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Art. 3.

Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Con successivo Nostro decreto saranno approvati i tipi delle monete d'oro da lire 50 e d'argento da lire 5 istituiti in virtù del citato R. decreto del 20 novembre 1910, n. 830.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1911.

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Registrato alla Corte dei conti addi 7 febbraio 1911.
Reg. 68. Atti del Governo a f. 123. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. II Guardasigilli FANI.

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N. 54

Regio Decreto 19 gennaio 1911, che stabilisce l'indennità di missione per i funzionari civili dello Stato che prestano rervizio nel comune di Palmi.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1911, n. 52)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1910, n. 910, che proroga al 30 giugno 1911 le facoltà consentite al Governo dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1910, n. 79, che istituisce una medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, medaglia che a' sensi dello stesso decreto deve essere distribuita a spese dello stato alle persone in esso accennate;

Visto il decreto 21 luglio 1910, n. 546, che concede ai funzionari che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, escluso i due capoluoghi di provincia, un'indennità mensile di L. 40;

Riconosciuta la necessità a) di inscrivere nel bilancio di alcuni Ministeri la complessiva somma di L. 8000 per elevare tale indennità concessa ai funzionari residenti in Palmi ragguagliandola ai tre decimi delle indennità di missione regolamentari e in ogni caso ad una somma mensile non inferiore alle L. 50; b) di stan

ziare nei bilanci dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno la somma di L. 66,100 per l'acquisto delle medaglie commemorative e di benemerenza da distribuirsi a cura di quei dicasteri;

Considerato che nel bilancio dell'interno già esiste per le spese relative alla distribuzione delle medaglie istituite col decreto Reale 6 maggio 1909, n. 338, il capitolo 179-quater, istituito col R. decreto 9 agosto 1910, n. 610, che verrà pertanto aumentato delle 8000 lire occorrenti per l'ulteriore distribuzione di medaglie, agli effetti di ambedue i decreti Reali 6 maggio 1909 e 20 febbraio 1910, nn. 338 e 79;

Vista la legge 15 aprile 1909, n. 188, che, per provvedere ad opere e bisogni dipendenti dal terremoto ha istituito fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici un conto corrente fino al limite di lire 30 milioni, elevato successivamente a 50 ed a 88 milioni con le leggi 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391; Visto il R. decreto del 21 luglio 1910, n. 546, che ha esteso il conto corrente ora detto ai Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'istruzione, dell'interno, delle poste e telegrafi, della guerra, della marina e dell'agricoltura, allo scopo di fornire loro i fondi per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari residenti nei luoghi colpiti dal terremoto;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nel comune di Palmi è concessa per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1911 una indennità di missione corrispondente ai tre decimi delle indennità regolamentari e in ogni caso, non inferiore a lire cinquanta mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai Ministeri dell'interno e degli affari esteri allo scopo di fornire ad esso i fondi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenza e commemorative istituite coi RR. decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'articolo precedente è autorizzata la prelevazione della somma di lire settantaquattromilacento (L. 74,100) da inscriversi nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-911 per L. 8000 in aumento del capitolo n. 229-bis. << Prelevamento dal conto corrente col tesoro di cui alla legge 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » e per L. 66,100 al capitolo di nuova istituzione n. 229-bis-A « Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato di cui alla legge 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenza e delle medaglie commemorative istituite coi RR. decreti 6 maggio 1909, n. 333, e 20 febbraio 1910, n. 79 >.

Art. 4.

La predetta somma di L. 74,100 è iscritta nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei

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