Imágenes de páginas
PDF
EPUB

1873

Je ne manquerai pas de porter sans délai à la connaissance de mon gouvernement la réponse qu'il plaira à Votre Excellence de me faire à ce sujet, dans le cas où il préférât conclure un traité spécial au lieu de ce simple échange de notes que je crois pour le moment suffisant. Je saisis ecc.

Firmato: LITTA.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL GIAPPONE
ALL'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA A TOKIO.

Tokio, 19 septembre 1873.

Monsieur le comte,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date du 27 aôut 1873, et j'accepte la proposition, que vous m'avez faite par cette note, au sujet d'une convention entre les îles Lieu-Kieu et l'Italie.

Suivant votre demande, j'informerai les autorités de LieuKieu de traiter les bâtiments et les sujets italiens de la même manière que l'Amérique, la France et la Hollande, qui ont déjà conclu une convention avec les îles Lieu-Kieu. Avec respect et considération,

Firmato: SOYEDJIMA TANEOMI.

XXIX.

1873, 30 agosto e 21 ottobre.

LONDRA.

Scambio di note fra l'Incaricato d'affari a Londra ed il Ministro degli affari esteri della Gran Bretagna pel riconoscimento del tonnellaggio delle navi respettive.

L'INCARICATO D'AFFARI D'ITALIA AL MINISTRO

DEGLI AFFARI ESTERI DELLA GRAN BRETAGNA.

Londres, 30 août 1873.

Monsieur le comte,

En me référant à la note que j'ai eu l'honneur d'adresser à Votre Excellence le 5 courant, en réponse à la communication qu'Elle avait bien voulu me donner (le 2 du même mois) du nouveau projet d'ordre en Conseil pour établir une réciprocité de traitement pour le tonnage net des navires sous pavillon italien et sous pavillon anglais, je m'empresse de porter à la connaissance de Votre Excellence que le chevalier Visconti Venosta vient de m'informer que le ministère royal de la marine a déclaré accepter les dispositions contenues dans le projet d'ordre en Conseil sus-cité, et qu'il attend d'être informé de l'époque à laquelle les dites dispositions seront mises en vigueur par le gouvernement de S. M. Britannique, afin qu'il puisse, de son

1873

1873 côté, donner des ordres analogues aux commandements des ports.

En attendant de l'obligeance habituelle de Votre Excellence d'être mis à même de signifier à mon gouvernement la date que le département de S. M. Britannique aura fixée pour l'entrée en vigueur de la mesure sus-énoncée, j'ai l'honneur de vous offrir ecc.

Firmato: CONELLI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA GRAN BRETAGNA
AL MINISTRO D'ITALIA A LONDRA.

(Traduzione)

Signor Ministro,

Foreign Office, 21 ottobre 1873.

In relazione alla mia nota al sig. Conelli in data 8 scorso, ho l'onore di trasmettere, per essere comunicata al governo italiano, copia di un ordine in consiglio, che fu firmato dalla Regina il 30 settembre 1873, per esentare le navi italiane da una nuova misura in questo paese.

Ho l'onore ecc.

Firmato: GRANVILLE.

1873

ANNESSO

(Traduzione)

Attesochè la legge del 1862 portante modificazioni alla legge sulla marina mercantile, stabilisce che ogni qualvolta si faccia risultare a Sua Maestà che le regole concernenti la misura del tonnellaggio dei bastimenti mercantili, mentre esse vigono per effetto della legge principale, sono state adottate dal governo di qualche paese estero e vigono in tal paese, sia nei diritti di Sua Maestà di stabilire, con ordine in Consiglio, che i bastimenti di tal paese straniero debbano considerarsi avere il tonnellaggio notato nel loro certificato di registro od altra carta nazionale, e che quindi non sarà più necessario di rimisurare, in qualsivoglia porto o luogo dei dominii di Sua Maestà, tali bastimenti che saranno considerati essere del tonnellaggio notato nel loro certificato di registro od altra carta di bordo, nella stessa guisa, colla stessa latitudine e per gli stessi effetti in cui e per cui il tonnellaggio notato nel certificato di registro dei bastimenti britannici si considera essere il tonnellaggio di tali bastimenti :

Ed atteso che è stato fatto risultare a Sua Maestà che le regole concernenti la misura del tonnellaggio dei bastimenti mercantili ora vigenti per effetto della legge sulla marina mercantile del 1854, sono state adottate dal governo di Sua Maestà il Re d'Italia e che tali regole vigono attualmente in quel paese, avendo incominciato ad avere effetto il primo giorno di luglio milleottocentosettantre.

Sua Maestà si è pertanto compiaciuta, per e con l'avviso del suo privato consiglio, di stabilire quanto segue:

1.° Per riguardo ai bastimenti a vela che i bastimenti mercantili a vela del suddetto regno d'Italia, la

1873 portata dei quali sia stata accertata ed annotata nei registri ed altre carte nazionali di tali bastimenti a vela dopo il suddetto primo giorno di luglio milleottocentosettantatre, come testifica la data dei documenti, debbano essere considerati avere il tonnellaggio notato in tali registri od altre carte nazionali, nella stessa guisa, e con la stessa latitudine, e per gli stessi effetti, in cui con cui e per cui il tonnellaggio notato nel certificato di registro dei bastimenti a vela britannici è considerato essere il tonnellaggio di tali bastimenti.

[ocr errors]

2. Per riguardo ai bastimenti a vapore che i bastimenti mercantili appartenenti al detto regno d'Italia, i quali sono mossi da vapore o da qualsiasi altra forza richiedente una camera per la macchina, la cui portata sia stata accertata e notata nei registri ed altre carte nazionali di tali bastimenti a vapore dopo il suddetto primo giorno di luglio milleottocentosettantatre, come testifica la data dei documenti, debbano essere considerati avere il tonnellaggio notato in tali registri od altre carte nazionali nella stessa guisa e colla stessa latitudine e per gli stessi effetti, in cui, con cui e per cui il tonnellaggio notato nel certificato di registro dei bastimenti britannici è considerato essere il tonnellaggio di tali bastimenti, lasciando nondimeno che se il proprietario o capitano di taluno dei detti bastimenti italiani a vapore desidera che la deduzione per lo spazio della macchina del suo bastimento sia stimata in base alle regole, per la misura e deduzione degli spazi occupati dalla macchina, applicabili ai bastimenti britannici invece che a termini della regola italiana, lo spazio occupato dalla macchina debba essere misurato e la dedu zione calcolata secondo le regole britanniche.

« AnteriorContinuar »