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1873 blico registrato nella cancelleria di uno dei consolati rispettivi, non se ne potrà rifiutare il confronto con l'atto originale alla persona interessata che ne facesse domanda, anzi questa potrà assistere alla collazione, ove ciò stimi conveniente.

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I consoli generali, consoli, vice-consoli, o agenti consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle autorità o funzionari del loro paese. Queste traduzioni e legalizzazioni avranno in quello di loro residenza la medesima forza e valore che se fossero fatte da interpreti giurati locali.

ART. 12. In caso di decesso di qualche suddito di una delle parti contraenti nel territorio dell'altra, le autorità locali dovranno avvisare immediatamente il console generale, console, vice-console o agente consolare, nel cui distretto sia occorso il decesso. Essi dovranno, da parte loro, dare lo stesso avviso alle autorità locali, ove pei primi ne fossero informati.

Quando un Italiano in Guatemala o un Guatemalese in Italia fosse morto senza far testamento, nè designare esecutore testamentario, o se gli eredi legittimi o testamentari fossero minorenni, incapaci o assenti, o se gli esecutori testamentarii nominati non si trovassero nel luogo dove si apre la successione, i consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari della nazione del defunto avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni :

1. Apporre i sigilli, o d'ufficio, o sulla domanda delle parti interessate, sovra tutti i beni mobili e carte del defunto, avvertendo di quest'operazione l'autorità locale competente che potrà assistere ed apporre anche i suoi propri sigilli.

Questi sigilli, come pure quelli dell' agente consolare, non dovranno togliersi senza il concorso dell'autorità locale. Nondimeno, se dopo un avviso diretto dal console

o vice-console all'autorità locale per invitarla ad assistere 1873 alla levata dei doppi sigilli, questa non comparisse dentro un termine di 48 ore dal ricevimento dell'avviso, il detto agente potrà procedere da solo a tale operazione.

2.o Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto in presenza dell'autorità locale, se, in seguito all'avviso di cui sopra, questa stima di dovervi assistere. L'autorità locale apporrà la sua firma ai processi verbali redatti in sua presenza, senza che pel suo intervento d'ufficio nei medesimi possa esigere diritti di alcuna specie. 3. Provvedere alla vendita all'asta pubblica di tutti gli effetti mobili della successione che potranno deteriorarsi e di quelli che sieno di difficile conservazione, come pure dei raccolti od effetti, per la di cui alienazione si presentino circostanze favorevoli.

4. Deporre in luogo sicuro gli effetti e valori compresi nell' inventario, conservare l'ammontare dei crediti che si riscuoteranno ed i prodotti delle rendite che si percepiranno, nella casa consolare, ovvero confidarli a qualche commerciante che presenti buone guarentigie.

Tali depositi si dovranno eseguire, nell'uno e nell'altro caso, d'accordo coll'autorità locale che sarà intervenuta nelle operazioni precedenti, quando, in seguito della convocazione menzionata nel paragrafo seguente, si presentassero sudditi del paese o di una terza potenza come interessati nella successione ab intestato o testamentaria.

5.o Annunziare la morte avvenuta e convocare per mezzo dei periodici del luogo e del paese del defunto, se fosse necessario, i creditori che potessero esistere verso la successione, affinchè questi possano presentare, nel termine fissato dalle leggi del luogo, i rispettivi titoli di crediti debitamente giustificati.

Quando si presentassero creditori verso la successione testamentaria o ab intestato, si dovrà effettuare il pagamento dei loro crediti entro il termine di giorni quindici

1873 dalla chiusura dell' inventario, se esistono fondi che si possano destinare a quest' uso, ed in caso contrario, appena realizzati, nel modo più conveniente, i valori necessari, od infine in quel termine che fosse stabilito di comune accordo fra i consoli e la maggioranza degli interessati.

Se i consoli rispettivi negassero il pagamento di tutti o di parte dei crediti, allegando l'insufficienza della successione per soddisfarli, i creditori potranno, se ciò stimino utile ai loro interessi, chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in stato di unione.

Ottenuta tale dichiarazione nelle vie legali stabilite in ciascuno dei due paesi, i consoli o vice-consoli dovranno fare immediatamente consegna all'autorità giudiziaria od ai sindaci del fallimento, secondo i casi, di tutti i documenti, effetti e valori appartenenti alla successione, e gli agenti suddetti rimarranno incaricati di rappresentare gli eredi assenti, minori od incapaci.

