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ufficiale ammiraglio o gradi corrispondenti L. 9 al giorno;

capitano di vascello e di fregata o gradi corrispondenti L. 7.50 id; capitani di corvetta e primi tenenti L. 6 id.

tenenti di vascello o gradi corrispondenti L. 5 id;

ufficiali subalterni L. 4 id.

sione :

B) impiegati civili ed ufficiali in congedo provvisti di pen

con stipendio o pensione uguale o superiore a L. 8000 L. 9.00 al giorno;

id. id. a L. 6000 L. 7.50 id.;
id. id. a L. 4500 L. 6.00 id.;

id. id. a L. 4000 L. 5.00 id.;

id. id. a L. 2000 L. 4.00 id.;

id. inferiore a L. 2000 L. 3.00 id.;

C) personale civile subalterno, uscieri, guardiani di magazzino,

operai, ecc. L. 1.75 al giorno;

D) militari del corpo R. equipaggi L. 1.75 id;

E) militari del R. esercito e di altri corpi armati L. 1.75 id.;
F) borghesi estranei all'Amministrazione:

a) indigenti (a carico dei municipi) L. 1.75 al giorno;
b) non indigenti L. 6.00 id.

Tali modificazioni avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA,

Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1911.
Reg. 73. Atti del Governo a f. 5. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

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Regio Decreto 25 giugno 1911, portante concessione straordinaria di un aumento di mercede agli operai borghesi della R. marina idonei all'avanzamento. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1911, n. 192)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento pel servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato col R. decreto 20 giugno 1895, n. 431;

Viste le modificazioni al predetto regolamento, approvate col R. decreto 26 febbraio 1909, n. 124;

Visto il R. decreto 30 giugno 1910, n. 707, per la concessione di promozioni eccezionali agli operai; Sentito il Consiglio superiore di marina ;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sarà concesso dal 1° luglio 1911 un eccezionale aumento di mercede di L. 2.00, o 1.50, o 1.00, o 0.50 agli operai borghesi della R. marina riconosciuti idonei all'avanzamento, i quali alla stessa data si troveranno a godere di una mercede inferiore a quella che conseguirebbero in base alla loro età ed all'art. 29, n. 16, delle norme approvate col R. decreto 26 febbraio 1909,

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n. 124, qualora fossero assunti in servizio lo stesso 1° luglio 1911.

La misura di tale straordinaria concessione sarà regolata in modo da far raggiungere, ma non superare, la mercede normale di ogni singola categoria.

L'accertamento della idoneità viene deferito alle ordinarie commissioni di avanzamento, le quali si atterranno ai criteri stabiliti per le promozioni ad anzianità dall'art. 33 delle norme approvate col predetto R. decreto 26 febbraio 1909, n 124, fatta eccezione della condizione di permanenza nell'ultima mercede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI LEONARDI-CATTOLICA

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TEDESCO.

Registrato alla Corte dei conti addi 29 luglio 1911.
Reg. 73. Atti del Governo a f. 6. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

N. 809

Regio Decreto 30 giugno 1911, che stabilisce i trasporti ferroviari da effettuarsi gratuitamente in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1911, n. 180(

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 30 dicembre 1910, n. 910;

Visto il R. decreto 18 marzo 1909, n. 159, convertito in legge 21 luglio 1910, n. 579, relativo ai trasporti ferroviari di persone e di cose da farsi in conseguenza del terremoto del 23 dicembre 1908;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e pel tesoro ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tutto l'anno 1913 saranno trasportati gratuitamente sulle ferrovie dello Stato:

a) i minorenni orfani o abbandonati in causa del terremoto del 28 dicembre 1908, ovunque si trovino, i quali per cura dell'Opera nazionale di patronato Regina Elena» debbano essere inviati ad un qualsiasi ricovero provvisorio o definitivo, o altrimenti collocati in una città sede di studi, ovvero mandati in ospedali o altri stabilimenti di cura o restituiti in via definitiva a parenti, compresi i trasferimenti da uno ad altro dei detti luoghi ;

b) le persone che accompagnano i minorenni di cui al comma precedente, compreso il viaggio di ritorno.

I viaggi dei minorenni e delle persone sovraccennate avranno luogo in base a richieste rilasciate dai prefetti del Regno su domanda dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena o di uno dei sottocomitati dell'opera stessa.

A partire dal 1° gennaio 1914 pei viaggi suddetti saranno applicate le riduzioni previste dalla concessione speciale VII (XIII dell'allegato alla legge 29 dicembre 1901, n. 562).

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1912 saranno trasportati gra

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tuitamente sulle ferrovie dello Stato i materiali occorrenti per la costruzione degli Istituti per il ricovero e l'educazione degli orfani, da erigersi nelle provincie di . Messina e di Reggio Calabria a cura dell'Opera nazionale di patronato « Regina Elena ».

La concessione del trasporto gratuito sarà pure continuata fino al 31 dicembre 1911 pei materiali destinati alle costruzioni da farsi nei luoghi colpiti dal terremoto a cura dei Comitati di soccorso che deliberarono le costruzioni stesse prima del 5 marzo 1910 e che non poterono esaurire il loro compito entro l'anno 1910.

I trasporti gratuiti di cui ai precedenti alinea saranno limitati ai materiali che non possono trovarsi sul luogo d'impiego e avranno luogo in base a richieste rilasciate dai capi compartimento delle ferrovie dello Stato, su domanda dell'Opera nazionale di patronato Regina Elena » e dei Comitati di soccorso.

Art. 3.

I trasporti di persone e di materiali che verranno effettuati gratuitamente, a norma dei precedenti articoli, saranno valutati rispettivamente in ragione di centesimi 2 per viaggiatore e chilometro e di centesimi 2.50 per tonnellata e chilometro, e il relativo importo sarà inscritto nel bilancio delle ferrovie dello Stato all'attivo fra gli introiti a rimborso di spesa e al passivo fra le spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

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