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Il blocco s'intenderà notificato quando ne sia data no- 1868 tizia speciale alla nave che va per entrare nel luogo bloccato. Quindi in nessun caso la nave potrà essere sequestrata, né catturata, né condannata se non le sarà stata notificata l'esistenza attuale del blocco da un bastimento della squadra che ve lo mantiene. E perché non possa allegarsi ignoranza di fatti e sia lecito catturare il bastimento che, malgrado la notificazione fattagli in debita forma, ritorna a presentarsi davanti allo stesso portò durante il blocco, dovrà il comandante del bastimento da guerra, la prima volta che lo incontra, annotare nelle sue carte di navigazione il giorno, luogo ed altura in cui lo avrà visitato e gli sarà stata fatta notificazione del blocco, ritirando dal capitano del bastimento mercantile un' analoga dichiarazione firmata dal medesimo.

ART. 14. Le navi mercantili dell' una o dell' altra parte contraente, che fossero entrate in un porto prima che fosse assediato, bloccato o occupato da uno dei belligeranti, potranno uscirne liberamente col loro carico, e se queste medesime navi si troveranno nel porto dopo la resa della piazza, non potranno sotto alcun pretesto essere catturate, ma dovranno tanto le navi quanto le merci essere rilasciate ai rispettivi proprietari.

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ART. 15. Saranno reputati oggetti di contrabbando di guerra i cannoni, i fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi di ogni genere, le munizioni da guerra, gli attrezzi militari di qualunque specie, purchè però non siano per uso di bordo e personale, e generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, serve esclusivamente ad immediato armamento marittimo o terrestre.

Gl'individui appartenenti ad uno dei belligeranti non potranno giammai venire arrestati a bordo delle navi, salvo nel caso che fossero arruolati come soldati o come volontari al di lui servizio.

ART. 16.

Se una delle due potenze contraenti si tro

1868 vasse in guerra con una terza potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione ed il loro commercio cogli stati del nemico e fra gli stati belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, ferme stando le definizioni e le norme stabilite nei tre articoli precedenti, come pure salve le norme del diritto internazionale comune intorno al diritto di visita.

ART. 17. Saranno considerati come bastimenti italiani in Honduras e viceversa come honduregni in Italia quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio.

ART. 18. — I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili. Quindi è riconosciuta loro da ambe le parti contraenti la facoltà di acquistare e di possedere beni immobili e di disporre come loro meglio convenga per vendita, donazione, permuta, testamento e qualsiasi altro modo, di tutti i beni di qualsiasi natura che posseggano nei territori rispettivi, senza pagare altri diritti, contribuzioni o imposte che quelle che si pagano dai nazionali.

ART. 19. I cittadini dell' una e dell' altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senz'altre condizioni, restrizioni o tasse all' intuori di quelle imposte ai nazionali. Saranno quindi dispensati dal dar cauzione.

Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti al pari dei nazionali e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possono aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, sempreche le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

ART. 20. Le sentenze ed ordinanze in materia ci- 1868 vile e commerciale emanate dai tribunali di una delle parti contraenti e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli stati dell' altra parte la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine all' iscrizione ed alle altre formalità. Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore, nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di deliberazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1o Se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2" Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti ;

3 Se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4o Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello stato.

La esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

Quando è chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha ad un tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

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La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento d'ogni legittima sua competenza. ART. 21. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza

1868

e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi stati.

Gli atti notarili peró non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal tribunale del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall' articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

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ART. 22. Le parti contraenti, nell' intento di evitare possibili contestazioni e ben determinare la condizione giuridica dei cittadini d'uno stato stabiliti nell' altro, convengono che saranno considerati come cittadini italiani in Honduras e come cittadini honduregni in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese natio.

ART. 23. Se una delle parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione e di qualunque altro oggetto contemplato nella presente convenzione, questo s'intenderà ipso facto e di pieno diritto concesso all'altra parte.

ART. 24. Il presente trattato sarà in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle parti contraenti avesse annunziata ufficialmente all'altra l' intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà a rimanere in vigore per ambe le parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

ART. 25.

Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e da S. E. il Presidente di Honduras, secondo la costituzione di ognuno dei due paesi,

e le ratifiche saranno scambiate a Guatemala nel termine 1868 di un anno dal giorno della firma, o anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Guatemala, addi trentuno di dicembre dell'anno di nostro Signore mille ottocento sessantotto.

(L. S.) GIUSEPPE ANFORA DI LICIGNANO
(L. S.) D. MAXIMO SOTO

Scambio delle ratificazioni: 14 luglio 1875.

1869, 15 giugno.

GUATEMALA.

Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di Honduras
per la reciproca estradizione dei malfattori.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente di Honduras, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territorii, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigor delle leggi col ricoverarsi da un paese all' altro, hanno risoluto di conchiudere una convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziarii, cioè, Sua Maestà il Re d'Italia, il sig. Giuseppe Anfora duca di Licignano, console generale incaricato d'affari della Maestà Sua; e Sua Eccellenza il Presidente di Honduras, il signor Don

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