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Gl'impiegati degli anzidetti personali, che per effetto del nuovo organico risulteranno in eccedenza nelle singole categorie e classi, saranno considerati in soprannumero col nuovo stipendio stabilito dalla presente legge, e vi rimarranno fintantochè non rientreranno nel numero fissato dalla tabella stabilita con l'articolo 1.

Art. 4.

La spesa per le competenze all'ingegnere geografo ed ai topografi in soprannumero verrà, ad ogni esercizio, ripartita con la legge di bilancio fra i capitoli della parte straordinaria del bilancio che provvedono alle spese di fortificazione.

Per gli esercizi 1910-911 e 1911-912 sarà al riguardo provveduto con decreto del ministro del tesoro.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno del pari effettuati i passaggi dei fondi dall'uno all'altro capitolo del'o stato di previsione della spesa per gli esercizi 1910-911 e 1911-912, necessari per l'attuazione della presente legge.

(a) 1 farmacisti di 3a classe sono esclusivamente di complemento.

Art. 6.

Gli impiegati che all'applicazione della presente legge passassero ad un grado inferiore a quello che hanno attualmente, conserveranno la denominazione inerente al grado cui appartengano.

Art. 7.

La presente legge sarà applicata a partire dal 1° gennaio 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI.

Visto, Il Guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

N. 612

Regio decreto 4 maggio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il legato Giuseppe De Falco, in Bracigliano, è eretto in ente morale sotto l'amministrazione temporanea del parroco pro-tempore di San Giov. Battista in Bracigliano.

Registrato alla Corte dei conti addi 30 giugno 1911
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1911, n. 162.

N. 613

Regio decreto 15 gingno 1911, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, è istituita

nella scuola tecnica femminile di Bologna una cattedra per l'insegnamento dei lavori donneschi. Registrato alla Corte dei conti addi 30 giugno 1911. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1911, n. 162.

N. 614

Regio decreto 15 giugno 1911, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, ai posti di ruolo istituiti negli organici delle scuole medie per gli anni 19.9-910 e 1910-911, è aggiunto un posto per l'insegnamento della calligrafia, e tale posto è assegnato alla scuola tecnica di Ferrara.

Registrato alla Corte dei conti addi 30 giugno 1911.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1911, n. 162.

N. 615

Regio Decreto 8 giugno 1911, che aggrega i comuni di San Giorgio su Legnano, Canegrate e S. Vittore Olona, al distretto dell'ufficio del registro di Busto Arsizio.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1911, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziona

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 325;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Giorgio su Legnano, di Canegrate e di San Vittore Olona, a partire dal 1° luglio 1911,

cessano di far parte del distretto dell'Ufficio del registro di Saronno, e sono aggregati a quello dell'Ufficio del registro di Busto Arsizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 giugno 1911.
Reg. 72. Atti del Governo a f. 40. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

N. 616

Regio Decreto 18 giugno 1911, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza italiana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 1911, n. 154)

VITTORIO EMANUELE III

1

per grazia di Dio e per, volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 della legge. 4 giugno 1911, n. 486, concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia ;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, di concerto con i ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1911.

VITTORIO EMANUELE.

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Registrato alla Corte dei conti addi 1° luglio 1911.
Reg. 72. Atti del Governo a. f. 47. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486.

Art. 1.

Alla commissione instituita col regolamento 29 ottobre 1898, n. 450 è demandata l'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 485, per quanto concerne la concessione degli assegni di ricompensa nazionale ai veterani delle campagne successive a quelle del 1860-861 Con decreto Reale promosso dai ministri del tesoro, della guerra e della marina sarà provveduto alla ricostituzione della commis

sione.

Art. 2.

Gli aspiranti all'assegno dovranno rivolgere domanda alla commissione permanente, su carta da bollo da L. 1.

Tale domanda dovrà indicare il comune nel quale il richiedente desidera riscuotere l'assegno ed essere corredata dai seguenti do

cumenti:

1o atto di nascita ;

2' foglio di congedo o stato di servizio rilasciato dall'archivio

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