In ogni caso, i consoli generali, consoli e vice-consoli potranno consegnare l'eredità od il suo prodotto agli eredi legittimi od ai loro mandatari soltanto dopo spirato il termine di mesi sei dal giorno in cui l'annunzio della morte avvenuta fu pubblicato nei giornali.

6.o Amministrare e liquidare, o da sè, o mediante persona nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria od intestata, senza che l'autorità locale possa intervenire in tali operazioni, salvo che sudditi del paese o di una terza potenza avessero a far valere diritti sulla successione stessa; che in tal caso, se insorgessero difficoltà procedenti principalmente da qualche reclamo che dia luogo a contesa fra le parti, non avendo i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari alcun diritto di risolverla, dovranno conoscerne i tribunali del paese, ai quali spetta il provvedere e giudicare sopra le medesime.

I detti agenti consolari agiranno ancora come rappre- 1873 sentanti della successione testamentaria od intestata, cioè a dire, mentre conserveranno l'amministrazione ed il diritto di liquidare definitivamente l'eredità, come pure quello di procedere alla vendita degli effetti nei termini anteriormente prescritti, veglieranno eziandio agli interessi degli eredi, con facoltà di designare gli avvocati incaricati di sostenere i loro diritti dinnanzi ai tribunali, restando inteso che essi debbano somministrare loro tutte le carte e documenti proprii a rischiarare la questione che si sottopone al loro giudizio.

Pronunziata la sentenza, i consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari dovranno eseguirla, semprechè non venga interposto appello, e continueranno altresì di pieno diritto la liquidazione che fosse stata sospesa, sino alla definizione della controversia.

7.° Costituire, ogni qualvolta ne sia il caso, la tutela e la cura, secondo le leggi del paese rispettivo.

ART. 13. Morendo un Italiano in Guatemala od un Guatemalese in Italia, in un luogo ove non fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità locale competente procederà, giusta la legislazione del paese, all' inventario degli effetti e alla liquidazione dei beni lasciati, e sarà tenuta di render conto, nel più breve termine possibile, del resultato delle sue operazioni all' ambasciata o legazione rispettiva, o al consolato o vice-consolato più prossimo al luogo in cui si è aperta la successione testamentaria od intestata.

Ma dal momento in cui si presenti in persona o per mezzo di qualche delegato, l'agente consolare più vicino al luogo dove si è aperta la detta successione, lo intervento dell' autorità locale dovrà uniformarsi al disposto dell'articolo 12 di questa convenzione.

ART. 14. I consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari dei due stati conosceranno esclusiva

1873 mente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinai e passeggieri della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto d'arrivo.

ART. 15. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari potranno recarsi personalmente o inviare un loro delegato a bordo delle navi di loro nazione, già ammesse a libera pratica, interrogare i capitani e gli equipaggi, esaminare le carte di bordo, ricevere le dichiarazioni sopra il loro viaggio ed incidenti della traversata, redigere i manifesti ed agevolar la spedizione dei loro bastimenti, finalmente accompagnarli davanti i tribunali e negli uffici amministrativi del paese, per servir loro di interpreti ed agenti negli affari che avranno a trattare, o per le domande che dovessero porgere.

I funzionari dell'ordine giudiziario e le guardie e ufficiali della dogana non potranno in verun modo praticare visite o ricerche a bordo delle navi, senza essere accompagnati dal console o vice-console della nazione a cui le navi appartengono.

Parimente dovranno dare opportuno avviso ai detti agenti consolari, perchè si trovino presenti alle dichiarazioni che i capitani e gli equipaggi avessero da fare dinanzi ai tribunali ed uffizi locali, affine di evitare qualunque equivoco o malinteso, che potesse pregiudicare alla buona amministrazione della giustizia.

L'avviso, che a tale effetto si dirigerà ai consoli o viceconsoli, indicherà un'ora precisa, e se i consoli e viceconsoli omettessero di recarvisi personalmente o per mezzo di delegati, si procederà in loro assenza.

ART. 16. In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi e la sicurezza delle merci, beni ed effetti, si osserveranno le leggi, statuti e regolamenti del paese.

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