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1873

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Costa rica, il signor D. Adolfo Cristiano conte di Lindemann, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica presso Sua Maestà il Re d'Italia;

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

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ART. 1. Saranno considerati come cittadini italiani nel Costarica e come cittadini del Costarica in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese nativo.

Il figlio nato in Italia da padre cittadino del Costarica sarà reputato cittadino del Costarica; e, reciprocamente, il figlio nato al Costarica da padre italiano sarà reputato cittadino italiano.

Ciononostante, al raggiungere la maggiore età legale, quale è fissata dalle patrie leggi, sarà libero al figlio stesso di optare, mediante dichiarazione fatta nell'anno al consolato della nazione cui suo padre appartiene, per la nazionalità del paese dove è nato, e verrà allora considerato come cittadino di questo paese fino dalla nascita, salvi gli effetti degli atti anteriormente compiuti.

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ART. 2. I cittadini italiani nel Costarica ed i cittadini del Costarica in Italia godranno reciprocamente del benefizio dell' assistenza giudiziaria come i nazionali, conformandosi alla legge del paese in cui l'assistenza sia reclamata.

ART. 3. In ogni caso il certificato di indigenza deve esser rilasciato al cittadino estero che domanda l'assistenza, dalle autorità della sua residenza abituale. Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il certificato d'indigenza sarà approvato e legalizzato dall' agente diplomatico e consolare del paese in cui il certificato deve esser prodotto.

Se il cittadino estero risiede invece nel paese in cui si 1873 fa la domanda, potranno inoltre esser prese delle informazioni presso le autorità della nazione a cui egli appartiene. ART. 4. I cittadini italiani nel Costarica ed i cittadini del Costarica in Italia, ammessi al benefizio dell' assistenza giudiziaria, saranno, di pieno diritto, dispensati da ogni cauzione o deposito che la legislazione del paese in cui ha luogo il processo, può, sotto qualsiasi denominazione, richiedere dagli stranieri che intentano un' azione contro i nazionali.

ART. 5. I cittadini indigenti di una delle due parti, i quali, per malattia fisica o mentale, abbiano bisogno, nel territorio dell' altra, d'esser mantenuti e curati, vi riceveranno lo stesso trattamento dei cittadini indigenti del paese, fino a che il loro rimpatrio possa effettuarsi senza danno per la loro salute e per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse per il loro mantenimento e cura o per la loro sepoltura, non potrà essere reclamato da veruna cassa, nè dello stato, nè del comune, nè da altra cassa pubblica del paese cui appartiene l'indigente. Nel caso che l' indigente stesso od altre persone obbligate in sua vece, secondo le leggi rispettive, ed in ispecie i suoi parenti tenuti a passargli gli alimenti, siano in grado di soddisfare le spese sovra citate, resta contro di essi riservato il diritto di reclamarne il rimborso. I governi contraenti s'impegnano scambie volmente a prestarsi per mezzo dei proprii impiegati, e dietro richiesta fatta in via diplomatica, ogni assistenza conciliabile con le leggi rispettive, affinchè le spese di cui sopra sieno rimborsate, secondo le tasse d'uso, a coloro che le sostennero.

ART. 6. — È ammessa la corrispondenza fra le autorità giudiziarie d'Italia e le autorità giudiziarie di Costarica, per l'esecuzione delle commissioni rogatorie in materia civile e commerciale, che concernano citazioni, investigazioni, consegne d' atti giudiziari, interrogatorii,

1873 prestazioni di giuramento, dichiarazioni a ricevere, udizione di testimonii, perizie od altri atti della procedura d' istruzione. Le lettere rogatorie saranno dirette in via diplomatica dalla corte d'appello competente del Regno d'Italia al rispettivo tribunale superiore della Repubblica di Costarica, e viceversa, e le autorità richieste saranno tenute di darvi corso,

ART. 7. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai tribunali di una delle parti contraenti e debitamente legalizzate avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli stati dell'altra parte la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecarii sopra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine all'iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore, nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di deliberazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1. Se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2. Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3. Se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4. Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello stato.

ART. 8. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati

sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei rela- 1873 tivi diritti stabiliti nei rispettivi stati.

Gli atti notarili però non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal tribunale del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall' articolo precedente, in quanto vi sono applicabili.

ART. 9. I certificati della morte dei cittadini dell'uno dei due paesi, avvenuta nel territorio dell' altra, saranno spediti, in via diplomatica, debitamente legalizzati, alle competenti autorità dello stato di origine, senza spesa. ART. 10. La presente convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la convenzione resterå obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

ART. 11,

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma, nel termine di dodici mesi ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che, i due plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Roma, il sei maggio milleottocento settantatre.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.
(L. S.) C.te LINDEMANN.

Scambio delle ratificazioni: 16 aprile 1875.

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Dichiarazione colla quale si rettifica un errore materiale occorso nella convenzione del 5 febbraio 1873, fra l'Italia e la Gran Bretagna, per la reciproca estradizione dei malfattori.

Il ministro degli affari esteri di Sua Maestà il Re d'Italia e l'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà la Regina della Gran Bretagna ed Irlanda presso Sua Maestà Italiana, avendo concordemente riconosciuto essere occorso un materiale errore nella indicazione della data dell'ordinanza del governo maltese dei 21 febbraio 1863, che si trova menzionata in fine dell'articolo 18 della convenzione d'estradizione del 5 febbraio 1873 íra l'Italia e la Gran Bretagna, hanno di comune consenso dichiarato che dove si legge:

<< Resta infine convenuto che questo patto non si applica << all'isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'ordinanza << del governo maltese del 3 maggio 1863 N.o 1230. »

deve invece leggersi :

<< Resta infine convenuto che questo patto non si applica << all'isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'ordinanza << del governo maltese del 21 febbraio 1863. »

Fatta la presente dichiarazione in doppio originale a Roma, il dì 7 maggio 1873.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

(L. S.) A. B. PAGET.

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