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Il modello n. 7 diventa n. 6.

Il modello n. 8 diventa n. 7 e variare l'indicazione del modello n. 6 posta sotto il titolo del modello stesso con quella di modello n. 4.

Il modello n. 9 diventa n. 8 e nella chiamata (3) sopprimere le parole: o del registro degli operai straordinari.

Il modello n. 10 diventa n. 9; nella chiamata (1) togliere le parole: o del registro degli straordinari; nella chiamata (2) togliere le parole: o del registro degli straordinari, e nella nota (3) togliere le parole e classe.

Il modello n. 11 diventa n. 10, e nella nota (1) togliere le parole: o del registro degli straordinari; nella nota (2) togliere le parole: o del registro degli straordinari,

Il modello n. 12 diventa n. 11; nella nota (1) sostituire le parole: o capo lavorante con: capo squadra di lavoranti, capo commessi di magazzini centrali, ecc. La nota (10) diventa (11) ed aggiungere la seguente nota (10): o del funzionario di carica equivalente, e dopo le parole: osservazioni del vice direttore, aggiungere: (10).

Il ministro

SPINGARDI.

N. 797

Legge 18 luglio 1911, che autorizza la cessione gratuita di un'area demaniale in Roma, ai Prati di Castello, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per la costruzione della propria sede.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1911, n. 180)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

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Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

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Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente e con esenzione da qualsiasi tassa e diritto, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, l'area demaniale in Roma, ai Prati di Castello, fra via Crescenzio, via delle Fosse e Piazza Cavour, dell'estensione di metri quadrati 7674.30 per la costruzione della propria sede.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 18 luglio 1911.

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Legge 21 luglio 1911, che autorizza la spesa straordinaria di L. 229,500 per pagamento del saldo dell'indennizzo dovuto alla ditta Enrico Levi e C., in conseguenza della rescissione del contratto per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi postali in Roma.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1911, n. 180)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

.RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 229,500 da inscriversi con decreto del ministro del tesoro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911, per il pagamento del saldo dell'indennizzo dovuto alla ditta Enrico Levi e C. in conseguenza della rescissione del contratto relativo al trasporto delle corrispondenze e dei pacchi postali in Roma, come da sentenza del Collegio arbitrale del 27 marzo 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

CALISSANO TEDESCO.

Visto, Il Guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

N. 799

Legge 18 luglio 1911, che proroga il termine stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modifica gli articoli 10 e 11 della legge medesima.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1911, n. 183)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei depulati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine di quindici anni, stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303, per la esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino, giusta il piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 16 gennaio 1893, è prorogato di altri dieci anni.

Per le opere ultimate e collaudate dal comune negli ultimi due anni del decennio di proroga rimarranno ferme, per altri tre anni, le facoltà concesse dall'art. 8 della legge medesima.

Art. 2.

All'art. 10 della legge 12 luglio 1896, n. 303, è sostituito il seguente:

<< Con regolamento speciale, da deliberarsi dal Consiglio comunale e da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, del Consiglio provinciale di sanità e del Consiglio di Stato, saranno determinate le modalità di esecuzione

della presente legge, nonchè le condizioni da osservarsi ed i lavori speciali da eseguirsi dai privati nelle rispettive loro proprietà, per coordinare gli scarichi dei loro stabili colla fognatura generale della città ». Art 3.

All'art. 11 della legge 12 luglio 1896, n. 303, è sostituito il seguente:

<< Il Governo del Re, per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità, col parere favorevole del Consiglio di Stato, è autorizzato ad estendere, in tutto od in parte, le disposizioni della presente legge ai comuni, che ne faranno domanda, e al comune di Torino, per la fognatura dei quartieri non compresi nel piano di cui all'art. 1, apportandovi le varianti che eventualmente, caso per caso, secondo le condizioni locali, occorreranno, anche per quanto concerne la composizione delle Giunte, di cui agli articoli 7 ed 8, e le basi e le misure dei contributi.

<< Lo stesso decreto Reale conterrà la dichiarazione di pubblica utilità delle opere approvate e la determinazione del termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 18 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, Il Guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

GIOLITTI.

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