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I consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti con- 1873 solari saranno esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro nazione, e conosceranno soli delle quistioni di qualunque genere che insorgano fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai, e segnatamente quelle relative al soldo ed all' adempimento degli accordi convenuti reciprocamente.

Le autorità locali non potranno intervenire, se non quando i disordini che occorrono a bordo delle navi siano di tal natura che perturbino la tranquillità e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o quando una persona del paese od estranea all' equipaggio si trovi implicata nei disordini.

In tutti gli altri casi, le dette autorità si limiteranno a coadiuvare i consoli, vice-consoli e agenti consolari, quando questi ne facciano domanda, per fare arrestare qualcuno degli individui iscritti nel ruolo dell'equipaggio, ogni volta che per qualche motivo lo reputassero conve

niente.

ART. 17. I consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari potranno fare arrestare e rinviare, sia a bordo, sia al loro paese, i marinari e qualsiasi altra persona che formi parte dell' equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione, che avessero disertato sul territorio dell' altro stato.

Per tal fine dovranno indirizzarsi per iscritto alle autorità locali competenti e giustificare, mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dell' equipaggio, ovvero, se il bastimento fosse partito, mediante copia autentica od estratto di tali documenti, che le persone reclamate formavano realmente parte dell' equipaggio.

Sulla presentazione di tale richiesta, così giustificata, non potrà negarsi la consegna dei disertori. Si presterà inoltre ai detti agenti consolari ogni assistenza ed aiuto per la ricerca e l'arresto di questi disertori, i quali saranno tradotti e custoditi nelle carceri del paese, a richie

1873 sta e spese del console o vice-console, finchè questo non trovi occasione di farli rimpatriare.

Tale arresto non potrà durare più di tre mesi, trascorsi i quali, e mediante preavviso di tre giorni al console, l'arrestato sarà posto in libertà, nè potrà più per lo stesso motivo essere imprigionato.

Ciò nondimeno, se il disertore avesse commesso alcun delitto a terra, potrà l'autorità locale differire la estradizione finchè il tribunale abbia pronunziata la sentenza, e questa abbia avuto piena ed intiera esecuzione.

Le alte parti contraenti convengono che i marinari ed altri individui dell' equipaggio, sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione, restano eccettuati dalle stipulazioni della presente convenzione.

ART. 18. Sempre che non vi sia convenzione in contrario fra gli armatori, noleggiatori, caricatori ed assicuratori, le avarie sofferte durante la navigazione dalle navi dei due paesi, sia che entrino nei porti rispettivi volontariamente, sia che vi approdino per forza maggiore, saranno regolate dai consoli generali, consoli, vice-consoli della rispettiva nazione, salvo che si trovassero interessati in queste avarie sudditi del paese in cui risiedono i detti agenti, o sudditi di una terza potenza; nel qual caso, ed in difetto di amichevole componimento fra tutti gli interessati, le avarie dovranno essere regolate dall'autorità locale. ART. 19. In caso di naufragio o investimento di una nave appartenente al governo o ai sudditi dell' una delle alte parti contraenti sulle coste dell' altra, le autorità dovranno informarne il console generale, console, vice-console o agente consolare del distretto, o, in sua mancanza, il console generale, console, vice-console od agente consolare più prossimo al luogo del sinistro.

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Tutte le operazioni relative al salvataggio delle navi italiane, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali di Guatemala, saranno dirette dai consoli ge

nerali, consoli, vice-consoli o agenti consolari, d'Italia, e 1873 reciprocamente tutte le operazioni relative al salvamento delle navi guatemalesi, che avessero naufragato od investito nelle acque territoriali d'Italia, saranno dirette dai consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari di Guatemala.`

Lo intervento delle autorità locali avrà luogo unicamente, nei due paesi, per assistere gli agenti consolari, mantenere l'ordine, guarentire l'interesse dei ricuperatori estranei all'equipaggio, e assicurare l'esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per l'entrata e l'uscita delle merci salvate.

Nell' assenza e fino all' arrivo dei consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari, oppure delle persone da loro a tal fine delegate, le autorità locali dovranno prendere tutti i provvedimenti necessarii per la protezione degl' individui e la conservazione degli effetti che si fossero salvati dal naufragio.

Lo intervento delle autorità locali in tutti questi casi non darà luogo a percezione di diritti di sorta, salvo quelli cui andrebbero soggetti in simili casi i bastimenti nazionali; e salvo il rimborso delle spese cagionate dalle operazioni di salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

In caso di dubbio sulla nazionalità delle navi naufragate, i provvedimenti menzionati nel presente articolo saranno di esclusiva competenza dell'autorità locale.

Le alte parti contraenti convengono inoltre che le mercanzie ed effetti salvati non saranno soggetti ad alcun pagamento di diritto di dogana, a meno che non vengano ammessi al consumo interno.

ART. 20.

Resta convenuto altresì che i consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari rispettivi, come pure i cancellieri, segretari, alunni o applicati consolari godranno, nei due paesi, di tutte le esenzioni, pre

1873 rogative, immunità e privilegi attualmente concessi, o che saranno concessi agli agenti di egual grado della nazione la più favorita, sempre che tali concessioni siano reciproche. ART. 21. La presente convenzione resterà in vigore per lo spazio di cinque anni, computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche; ma se nessuna delle alte parti contraenti non avrà annunziato officialmente all'altra, un anno prima dello spirare del termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo. ART. 22. Le stipulazioni contenute negli articoli precedenti saranno esecutorie nei due stati immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.

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ART. 23. La presente convenzione sarà approvata e ratificata dalle due alte parti contraenti, e le ratifiche si scambieranno a Guatemala nel termine di sei mesi, o prima se fosse possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmata la presente convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Guatemala, in doppio originale, il dì due di gennaio milleottocento settantatre.

(L. S.) G. ANFORA.

(L. S.) MAN. RAMIRES.

Scambio delle ratificazioni: 6 ottobre 1873.

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Scambio di note fra il Ministro degli affari esteri d'Italia ed il Ministro d'Austria--Ungheria a Roma per approvare l'atto di confinazione fra Malcesine e Nagotorbole, sulla frontiera italo-austriaca, firmato a Riva il 7 dicembre 1871.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
AL MINISTRO DI S. M. I. E R. APOSTOLICA IN ROMA.

1873

Rome, ce 24 Janvier 1872.

Monsieur le Ministre,

M. le Baron de Kübeck avait demandé, par une note en date du 6 Juin dernier, N. 1860, que la partie de la frontière comprise entre la commune tyrolienne de NagoTorbole et la commune italienne de Malcesine fût tracée d'une manière plus certaine par les soins d'une commission mixte. Cette proposition ayant été acceptée avec empressement de notre part, la commission s'est réunie sur les lieux et a résumé le fruit de ses travaux dans un acte signé à Riva le 7 décembre dernier, que le gouvernement du Roi approuve entièrement en ce qui le concerne, et dont il attend l'approbation du gouvernement Impérial et Royal, pour pouvoir le considérer comme con

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