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MODIFICAZIONI

al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con Regio decreto 10 dicembre 1908, n. 820.

Il capoverso b) del 2o comma del § 1 è sostituito dal seguente: b) di operai i quali esercitano un mestiere, compiono lavori manuali o disimpegnano servizi di fatica, di custodia e simili, o sono incaricati della immediata sorveglianza dei lavori nelle officine. Della categoria operai fanno parte i capo squadra di lavoranti ed i capo commessi di magazzini centrali, i quali normalmente sono scelti rispettivamente fra i lavoranti ed i commessi ed hanno l'incarico di sorvegliare e dirigere più lavoranti o commessi riuniti in isquadre o comunque addetti ad un medesimo lavoro.

I comma 3o, 4o, 5o e 6o del § 1 sono sostituiti come appresso: Ogni qualvolta nel presente regolamento si adopera la locuzione ‹ operai » e « capi operai », senz'altra aggiunta o specificazione s' intende alludere unicamente al personale operaio iscritto a matricola a norma del successivo art. 1o.

Oltre il personale a matricola, in casi di bisogni eccezionali possono essere assunti in temporaneo servizio operai e capi operai straordinari, colle norme di cui ai §§ 11, 12 e 13 e che devono essere immediatamente licenziati, non appena vengano a cessare i bisogni straordinari per i quali siano stati assunti.

I garzoni sono considerati come operai straordinari.

I §§ 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

§ 2. Con la parola direzione si intendono le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio, gli stabilimenti di commissariato militare, l'Istituto geografico militare ed in genere tutte quelle amministrazioni per le quali è stabilita una tabella organica per gli operai.

§ 3. Per i servizi che non sono alla dipendenza di alcun ispettorato, le attribuzioni affidate dal presente regolamento a tale autorità debbono intendersi di competenza del Ministero, o di quell' ente che all' uopo venisse da questi delegato.

Il sottotitolo dell' art. I è soppresso.

Il primo comma del § 6 è sostituito dal seguente:

§ 6 Per ogni direzione o stabilimento è determinato, con apposito quadro organico, il numero massimo degli operai e capi operai, esclusi i garzoni, che possono essere impiegati per i bisogni normali delle lavorazioni, suddiviso per ogni categoria.

11 2o comma del § 8 è sostituito dal seguente:

Però le tabelle A, B, C, D, E, F, F non possono essere modificate che per Regio decreto previo parere del Consiglio di Stato, ad eccezione della parte relativa alla ripartizione dei mestieri della tabella A, le cui modificazioni vengono effettuate con decreto Mini steriale, sentito il parere dei competenti corpi tecnici.

Il 1° comma del § 9 è sostituito dal seguente:

§ 9. Nessuna direzione può ammettere in servizio operai in numero superiore a quello fissato dal proprio quadro organico, nè potrà assegnare ad una categoria più operai di quelli previsti dal quadro medesimo.

Il 3o comma del § 9 è sostituito dal seguente:

L'ammissione di nuovi operai è autorizzata dal Ministero dietroproposta delle direzioni dipendenti. I direttori sotto la loro personale responsabilità, dovranno astenersi dal far proposte di ammissioni per coprire i posti vacanti se non abbiano ricevuto commesse di lavoro tali da non potersi compiere regolarmente col personale già esistente.

Nel § 10 sostituire la parola: « rispettivo» con le parole: « della direzione in cui l'operaio è trasferto ».

I SS 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

§11 Il personale straor linario indipendentemente dall'età è reclutato, per quanto riguarda l'abilità professionale e le qualità morali, colle stesse norme che regolano l'ammissione del personale a matricola. § 12. L'assegnazione della paga, che non potrà essere aumentabile, verrà stabilita in relazione alla specialità di mestiere ed alla abilità professionale a seconda i prezzi della piazza, osservando però per essa la caratteristica frazionale delle paghe prescritte per gli operai a matricola.

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§ 13. Il personale straordinario non può essere assunto senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

II § 14 è soppresso.

Il sottotitolo dell'art. 2 è soppresso.

Nel 1o comma del § 15 sostituire le parole: <a matricola con la parola: operaio ».

Il capoverso f) del § 15 è sostituito dal seguente:

f) abbia soddisfatto agli obblighi di leva, che secondo l'età gli sono imposti, tenendo presente che in ogni caso deve risultare effettuata la sua iscrizione alle liste di leva.

Dopo il capoverso f) del § 15 aggiungere:

g) sappia leggere e scrivere.

Gli aspiranti all'ammissione debbono presentare regolare domanda alla direzione in cui intendono prestare servizio, la quale con numero progressivo annuale in base alla data di presentazione la elenca distintamente per mestiere in apposito quaderno. Al 31 dicembre di ogni anno le domande non soldisfatte s'intendono virtualmente decadute, a meno che entro la seconda quindicina di detto mese non siano state rinnovate, nel qual caso conservano il proprio ordine e di ciò deve darsene avviso agli interessati all'atto stesso della presentazione della domanda.

Nel 1° comma del § 18 dopo la lettera f) aggiungere : g).

Il capoverso d) del § 18 è sostituito dal seguente:

d) certificato di esito di leva, per chi vi abbia già concorso, foglio di congedo per chi abbia prestato servizio militare, o certificato d'iscrizione alle liste di leva.

Dopo il capoverso d) del § 18, aggiungere :

e) certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore, o mediante esame d'idoneità, sul quale si deve pronunziare la commissione di cui al seguente § 21.

Il capoverso a) del § 20 è sostituito dal seguente:

a) l'esecuzione di un lavoro di saggio per gli aspiranti ad un posto di esercente mestiere, secondo le norme da emanarsi dal com-petente Ispettorato.

