Imágenes de páginas
PDF
EPUB

N.B. Oltre al personale su indicato effettivo dell'Amministrazione centrale, esiste un personale di ufficiali dell'esercito e di impiegati civili tecnici, dipendenti dall'Amministrazione della guerra, comandati al Ministero in ragione delle esigenze del servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1911.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Regio Decreto 22 gennaio 1911, col quale, sulla proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, si approva lo statuto del Monte di pietà di Toscolano.

Registrato alla Corte dei conti addi 8 marzo 1911.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 191, n. 70.

N. 149

Regio Decreto 29 gennaio 1911, che autorizza la Società scuole e piccole in lustrie nelle campagne sedente in Milano ad accettare un legato.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1911, n. 66)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 26 giugno 1864, n. 1817; Visto il decreto Reale 1° agosto 1899, con cui si eri

geva in ente morale la Società scuole e piccole industre nelle campagne, sedente in Milano;

Vista la domanda avanzata il 16 luglio 1910 dalla Società predetta ;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato, per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

La Società scuole e piccole industrie nelle campagne sedente in Milano, eretta in ente morale con R. decreto 1° agosto 1899, è autorizzata ad accettare il lascito di lire quattromila istituito a suo favore dal fu senatore comm. dott. Ugo Pisa con testamento olografo in atti notar Ambrogio Biraghi di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addi 8 marzo 1911.
Reg. 69. Atti del Governo a f. 78. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FANI.

RAINERI.

N. 150

Regio Decreto 2 feberaio 1911, col quale, sulla proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, si approva lo statuto del Monte di pietà di Castelgoffredo.

Registrato alla Corte dei conti addi 8 marzo 1911.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1911, n. 70. 33 Vol. I

[ocr errors]

1911.

N. 151

Regio Decreto 9 febbraio 1911, col quale, sulla proposta del Ministro d'agricoltura, industria e commercio, si approva lo statuto del Monte di pietà di Bassano.

Registrato alla Corte dei conti addi 8 marzo 1911.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1911, n. 70.

N. 152

Regio Decreto 12 febbraio 1911, che stabilisce le sezioni elettorali dei collegi dei probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche sedente in Monza.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1911, n. 68)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri per le industrie, nonchè il regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179;

Visto il R. decreto 29 settembre 1910, numero CCCLXXXVI, col quale fu istituito in Monza un Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, con giurisdizione sul territorio di tutti i Comuni del circondario stesso, meno il comune di Sesto San Giovanni;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del Collegio di probiviri per le industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche con sede in Monza, sono stabilite come appresso:

[blocks in formation]

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addi 8 marzo 1911.
Reg. 69. Atti del Governo a f. 77. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli FANI.

RAINERI.

N. 153

Regio Decreto 19 febbraio 1911, che proroga la imposizione del contributo speciale a favore del sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni del lavoro nelle miniere di zolfo. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1911, n. 67)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527, che impone al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni del lavoro nelle miniere di zolfo di organizzare un servizio di posti di soccorso e prime cure per gli operai delle zolfare colpiti da infortuni del lavoro e stabilisce che alla spesa all'uopo occorrente il Sindacato provvederà con un apposito fondo, alimentato da un contributo speciale da pagarsi dagli esercenti e dai proprietari di zolfare o da imporsi per la durata di due anni, salvo a prorogarne, con R. decreto, anno per anno, la imposizione per altri due anni, ove la necessità perduri;

Veduto l'art. 16 del regolamento per il servizio dei posti di soccorso o prime cure, approvato con R. decreto 3 dicembre 1903, n. 787, che stabilisce la misura del contributo speciale preaccennato e le modalità per il pagamento di esso per la durata di due anni, a partire dal 1° marzo 1999;

Veduta la istanza con la quale il Sindacato obbligatorio siciliano in conformità alla deliberazione 13 gennaio 1911 del Consiglio di amministrazione di esso, domanda la proroga per un anno dell'imposizione del contributo speciale di cui al citato art. 16 del regolamento per il servizio dei posti di soccorso e prime cure;

« AnteriorContinuar »