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N. 794

Regio Decreto 13 luglio 1911, che provvede all'assegnazione di somme per l'ammontare complessivo di lire 67.241,89 ad alcuni comuni delle provincie di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria danneggiati dal terremoto.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1911, n. 199)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
Veduto il r. decreto 18 febbraio 1909, n. 100;

Veduta la relazione della Commissione centrale incaricata, ai termini dell'art. 1 del citato r. decreto 18 febbraio 1909, n. 100, di predisporre le liquidazioni per il reparto dei proventi menzionati nell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Riconosciuta la necessità di accordare ad alcuni comuni delle provincie di Catanzaro, Messina e Reggio Calabria, danneggiati dal terremoto, le somme necessarie per corrispondere ai propri impiegati e dipendenti le indennità stabilite dall'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e nelle proporzioni indicate nello articolo stesso.

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle assegnazioni sui pro-.

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venti di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, agli enti indicati nell'elenco stesso, pel complessivo ammontare di L. 67.241,89.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Registrato alla Corte dei conti addi 27 luglio 1911.
Reg. 72. Atti del Governo a f. 141. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

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ELENCO delle assegnazioni da corrispondersi sui proventi straordi nari di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1903, ■. 12, agl enti sottoindicati per il pagamento delle indennità concesse ai propri impiegati e dipendenti ai termini dell'art. 73 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

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Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno

GIOLITTI.

N. 795

Regio decreto 18 maggio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il Monte frumentario di Cotronei è trasformato in Cassa di prestanze agrarie, o questa è concentrata nella Congregazione di carità locale e viene approvato lo statuto organico della Cassa stessa.

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1911.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1911, n. 184

N. 796

Regio Decreto 22 giugno 1911, che approva alcune modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1911, n. 206)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 10 dicembre 1908, n. 820 col quale fu approvato il regolamento per gli operai borghesi dipendenti del Ministero della guerra ; Sentito il parere del Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro della guerra, di accordo col Nostro ministro del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le qui unite modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, decorrenti in parte retroattivamente dal 1° aprile 1911, ed in parte dal 1° luglio 1911, in conformità di quanto è indicato nelle disposizioni transitorie aggiunte alle modificazioni stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1911.

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Registrato alla Corte dei conti addi 26 luglio 1911.
Reg. 72. Atti del Governo a f. 133. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

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