Il § 21 è sostituito dal seguente:

1

§ 21. Sul risultato delle prove di cui al precedente paragrafo deve pronunziarsi una commissione nominata dal direttore, da lui presieduta e composta di almeno tre membri, di cui uno, dove possibile, funzionario tecnico del reparto a cui deve essere destinato l'aspirante.

Presso gli uffici staccati, quando non si possa comporre col personale superiore militare e civile comandato permanentemente o temporaneamente, una commissione di almeno tre membri, il capo ufficio si limiterà a trasmettere alla direzione da cui dipende le sue proposte accompagnate dalle più ampie note informative e del lavoro di saggio se richiesto a senso della lettera a) del § 20. La commissione istituita presso la direzione esaminate le proposte e richiesti se del caso ulteriori schiarimenti emette il suo giudizio definitivo.

Per gli uffici, che pure avendo alla propria dipendenza personale

operaio, non lo amministrano, come gl'ispettorati, il Ministero ecc., la commissione è nominata dai rispettivi capi servizio. In taluni easi il giudizio su qualsiasi prova e per tutti gli effetti, può essere delegato anche al solo capo dell' ufficio.

Nelle deliberazioni della commissione a parità di voti prevarrà quello del presidente; tale deliberazione deve risultare da apposita dichiarazione da trasmettersi in copia al competente ispettorato, il quale può sempre riesaminare i lavori di saggio eseguiti, e qualora abbia motivi da proporre la revisione di una classificazione fatta od anche l'annullamento di un concorso di ammissione, ne riferisce al Ministero per provocare i conseguenti provvedimenti.

Il § 25 è sostituito dal seguente:

§ 25. Accertato nei modi stabiliti dal presente articolo che l' aspirante possiede i requisiti di cui al § 15 e che non si trova nelle condizioni di esclusione di cui al § 17, il consiglio di amministrazione determina la sua ammissione e la sua iscrizione a matricola tenendo conto del disposto del successivo § 27, e con l'osservanza delle norme di cui al § 9.

Nel capoverso b) del § 27 sopprimere le parole: « già a matri-cola ».

Il § 28 è sostituito dal seguente:

§ 28. Agli effetti del comma a) del paragrafo precedente, i garzoni dal compimento del 18° anno di età in poi e che abbiano almeno due anni di servizio debbono essere sottoposti al lavoro di saggio colle stesse modalità stabilite per l'ammissione degli operai.

Coloro i quali risultano idonei hanno diritto ad essere ammessi come operai e ad occupare i posti vacanti nella categoria per cui hanno eseguito il lavoro di saggio. In mancanza di posti vengono assegnati alla 5a categoria coll'indicazione del proprio mestiere, anche in eccedenza all' organico, salvo a transitarli nella categoria per la quale hanno concorso, non appena si facciano disponibili i posti relativi.

Coloro i quali dal menzionato esperimento non risultassero idonei possono essere mantenuti in servizio per un altro anno a datare dalla data dell' eseguito esperimento, compiuto il quale potranno ripetere la prova. Saranno però licenziati entrò un mese dalla prima prova coloro che non avessero dimostrato attitudine al mestiere fino allora esercitato e fossero giudicati tali da non poter essere utilmente sperimentati in un altro mestiere. In caso di buon esito della seconda prova, i garzoni hanno diritto ad essere ammessi come operai, alle condizioni espresse nel secondo capoverso del presente paragrafo, ed in caso negativo sono senz'altro licenziati.

Il sottotitolo: Straordinari ed i §§ 29, 30, 31 e 32 che lo seguono sono soppressi.

I § 33 è sostituito dal seguente:

§ 33. I garzoni possono essere ammessi di massima nei soli stabilimenti ed eccezionalmente in altre direzioni.

Nei primi il loro numero non può superare il 10 % del numero degli operai stabiliti dall' organico salvo casi eccezionali in cui il Ministero può autorizzarn un quantitativo maggiore, e nelle seconde il loro numero vien determinato di volta in volta dal Ministero stesso, ma non potrà in ogni caso superare il 5% del numero degli operai del rispettivo organico.

L'ammissione dei garzoni è sempre autorizzata dal Ministero.
Il capoverso c) del § 34 è sostituito dal seguente:

c) moralità e condotta incensurate.

Dopo il capoverso d) del § 34 aggiungere:

e) saper leggere e scrivere.

II § 35 è sostituito dal seguente:

§ 35. Per comprovare tali requisiti gli aspiranti debbono produrre il certificato di cittadinanza italiana, la copia dell' atto di nascita, il certificato di proscioglimento nell' istruzione elementare inferiore (o sostenere un esame d'idoneità) ed il certificato di penalità e di buona condotta di data non anteriore ad un mese, nonchè sottoporsi ad una visita medica per la quale deobono essere seguitetutte le modalità stabilite per l'ammissione del personale a matricola.

Nel 1° comma del § 36 sostituire le parole: « fra i dichiarati idonei colle seguenti: «a parità di merito».

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Nel capoverso a) del § 36 sostituire le parole: «gli orfani colle seguenti: i figli »; e sopprimere la parola: militari. »

Nel titolo dell' art. 3 sopprimere le parole: « nel personale a matricola ».

Il 2o comma del § 37 è soppresso...

L'ultimo comma del § 38 è sostituito dal seguente:

Non può essere riammesso e verrà invece considerato come licenziato volontariamente, l'operaio che non ottenesse, per ragioni disciplinari, il rinvio in congedo al tempo stabilito tranne il caso contemplato dal § 679 del regolamento di disciplina militare o che per qualunque altro motivo indipendente dal servizio cui era obbligato, restasse sotto le armi.

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