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1873 dalle due alte parti contraenti, e le pratiche si scambieranno a Montevideo entro sei mesi dalla data della sottoscrizione od in più breve termine se sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Roma in doppio originale il di cinque aprile dell'anno 1873.

(L. S.) M. CERRUTI.
(L. S.) G. PEREZ Gomar.

Scambio delle ratificazioni: 30 dicembre 1873.

XI.

1873, 29 aprile.

RIO JANEIRO.

Protocollo col quale si precisa il significato di una locuzione adoperata nell'articolo 3o della convenzione del 12 novembre 1872, fra l'Italia ed il Brasile per la reciproca estradizione dei malfattori.

I sottoscritti, plenipotenziarii di Sua Maestà il Re d'Italia e di Sua Maestà l'Imperatore del Brasile, essendosi riuniti in questa segreteria di stato per procedere allo scambio delle ratifiche del trattato di estradizione, che firmarono in questa capitale, addì dodici novembre del mille ottocento settantadue, scambio che, per circostanze

avvenute, fu prorogato per note vicendevoli corse tra il 1873 governo imperiale e la legazione d'Italia colla data del dodici marzo prossimo passato e cinque corrente; avendo esaminato e confrontato accuratamente le menzionate ratifiche, che trovarono onninamente conformi, ne verificarono lo scambio colle formalità d' uso, dichiarando in tale atto che la locuzione generica del paragrafo sesto dell'articolo terzo di detta convenzione - furto con minacce, ec.— comprende i reati che il codice penale italiano include nella denominazione grassazione, e quegli atti criminosi che lo stesso codice qualifica di rapina, quando per loro natura costituiscano un reato che non ammette cauzione (inafiançavel) secondo la legislazione brasiliana.

In testimonianza di che, i plenipotenziarii sottoscritti redassero l'atto presente che firmarono in doppio originale, uno in italiano e l'altro in portoghese, e suggellarono cogli stemmi rispettivi.

Rio de Ja

Segreteria di stato per gli affari esteri neiro, addi ventinove di aprile dell'anno mille ottocento settantatre.

(L. S.) A. CAVALCHINI.

(L. S.) MANOEL FRANCISCO CORREIA.

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Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di Costarica
per la reciproca estradizione dei malfattori.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della repubblica di Costarica, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigor delle leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una convenzione di estradizione ed harno nominato a questo scopo per loro plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il nobile Emilio Visconti Venosta, suo ministro segretario di stato per gli affari esteri ecc. ecc.;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costarica, il signor D. Adolfo Cristiano conte di Lindemann, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica presso Sua Maestà il Re d'Italia; i quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti: ART. 1. Il governo italiano ed il governo di Costarica assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gl' individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo 2o, commessi sul territorio di uno dei due stati contraenti, si fossero rifuggiti sul territorio dell' altro.

ART. 2. L'estradizione dovrà essere accordata per le 1873 infrazioni alle leggi penali qui appresso indicate, allorchè le medesime saranno soggette, secondo la legislazione italiana o la legislazione della repubblica di Costarica, a pene criminali:

1.o Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio;

2. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

3. Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

4.° Incendio;

5. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie ed ai telegrafi;

6. Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato, e segnatamente furto con violenza e frazione e furto sulle strade pubbliche;

7.° Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite o obbligazioni dello stato, di biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello stato o delle amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti. Falso in scrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

8. Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti;

9. Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici;

10.o Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

11. Baratteria (faits de baraterie);

1873

12. Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati.

ART. 3. La presente convenzione non si applica a condannati ed imputati di reati politici. L'individuo che sarà estradato per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso esser giudicato o condannato per crimine o delitto político anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà esser processato e condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore all'estradizione, quantunque preveduta nella presente convenzione, a meno che, dopo essere stato punito ovvero assolto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

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ART. 4. L'estradizione non potrà aver luogo, se, dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena, in base alle leggi del paese nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

ART. 5. — In nessun caso e per nessun motivo le alte parti contraenti potranno esser tenute a consegnare i proprii nazionali.

Se, in base alle leggi vigenti nello stato al quale il colpevole appartiene, debba questi esser sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro stato, il governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti constituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

ART. 6. Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due stati contraenti, il governo che deve accordare

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