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XV.

1873, 11 maggio.

BERLINO.

Convenzione postale fra l'Italia e la Germania.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l' Imperatore di Germania, animati dal desiderio di migliorare e facilitare le relazioni postali fra i due paesi, hanno determinato di stipulare un trattato postale, al quale effetto hanno nominato per loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia; Il sig. conte Edoardo de Launay, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia;

e Sua Maestà l'Imperatore di Germania; Il sig. Enrico Stephan, direttore generale delle poste, ed il sig. Guglielmo Günther, consigliere intimo delle poste; i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nei seguenti articoli:

ART. 1. — Fra l'amministrazione delle poste d'Italia e l'amministrazione delle poste della Germania vi sarà un cambio periodico e regolare in pieghi chiusi:

di lettere ordinarie,

di biglietti postali,

di lettere ed altri oggetti raccomandati,

di giornali e stampe,

di campioni di merci,

di carte commerciali o d' affari, e di manoscritti.

Il cambio dei pieghi chiusi avrà luogo:

1873

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c) per la via di Francia, ed, occorrendo, per la via del Belgio.

I pieghi saranno sempre inoltrati a destino per la via più celere; ma nel caso che più vie offrissero eguale celerità, l'amministrazione speditrice sarà arbitra della scelta.

Le due amministrazioni si riservano di designare gli uffizi, per mezzo dei quali le corrispondenze saranno reciprocamente spedite.

ART. 2. Le spese del transito dei pieghi attraverso il territorio dell' Austria, della Svizzera, della Francia e del Belgio saranno sostenute da ciascuna amministrazione per i pieghi che avrà spedito.

Tuttavia l'intiero prezzo di transito sarà pagato da quella delle amministrazioni interessate, che avrà ottenuto condizioni più favorevoli dalle amministrazioni intermedie, coll' obbligo all' altra amministrazione di rimborsare la spesa che si riferirà ai propri pieghi.

ART. 3. I mittenti di lettere ordinarie spedite dall'Italia in Germania o dalla Germania in Italia, potranno francarle, pagandone anticipatamente il porto fino a destino, ovvero lasciarne la tassa a carico dei destinatari.

Gli oggetti raccomandati, i biglietti postali, le carte commerciali o d'affari, i campioni di merci, i giornali e le stampe dovranno sempre essere affrancati anticipatamente fino a destino.

ART. 4.

La tassa delle lettere semplici cambiate fra l'Italia e la Germania è fissata:

1.° a 30 centesimi per le lettere affrancate in Italia, ed a due groschen e mezzo per le lettere affrancate in Germania;

2.o a 60 centesimi per le lettere non francate a destinazione dell'Italia, ed a 5 groschen per quelle non francate a destinazione della Germania.

Sarà considerata come semplice la lettera che non su- 1873 peri il peso di 15 grammi; oltre questo peso si aggiungerà un porto per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi. I biglietti postali saranno agguagliati alle lettere ordinarie affrancate.

ART. 5. La tassa di francatura dei giornali, gazzette, opere periodiche, libri in rustico od anche rilegati, fogli di musica stampati o manoscritti, cataloghi, prospetti, annunzi ed avvisi diversi stampati, incisi, litografati od autografati, e delle incisioni litografiche e fotografie, che saranno spediti, sia dall' Italia in Germania, sia dalla Germania in Italia, è fissata come appresso:

a cinque centesimi per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi in Italia;

a mezzo groschen per 50 grammi o frazione di 50 grammi in Germania.

Per godere della moderazione di tassa accordata dal presente articolo, gli oggetti sopradescritti dovranno esser posti sotto fascia od anche semplicemente piegati. Essi non dovranno contenere alcun manoscritto, eccettochè l'indirizzo, la firma del mittente e la data.

Tuttavia è permessa nei listini di cambio e nelle circolari l'indicazione del prezzo delle mercanzie. Le prove di stampa possono contenere le relative correzioni a mano ed avere annesso il testo originale manoscritto.

Gli oggetti sopraccennati, a cui riguardo non fossero osservate queste condizioni, o che non fossero francati, saranno considerati come lettere e tassati come tali.

Nessuno invio di giornali o d'altre stampe dovrà eccedere il peso di un chilogrammo.

Per eccezione alle disposizioni suddette, i giornali, le gazzette e le opere periodiche pubblicate in uno dei due paesi e spedite agli uffizi postali dell' altro paese dagli editori, saranno francate soltanto fino al confine del paese d'origine, e non saranno soggetti ad altre tasse, fuorchè

1873 a quelle fissate per gli oggetti della stessa natura nell' interno del paese d'origine.

Resta inteso che le disposizioni contenute nel presente articolo non infirmeranno in alcun modo il diritto che hanno i governi rispettivi, di non eseguire nel proprio territorio il trasporto e la distribuzione di quegli oggetti indicati al detto articolo, riguardo ai quali non si fossero osservate le leggi, le ordinanze e i decreti che regolano le condizioni della pubblicazione e circolazione di essi tanto in Italia che in Germania.

ART. 6. La tassa di francatura dei campioni di merci, scambiati fra i due paesi è fissata per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi:

in Italia a 5 centesimi, e

in Germania a mezzo groschen.

Per godere della moderazione di tassa accordata dal presente articolo, i campioni di merci dovranno esser posti sotto fascia od in modo che si possano facilmente verificare, non mai però in boccette di vetro, od accomodati entro scatole di legno, di latta o di simili materie dure.

Inoltre non dovranno avere valore venale, nè recare alcuno scritto, cifra o segno qualunque, tranne l'indirizzo, la firma del mittente, un marchio di fabbrica o di commercio, e numeri d'ordine e di prezzo.

I campioni che non riunissero le condizioni sopraccennate, o che non fossero francati, saranno considerati e tassati come lettere.

Nessun invio di campioni di merci dovrà eccedere il peso di 250 grammi.

ART. 7. La tassa delle carte di commercio o d' affari e dei manoscritti cambiati fra i due paesi è fissata per ogni 100 grammi o frazione di 100 grammi:

in Italia a 30 centesimi,

in Germania a 2 groschen e mezzo.

Per godere della moderazione di tassa accordata dal pre

sente articolo, gli oggetti sopra descritti dovranno essere 1873 posti sotto fascia, e non contenere alcuna lettera o nota che abbia il carattere di corrispondenza attuale e personale. Gli oggetti suindicati che non riunissero siffatte condizioni, o che non fossero francati, saranno considerati e tassati come lettere.

Nessun invio di carte di commercio, d'affari o di manoscritti potrà eccedere il peso di un chilogrammo.

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ART. 8. Le corrispondenze di qualunque specie, cambiate fra le due amministrazioni, potranno essere affrancate coi francobolli del paese d'origine.

Gli oggetti insufficentemente francati saranno tassati come lettere non franche, fatta deduzione del valore dei francobolli che recano.

ART. 9. Le corrispondenze di qualunque specie, cambiate fra iue paesi, potranno essere spedite con raccomandazione.

Gli oggetti raccomandati saranno sottoposti, oltre alla tassa di francatura stabilita dai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, ad un diritto fisso:

di 30 centesimi, se originari dell' Italia, e

di 2 groschen, se originari della Germania.

Il mittente di un oggetto raccomandato potrà chiedere una ricevuta di ritorno. Per ogni ricevuta si pagherà una tassa:

di 20 centesimi in Italia, e

di 2 groschen in Germania.
ART. 10. In caso di perdita di un oggetto racco-
mandato, l'amministrazione sul cui territorio la perdita
avrà avuto luogo, pagherà al mittente od al destinatario,
secondo i casi, un' indennità:

di 50 lire, se l'oggetto è originario dell' Italia, e
di 14 scudi se è originario della Germania, eccet

tuato il caso di forza maggiore.

Resta inteso che il reclamo non sarà ammesso che, en

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