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bestiame col limite eccedente del 25 010 quello normale.

Registrato alla Corte dei conti addi 22 luglio 1911.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1911, n. 181.

N. 760

Regio decreto 9 luglio 1911, colquale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Nesso (Como) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Registrato alla Corte dei conti addi 21 luglic 1911.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1911, n. 181.

N. 761

Regio Decreto 25 giugno 1911, che approva il tipo delle nuove monete commemorative da lire 50 in oro e da lire 5 in argento.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1911, n. 197)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;

Veduto il R. decreto 20 novembre 1910, n. 830, che istituisce speciali monete commemorative per il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia; Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le monete d'oro da L. 50 e le monete d'argento da L. 5, istituite ai sensi del R. decreto 20 novembre 1910, n. 830, per il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia, portano nel diritto la Nostra effigie ri

volta a sinistra, e all'intorno la leggenda Vittorio Emanuele III Re d'Italia » in carattere lapidario romano. circondata da un bordo punteggiato; al di sotto della effigie Reale è il nome dell'autore del modello e più in basso quello dello incisore. Il rovescio reca una rappresentazione simbolica dell'Italia, in piedi presso il monumento della Gran Madre Roma; nello sfondo è una nave da guerra ornata di festoni, e più avanti, a sinistra, un aratro infiorato, al di sopra del quale sono incise le due date 1861-1911.

L'indicazione del valore è a destra, verso il basso, e più sotto la lettera R. per indicare la Zecca di Roma. Il contorno delle monete d'argento reca il motto Fert, alternato con la stella d'Italia e col nodo d'amore; il contorno delle monete d'oro è scannellato.

Art. 2.

E approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo e ai disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1911.

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Registrato alla Corte dei Conti addi 21 luglio 1911.
Reg. 72. Alli del Governo ɑ f. 117. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE.

MONETE COMMEMORATIVE

del 50° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia

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N. 762

Legge 18 luglio 1911, che approva i ruoli organici del personale dipendente dal Ministero degli affari esteri. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1911, n. 174)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

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I ruoli organici del personale diplomatico e di quello consolare, degli interpreti di prima categoria, del personale di ragioneria, di quello d'ordine e del personale subalterno del Ministero degli affari esteri, approvati con le leggi 9 giugno 1907, n. 298, 30 giugno 1907, n. 384, 30 giugno 1908, n. 304 e 23 aprile 1911, n. 425, sono modificati in conformità delle tabelle A, B, C, D, E, F, H, annesse alla presente legge.

Fra i gradi e le classi dei ruoli diplomatico e consolare è stabilita la parificazione secondo la tabella G annessa alla presente legge.

Art. 2.

I ruoli del personale di ragioneria, d'ordine e subalterno avranno completa attuazione con decorrenza dal 1° luglio 1911.

I ruoli diplomatico, consolare e degli interpreti 186 - Vol. III

1911.

avranno effetto dal 1° luglio 1911 relativamente alla nuova ripartizione dei gradi e delle classi e degli aumenti di stipendio da essa derivati.

Tale ripartizione non sarà eseguita se non dopo l'applicazione della legge 23 aprile 1911, n. 425 e dopo che agli effetti di questa saranno, con la medesima decorrenza 1o luglio 1911, integrate le tabelle e le graduatorie da modificarsi per la presente legge, e fatte le promozioni. Avranno invece effetto dal 1° luglio 1912 per ciò che concerne l'aumento dei posti di ministro plenipotenziario di seconda classe e di console generale di prima classe e la istituzione del posto di capo interprete: restando perciò sospese fino a quella data le conseguenti nomine e promozioni nei gradi e nelle classi inferiori.

Il Governo del Re è però autorizzato a bandire fin d'ora i concorsi per i posti di addetto e di volontario che risulteranno vacanti con l'attuazione dei nuovi organici.

Art. 3.

I funzionari che, in seguito all'applicazione della presente legge, risultino aver titolo, grado o stipendio superiore a quello del grado o della classe cui vengono assegnati, lo conserveranno ad personam fino a che lo conseguano per effetto della graduale progressione nel ruolo o cessino per qualunque ragione di appartenere alla carriera.

Art. 4.

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri saranno introdotte, con decreto del ministro del tesoro, le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge e per aumentare di L. 11,000 lo stanziamento del capitolo 27 (Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari

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