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appeler, à leur retour, aux autorités judiciaires de leur 1875 propre pays, quand la législation de ce dernier leur reconnaît ce droit.

ART. 13. Les consuls généraux, consuls, vice consuls et agents consulaires, qui ne sont point sujets des PaysBas, qui au moment de leur nomination ne sont point établis comme habitants dans le Royaume des Pays-Bas ou ses colonies, et qui n'exercent aucune fonction, profession ou commerce outre leurs fonctions consulaires, sont, pour autant qu'en Italie les mêmes faveurs seraient accordées aux consuls généraux, consuls et vice consuls des PaysBas, exempts du logement militaire, de l'impôt personnel et de plus de toutes les impositions publiques ou municipales qui seraient considérées comme étant d'une nature personnelle.

Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane ou autres impôts indirects ou réels.

Les consuls généraux, consuls, vice consuls ou agents consulaires, qui ne sont point inligènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, mais qui exerceraient conjointement avec leurs fonctions consulaires une profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer, comme les sujets néerlandais et autres habitants, les charges, impositions et contributions.

Les consuls généraux, consuls, vice consuls et agents consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordé d'exercer des fonctions consulaires, conférées par le gouvernement italien, sont obligés d'acquitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent être.

-

ART. 14. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires italiens jouiront de tous les autres priviléges, exemptions et immunités dans les colonies néerlandaises, qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

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ART. 15. - La présente convention restera en vigueur pendant cinq ans à partir de l'échange des ratifications lequel aura lieu dans le délai de quatre mois ou plus tôt si faire se peut.

Dans le cas où ni l'une ni l'autre des hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur pendant encore une année à partir du jour où l'une des deux parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à la Haye, le troisième jour du mois d'août de l'an de grace mil huit cent soixante quinze.

(L. S.) C. J. BERTINATTI. (L. S.) T. D. WILLEBOIS. (L. S.) G. VAN GOLTSTEIN.

Scambio delle ratificazioni: 3 dicembre 1875.

LXXV.

1875, 27 agosto e 21 settembre.

FIRENZE e LONDRA.

Accordo pel cambio dei vaglia tra l'amministrazione delle poste italiane ed il dipartimento dei vaglia dell'India.

All'oggetto di stabilire un cambio di vaglia tra l'Italia e l'India, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno convenuto sui seguenti articoli, riservandone la ratificazione :

ART. 1. Vi sarà un regolare cambio di vaglia tra l'Italia e l'India, col mezzo del servizio postale settimanale per la via di Brindisi.

ART. 2. Il servizio dei vaglia tra i due paesi sarà concentrato in due ufizi di cambio, che comunicheranno fra loro col mezzo di elenchi, come sarà spiegato in seguito in modo più particolareggiato; i vaglia dovranno essere emessi ed inoltrati ai destinatari dall' ufizio di cambio del paese nel quale sieno pagabili.

Gli ufizi di cambio saranno da parte dell' Italia Firenze, e da parte dell' India Bombay; però l'ufizio di cambio di Firenze si varrà dell' ufizio di Brindisi per l'invio degli elenchi, siccome è indicato nell' annesso modello di lettera di trasmissione.

ART. 3. L'importo dei vaglia cambiati in ambo le direzioni sarà conteggiato in moneta inglese.

1875

1875

ART. 4.

La somma massima per la quale un vaglia

potrà esser tratto da ciascun paese sull'altro sarà di 10 L.st. Nessun vaglia dovrà comprendere frazioni

ART. 5.

di penny.

ART. 6.

Il modo e le condizioni dell' emissione dei vaglia in ciascun paese saranno conformi alle norme in vigore a quel tempo nel paese stesso.

ART. 7. Il costo dei vaglia, vale a dire la somma da sborsarsi pel loro rilascio dai mittenti nella moneta corrente del paese di origine, sarà regolato colle norme in vigore a quel tempo nel paese stesso.

Ciascuna amministrazione comunicherà all'altra le norme relative alle tasse sui vaglia emessi, in forza dei regolamenti a quel tempo in vigore.

ART. 8.

Le domande dei mittenti per modificazioni o correzioni nella designazione dei destinatari saranno accettate giusta i regolamenti del paese d'origine, e saranno inoltrate a quello di destinazione, perchè disponga a seconda dei regolamenti propri, corredandole di quelle informazioni che saranno giudicate necessarie, per precisare i vaglia dei quali si tratti.

Le domande dei mittenti per rimborso di vaglia saranno ricevute ed inoltrate nel modo stesso, accordandosi il rimborso soltanto previa autorizzazione del paese di destinazione, e secondo le norme del paese d'origine.

ART. 9. La conversione dei vaglia nella moneta corrente del paese di destinazione sarà regolata con le norme in vigore a quel tempo nel paese stesso.

Ciascun paese comunicherà all' altro i regolamenti, che saranno per quel tempo in vigore, intorno alla conversione della moneta inglese nella sua propria moneta corrente.

È convenuto che, nel caso di cambiamento nella misura colla quale i vaglia son convertiti nella moneta corrente italiana od indiana pel loro pagamento, le amministrazioni italiana od indiana debbano provvedere che l'applicazione

di tal cambiamento abbia a cominciare coi vaglia spediti 1875 dall' India o dall'Italia coll'elenco degli ufizi di Bombay o di Brindisi portante la data di una determinata settimana. Tale settimana dovrà essere specificata nella notificazione di cambiamento da parte dell'amministrazione italiana od indiana e per modo calcolata da permettere la circolazione nell'India o nell'Italia della nuova tariffa italiana od indiana prima che avvenga l'emissione dei vaglia cui sia applicabile.

Il primo giorno di tal settimana così stabilito dall'amministrazione italiana od indiana sarà almeno di 30 giorni posteriore alla data del dispaccio di Brindisi o di Bombay che rechi la notificazione.

ART. 10. I modi e le condizioni del pagamento dei vaglia, compresa la sospensione di pagamento, della rinnovazione dei vaglia stessi, della emissione di duplicati e di quanto altro si riferisca al pagamento, saranno regolati colle norme in vigore a quel tempo nel paese di destinazione.

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ART. 11. L'ammontare dei vaglia non pagati nel termine fissato, vale a dire dei vaglia incorsi in prescrizione giusta le regole del paese di destinazione, sarà devoluto al paese d'origine.

ART. 12. L'amministrazione traente la quale riceve il danaro dai mittenti darà credito all'amministrazione destinata della somma totale dei vaglia emessi, aggiungendovi l'uno per cento a titolo di commissione.

ART. 13. I due ufizi di cambio si comunicheranno reciprocamente con ciascun corso di posta i dati dei vaglia emessi, col mezzo di elenchi conformi agli uniti modelli (A e A4) fornendo tutte le indicazioni, per le quali è assegnato uno spazio nei modelli.

Tali dati dovranno comprendere il cognome e l'iniziale almeno del nome di battesimo tanto del mittente che del destinatario, e trattandosi di nativi indiani, il nome, la

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