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1863 quella delle due amministrazioni che avrà ottenuto migliori condizioni di prezzo dalle amministrazioni intermedie; e che quella delle due amministrazioni che avrà pagato per intiero queste spese sarà rimborsata dall'altra amministrazione.

XV.

È formalmente convenuto che gli oggetti di qualsiasi natura diretti dall' uno dei due paesi nell'altro non potranno per alcun pretesto essere colpiti nel paese di destino di qualsiasi diritto oltre le tasse stabilite dalla presente convenzione.

XVI. La corrispondenza esclusivamente relativa al servizio postale sarà trasmessa da una parte e dall'altra esente da ogni tassa.

XVII. Le corrispondenze di ogni genere mal dirette o con erroneo indirizzo saranno senza indugio reciproca

mente retrocesse.

Le corrispondenze indirizzate a destinatarii partiti lasciando il loro indirizzo saranno rispettivamente trasmesse e restituite col carico del porto che avrebbe dovuto pagarsi dal destinatario.

XVIII. Le lettere ordinarie, le lettere ed i plichi raccomandati, le carte d'affari ed i documenti manoscritti che saranno per qualsiasi motivo rifiutati dovranno essere da una parte e dall'altra retrocessi. Quelli di tali oggetti che saranno stati portati in conto saranno rispediti per il prezzo pel quale saranno già stati computati dall'amministrazione speditrice.

I campioni di merci, i giornali e le stampe di ogni genere che saranno caduti in rifiuto apparterranno all'amministrazione del paese di destino, tuttavolta che non saranno reclamate dai destinatarii o dai mittenti entro i sei mesi susseguenti alla data della loro impostazione.

XIX. Le due amministrazioni avranno la facoltà d'impedire nel territorio dei rispettivi Stati la distribuzione di tutti quegli oggetti di cui non fosse permessa la circolazione dalle leggi in vigore nel paese di destino.

XX.

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Le amministrazioni delle Poste del regno d'Italia 1863 e degli Stati Uniti trasporteranno gratuitamente sul territorio degli Stati rispettivi le corrispondenze che esse cambieranno in pieghi chiusi coi paesi ai quali l'Italia e gli Stati Uniti servono o potranno servire di mediazione, a condizione però che questo trasporto possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono le due amministrazioni, e che i paesi esteri che approfitteranno di questo trasporto gratuito concedano in contraccambio lo stesso favore per il transito attraverso il loro territorio.

Le amministrazioni delle due Parti contraenti avranno il privilegio di far accompagnare a proprie spese i pieghi che esse spediranno a destino dei paesi a cui esse sono mediatrici da uno dei loro uffiziali; ed ambedue permetteranno nei porti e nelle rade dei rispettivi paesi il libero trabalzo dei pieghi da un piroscafo all'altro per essere avviati al loro ulteriore destino.

XXI. Le corrispondenze di ogni genere, che le due amministrazioni si trasmetteranno sciolte per essere dirette in paesi esteri cui servono di mediatrici, saranno sottoposte alle medesime tasse fissate per le corrispondenze internazionali nell'articolo XI precedente, indipendentemente dai diritti e tasse che competono alle amministrazioni dei suddetti paesi.

XXII. Potranno spedirsi dall'Italia negli Stati Uniti e viceversa delle piccole somme di danaro col mezzo di vaglia postali, ed i prezzi e le condizioni di queste spedizioni saranno regolati di comune accordo fra le amministrazioni delle poste dei due paesi, tostochè la trasmissione di danaro col mezzo di vaglia sia ammessa nell'interno degli Stati Uniti.

XXIII. Fino a che lo stesso modello di peso non sia in vigore nei due Stati, resta convenuto che per quanto si riferisce alla esecuzione della presente convenzione, 15 grammi sono ragguagliati ad una mezza oncia; 40 grammi

1863 ad un'oncia e mezzo; e che su questa base dovrà poggiare la scala di progressione delle due Parti.

È inteso che la tassa delle corrispondenze dev'essere stabilita a seconda del peso constatato dall'uffizio di origine, eccetto in caso di evidente errore.

XXIV. Le due amministrazioni adotteranno di concerto le disposizioni di dettaglio e di ordine necessarie per l'esecuzione della presente convenzione, la quale potrà essere modificata di tempo in tempo per mezzo di accordi speIciali fra le due amministrazioni direttamente.

XXV. La presente convenzione sarà posta in esecuzione a cominciare dal giorno che verrà fissato dalle due amministrazioni, e durerà fino a tanto che una delle due Parti contraenti non abbia annunziato all'altra un anno prima la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

XXVI. La presente convenzione sarà ratificata, e lo scambio delle ratifiche seguirà nel più breve termine possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Torino per doppio originale questo di 8 luglio dell'anno del Signore mille ottocento sessantatré.

G. BARBAVARA.

(L. S.)

JOHN A. KASSON.

(L. S.)

Ratificata da S. M. il 6 dicembre 1863.

XXXIII.

1863, 16 luglio.

BRUXELLES.

Trattato generale fra il Belgio, l'Italia e gli altri Stati interessati pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Son Excellence le Président de la République du Chili, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand Duc d'Oldenbourg, Son Excellence le Président de la République du Pérou, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, et les Sénats des Villes Libres et Hanséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, également animés du désir de libérer à jamais la navigation de l'Escaut du péage qui la grève, d'assurer la réforme des taxes maritimes perçues en Belgique, et de faciliter par là le développement du commerce et de la navigation de leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Albert Lupi Comte de Montalto, Grand Cordon de son Ordre des Ss. Maurice et Lazare, Grand Cordon de l'Ordre du Lion Néerlandais, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

1863

1863 Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Charles Baron de Hugel, Chevalier de l'Ordre Impérial et Royal de la Couronne de fer de première classe, Chevalier de l'Ordre Impérial et Royal de Léopold d'Autriche, Grand' Croix de l'Ordre de S. Joseph de Toscane, Grand' Croix de l'Ordre de Saint Grégoire le Grand, Sénateur Grand' Croix de l'Ordre Constantin de Saint Georges de Parme, Chevalier de l'Ordre Papal du Christ, Commandeur de l'Ordre Royal de Danebrog de Danemark et de l'Ordre Royal de Wasa, Officier de l'Ordre Royal de Léopold de Belgique, Chevalier de l'Ordre Royal de l'Aigle Rouge de Prusse, etc., etc., etc., Docteur en droit de l'université d'Oxford, Membre effectif des Académies Impériales des Sciences de Vienne et Léopoldina Carolina, Président de la Société Impériale d'Horticulture de Vienne, Membre honoraire et effectif de beaucoup de Sociétés savantes, son Conseiller intime actuel, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Charles Rogier, Grand Officier de son Ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, Grand' Croix de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, Grand Cordon de la Légion d'Honneur, Grand' Croix de l'Ordre de l'Étoile Polaire, Grand' Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Grand' Croix de l'Ordre de Notre Dame de la Conception de Villa Viçosa, Grand' Croix de l'Ordre de l'Aigle Blanche, Grand'Croix de l'Ordre de Charles III, Grand' Croix de l'Ordre de l'Aigle Rouge, son Ministre des Affaires Etrangères; et le sieur Auguste Baron Lambermont, Officier de son Ordre de Léopold, Grand Cordon de l'Ordre de Saint Stanislas, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier de première classe de l'Ordre de Saint Ferdinand d'Espagne, etc., Secré taire Général du Ministère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil, le sieur Joaquim Thomaz do Amaral, Commandeur de son Ordre Impérial de la

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