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1868 case, magazzini e botteghe siccome potrà loro convenire. effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere consegnazioni tanto dall' interno che dall'estero pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali, vendere o comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie ed altri oggetti di qualunque specie, tanto se importati quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari da sè, presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni o farsi sostituire da qualunque persona essi giudichino opportuno, senza essere sottoposti ad altri gravami, contribuzioni o imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare ogni qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali in qualità di procuratori, fattori, commessi, agenti consegnatari o interpreti.

Infine essi non pagheranno in ragione del loro commercio o industria nei porti, nelle città o in qualsiasi luogo dei due stati, ove essi siano definitivamente o temporariamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse o imposizioni che saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunità o altri favori accordati in materia di commercio e d'industria ai cittadini di uno degli stati verranno egualmente accordati a quelli dell'altro stato. ART. 3. I cittadini e sudditi dell' uno degli stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone e nelle loro proprietà, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti o privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti negli stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; saranno

pure esenti da ogni uffizio giudiziario e municipale, come 1868 pure da ogni specie di contribuzione in danaro o in natura

imposta a compenso del servizio personale.

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ART. 4. I cittadini di ambe le parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a nessun sequestro o embargo, nè essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie o oggetti commerciali per qualunque spedizione militare, nè per ragione di stato, nè per uso pubblico di veruna sorte, senza che sia loro accordata una indennità previamente convenuta.

ART. 5. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa anche in via eccezionale a qualche stato estero nell'uno o nell'altro degli stati contraenti, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o honduregni, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni nazionali.

Questa reciproca uguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli stati contraenti, che da un altro punto qualsiasi.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi dei diritti che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre nei rispettivi porti sopra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo e dall'industria dei due paesi contraenti, diritti maggiori di quelli che si percepiscono e si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo e dall' industria delle nazioni più favorite.

ART. 6. — Ognuna delle due parti contraenti si obbliga

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1868 a non accordare nel proprio stato nessun monopolio, indennità o privilegio propriamente detti a danno del commercio, della bandiera e dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di quest'articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti il di cui commercio appartenga ai due governi rispettivi, nè ai brevetti d'invenzione per la loro introduzione e per la loro applicazione.

ART. 7. I cittadini delle due parti contraenti potranno egualmente esercitare nei porti dei due paesi il commercio di scalo e di cabotaggio, non pagando in ciascun porto diritti maggiori di quelli che pagano i bastimenti nazionali in circostanze simili.

I bastimenti mercantili di ciascuna delle parti contraenti non andranno neppure in questi casi soggetti a diritti maggiori o diversi nei porti dell'altra di quelli che si pagano dai nazionali per tonnellaggio, porto, faro, pilotaggio, quarantena o altro di qualsiasi sorta o denominazione, percepiti a nome od a benefizio del governo, dei pubblici funzionari, dei comuni, delle corporazioni o di qualunque altro stabilimento.

ART. 8. Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:

1o Le navi che, entrate in zavorra, ne ripartiranno

in zavorra, qualunque sia la loro provenienza ;

2' Le navi che, passando da un porto di uno dei due stati, in uno o più porti del medesimo stato, sia per deporvi, in tutto od in parte, il loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di avere già pagato i diritti summenzionati ;

3' Le navi che, entrate con un carico in un porto, sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne usciranno senza aver fatto operazioni di commercio.

Nel caso di approdo forzato non saranno considerate come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra

altra nave in caso d'innavigabilità della prima, le spese 1868 necessarie all' approvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'amministrazione delle dogane ne avrà accordata licenza, semprechè non siano destinate alla consumazione interna.

ART. 9. Quando una nave di una delle due parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell' altra parte, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie la medesima assistenza dalle autorità locali che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.

Per altro le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene il legno naufragato, investito od avariato.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell' adempimento delle disposizioni concernenti l'entrata ed uscita delle merci salvate.

ART. 10. In tutti i territorii e dominii dei due stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali è che l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle parti contraenti vorrà completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai sudditi dell'altra parte contraente, non potrà farlo che in seguito di permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione.

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ART. 11. Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle due parti contraenti, che

1968 fo sero stati prolati da pirati sia nei Hali della riste tiva giurisdizione, sia nelle ange territoriali altro stato, sia in alto mare e fo-sero trasportati e trovati nel porti, fid.ai, spiaggie o dominii dell'altra parte, sarann consegnati ai loro proprietari meliante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai trikali dalle parti interessate che potranno per tal fine farsi rappresentare da procuratori o agenti della loro nazione.

ART. 12. — A complemento dei principii di diritto marittimo fissati con la dichiarazione del congresso di Parigi del 16 aprile 1856, i quali vengono accettati senza riserva dalle due parti nelle mutue loro relazioni, le due potenze concordano che, verificandosi la sventura di una guerra fra l'una e l'altra, le proprietà private di qualunque specie spettanti ai cittadini dell' una saranno rispettate dall' altra al pari delle proprietà dei neutrali, e ciò tanto sul mare, quanto sopra terra, tanto in alto mare. quanto sul mare territoriale e in qualsivoglia altro luogo. e qualunque sia la bandiera sotto la quale viaggiano i bastimenti e le merci, senz'altre limitazioni che il caso di rottura di blocco, e il caso di contrabbando di guerra.

Tuttavia è mantenuto il diritto d'impelire durante la guerra ogni commercio e comunicazione fra tutti o alcuni punti del littorale del proprio territorio e le navi mercantili viaggianti sotto bandiera nemica, come pure di applicare ai trasgressori dell' interdizione le confische ed altre pene, purchè il divieto e la pena sieno determinati da apposito manifesto precedentemente pubblicato.

ART. 13. Il blocco per essere obbligatorio dev'essere effettivo e dichiarato.

Il blocco non sarà considerato come effettivo se non è mantenuto da forze sufficienti da impedire realmente qualunque accesso alle spiagge o ai porti bloccati.

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