183. N. 788 Regio Decreto 13 luglio 1911, che fissa la data in cui entreranno in vigore le disposizioni di alcuni articoli della legge 2 luglio 1911, n. 621 per i sottufficiali e sotto capi del Corpo R. Equipaggi. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1911, n. 180) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1911, n. 621, che dà facoltà di applicare gradualmente le disposizioni contenute dalla legge stessa a favore dei sottufficiali e sottocapi del Corpo R. equipaggi; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina : Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 15 della legge 2 luglio 1911 avranno effetto dal 1° agosto 1911. Art. 2. La gratificazione spettante ai sotto capi e militari in conformità dell'art. 5 della legge 2 luglio 1911, n. 621, sarà corrisposta per metà nell'esercizio finanziario 1911-912 e per metà al 1° luglio 1912. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi |