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1873 Le gouvernement roumain, de son côté, annexera toujours une traduction en français des actes qu'il désire faire intimer en Italie.

Les deux gouvernements accepteront réciproquement les actes traduits en français, en se chargeant de leur traduction dans la langue du pays, en cas que leurs lois judiciaires défendent l'intimation d'un acte quelconque dans une langue étrangère.

Je vous serais très-reconnaissant si vous vouliez bien me donner au plus tôt une réponse à ce sujet, afin que je puisse la transmettre au gouvernement Royal.

Veuillez agréer ecc.

Firmato: FAVA.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI RUMANIA ALL'AGENTE E CONSOLE GENERALE D'ITALIA A BUKAREST.

Bukarest, 13125 Juillet 1873.

Conformément à la demande qui fait l'objet de la note que vous avez bien voulu m'adresser en date du 21 juillet, N. 768, j'ai l'honneur de vous informer que le ministère des affaires étrangères accepte avec empressement la proposition du gouvernement de Sa Majesté le Roi relativement à la traduction dans la langue française, et à titre de réciprocité, des actes que le gouvernement de Roumanie désire faire intimer en Italie.

En vous communiquant la déclaration que ci-dessus, je profite de cette occasion ecc.

Firmato: BOERESCO.

XXIV.

1873, 8 agosto.

BERLINO.

Convenzione fra l'Italia e la Germania

relativa alle società commerciali, industriali e finanziarie.

Avendo il regio governo italiano ed il governo imperiale germanico stimato utile di regolare reciprocamente le condizioni delle società anonime ed altre società commerciali, industriali e finanziarie, i sottoscritti, in conformità dei poteri ad essi impartiti, sono convenuti nella seguente stipulazione:

Le società anonime e le altre società commerciali, ed industriali e finanziarie, le quali già sieno istituite o sieno per esserlo, a norma delle leggi speciali di una delle due parti contraenti e le quali già sieno o sieno per essere ammesse come legalmente esistenti, potranno far valere nel territorio dell' altra potenza contraente tutti i loro diritti, e segnatamente altresì il diritto di adire i tribunali, purchè esse si assoggettino alle leggi del paese.

È inoltre convenuto che una di tali società, la quale in uno dei due paesi sia stabilita, solo allora potrà essere ammessa nell' altro paese ad esercitare operazioni od industrie, quando essa abbia adempiuto le condizioni che sieno prescritte dalle leggi e da altre disposizioni di questo secondo paese.

La presente convenzione entrerà in vigore il 1 ottobre

1873

1873 1873, e durerà ancora un anno dopochè ne sia seguita dall'una o dall' altra parte la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti hanno munito della loro firma la presente dichiarazione, fatta in doppio originale. Berlino, li 8 agosto 1873.

LAUNAY.

V. PHILIPSBORN.

XXV.

1873, 8 agosto.

BERLINO.

Dichiarazione fra l'Italia e la Germania circa l'assistenza ai respettivi sudditi indigenti, l'ammissione degli espulsi e l'abolizione dei passaporti.

Il Regno d'Italia e l'Impero tedesco hanno convenuto di quanto segue, intorno al trattamento sul territorio di uno dei due paesi dei sudditi indigenti dell' altro paese, intorno all'ammissione dei sudditi dell' uno stato espulsi dall' altro e intorno all' abolizione reciproca dell' obbligo dei passaporti :

ART. 1. Ciascuna delle parti contraenti si obbliga a provvedere affinchè nell' interno del suo territorio venga somministrata ai sudditi indigenti dell' altra parte, i quali abbisognino di assistenza e cura medica per causa di malattia fisica o mentale, la medesima cura che sarebbe impartita ai proprii sudditi fin tanto che il loro ritorno in

patria possa aver luogo senza pregiudicare la salute loro 1873 o quella degli altri, come pure a somministrare loro i mezzi necessari sino al confine pel loro rimpatrio.

ART. 2. Non potrà esser chiesto il rimborso delle spese cagionate dalla concessione di mezzi di trasporto, di spese di viaggio, assistenza, cura medica o sepoltura di Tedeschi in Italia o d'Italiani in Germania, nè dalle casse dello stato o comune, nè da qualsiasi altra cassa pubblica di quel paese cui appartiene l'indigente.

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ART. 3. Nel caso che l' ammalato stesso od altri che vi abbiano obblighi privati siano in caso di rimborsare le spese, rimangono riservate tali ragioni verso di essi.

Le parti contraenti si obbligano pure reciprocamente ad accordare, col mezzo delle proprie autorità, l'appoggio compatibile colle leggi del paese ad una domanda fatta dall' altra parte nelle vie diplomatiche, allo scopo che coloro i quali sostennero le spese suaccennate ne vengano rimborsati secondo le disposizioni di uso.

ART. 4. Ciascuna delle parti contraenti si obbliga inoltre di riammettere i proprii sudditi dietro domanda dell' altra parte, anche nel caso che i medesimi abbiano persa la cittadinanza secondo le leggi vigenti nel rispettive paese, purchè non siano divenuti sudditi dell' altro stato, secondo la legislazione in esso vigente.

ART. 5. Gli individui i quali dal territorio di uno stato vennero espulsi nell' altro, e dei quali risulti in seguito col mezzo delle autorità locali che non appartengono nè appartennero a questo ultimo, dovranno, dietro domanda, essere riammessi al confine dalla parte che li consegnò.

ART. 6. Dai sudditi dell' una parte non si richiederà passaporto, nè all' entrata, nè all' uscita dai confini del territorio dell'altra parte, nè durante il loro soggiorno o viaggio nell'interno del territorio.

Rimangono però obbligati, dietro richiesta delle autorità, di dare contezza della loro persona in modo soddisfacente.

1873

ART. 7. Qualora sembri minacciata la sicurezza e l'ordine pubblico presso una delle parti contraenti, in seguito a guerra, disordini interni od altri avvenimenti, potrà essere introdotto, in via provvisoria, l' obbligo dei passaporti, in generale o per una data località, mediante una ordinanza emanata dalle rispettive parti contraenti.

-

ART. 8. Le disposizioni di cui sopra rimangono in vigore per la durata di un anno dopo la denunzia fattane da una delle parti contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente dichiarazione in doppio originale.

Berlino, 8 agosto 1873.

LAUNAY.

V. PHILIPSBORN.

XXVI.

1873, 13 giugno, 30 giugno e 8 agosto.

BUDAPESTH, VIENNA e FIRENZE.

Accordo particolare fra l'amministrazione dei telegrafi d'Italia, d'Austria e d'Ungheria per le tasse delle corrispondenze telegrafiche fra i due stati.

La correspondance télégraphique entre l'Italie d'une part, et l'Autriche et la Hongrie d'autre part, étant réglée par la convention internationale de Paris, révisée à Rome le 14 janvier 1872, les administrations ont stipulé, aux termes de l'article 62 de la dite convention, l'arrangement particulier suivant, sous réserve d'approbation.

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