DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA VOLUME TERZO ANNO 1911 ROMA TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE 1911 N. 586 Legge 25 giugno 1911, portante concessioni a favore dei comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1911, n. 153) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni del Regno, isolati od uniti in consorzio, per la somma complessiva di L. 250 milioni, in ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913, 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919, 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923. La parte delle dette quote che non venisse maturata in un anno, dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi. |