Raccolta delle leggi e dei regolamenti relativi alla cassa ecclesiastica, alla soppressione degli ordini religiosi e all'asse ecclesiastico

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Tipografia di Federico Bencini, 1867 - 160 páginas
 

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Página 56 - Stato per spese del culto cattolico; 4. un supplemento di assegno ai parrochi che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue. Le parrocchie che conterranno meno di 200 abitanti, quando non concorrano gravi circostanze di luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse in tutto o in parte dal supplemento anzidetto; 5.
Página 47 - Pei laici e converse di ordini mendicanti di lire 144 dall'età dei 60 anni in su; lire 96, se hanno meno di 60 anni. Ai religiosi e alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a case religiose esistenti nel Regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'ordine.
Página 49 - Stato coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per ispese d'amministrazione.
Página 98 - ... che sieno nel possesso della partecipazione, riceveranno, vita durante e dal dì della pubblicazione di questa legge, dai patroni se trattisi di benefizi, o cappellanie di patronato laicale, e negli altri casi dal Fondo del Culto un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria, purché continuino ad adempiere gli obblighi annessi a quegli enti. L'assegnamento anzidetto non potrà mai essere accresciuto, nemmeno per titolo di partecipazione alla massa comune per...
Página 56 - ... le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione; 3. tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico; 4.
Página 4 - Dio e per volontà della nazione re d'Italia Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1.
Página 48 - Art. 6. — Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo.
Página 13 - Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1.
Página 48 - Regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100 ; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio -di lire 50. Art. 4. I religiosi degli ordini possidenti che all'epoca dell'attuazione di questa legge giustificassero di essere colpiti da grave ed insanabile infermità, che impedisca loro ogni occupazione avranno diritto al massimo della pensione stabilita a seconda delle distinzioni fatte nei numeri 1 e 2 del precedente articolo....
Página 58 - Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto, di qualunque specie, o provenienza, eccedente le lire i,000, nella proporzione indicata al n.

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