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agli articoli 1 e 2 del R. decreto 10 aprile 1910, n. 245, circa il conferimento delle borse di studio, ed all'ultimo comma dell'art. 41 del citato regolamento, circa le funzioni di segreteria nella scuola, sono sostituite le disposizioni seguenti:

Art. 1.

I corsi della scuola hanno la durata obbligatoria di due anni, e sono tenuti secondo le norme vigenti al R. istituto di belle arti di Roma.

Al corso biennale fa seguito un terzo anno di studi, che è facoltativo. Gli allievi del terzo anno sono ammessi a concorrere, insieme con quelli del secondo anno, alla borsa di perfezionamento istituita ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 10 aprile 1910, n. 245, e con le modalità stabilite nel decreto medesimo.

Art. 2.

Presso la R. scuola dell'arte della medaglia sono istituite due borse di studio da L. 1200 ciascuna, e della durata di un anno.

Art. 3.

Ogni anno, il ministero del tesoro bandisce il concorso per una delle due borse di studio di cui al precedente articolo, con l'avviso medesimo col quale è indetto il concorso di ammissione alla scuola per l'anno scolastico successivo. La borsa messa a concorso è dal ministero del tesoro conferita al candidato che negli esami di ammissione alla scuola ottenne la migliore votazione, a giudizio del Consiglio direttivo, conseguendo almeno i pieni voti legali.

La borsa di studio non può essere conferita a coloro che concorrano all'ammissione alla scuola soltanto per titoli.

Art. 4.

L'altra borsa di studio è messa a concorso alla fine di ogni anno scolastico tra gli allievi che hanno com

piuto il primo anno, ed è conferita a colui che negli esami finali del corso medesimo ottenga la miglior votazione, a giudizio del Consiglio direttivo, conseguendo almeno i pieni voti legali, tanto nell'esame di plastica quanto in quello di incisione.

Art. 5.

L'importo delle due borse ordinarie di cui ai precedenti articoli, e della borsa di perfezionamento di cui al R. decreto 10 aprile 1910, n. 245, si corrisponde in nove rate mensili, durante l'anno scolastico, secondo quanto è stabilito dall'art. 14 del regolamento per la scuola, e salvo il disposto degli articoli 15, 16 e 17 del regolamento stesso.

Art. 6.

Le funzioni di segretario-economo della scuola sono disimpegnate da un funzionario del ministero del tesoro.

Disposizione transitoria.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del presente decreto andranno in 1911-912, quelle di cui agli

vigore dall'anno scolastico articoli 2, 3 e 4 andranno

in vigore dall'anno scolastico 1912-913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi. e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1912.

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Registrato alla Corte dei conti addi 27 febbraio 1912.
Reg. 78. Atti del Governo a f. 58. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 106

Regio Decreto 11 febbraio 1912, che istituisce i delegazione di porto di Calasetta, nel compartimento marittimo di Cagliari.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1912, n. 55)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 23, per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, e l'annessavi tabella n. 1;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1909, n. 98, circa il conferimento dei posti d'incaricato e delegato di porto; Riconosciuta la convenienza d'istituire una nuova delegazione di porto a Calasetta ;

Udito il parere del Comitato del Consiglio superiore della marina mercantile :

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E istituita la delegazione di porto di Calasetta, nel compartimento marittimo di Cagliari.

La delegazione di porto suddetta comincerà a funzionare dall'1 aprile 1912.

Rimane, per conseguenza, modificata la circoscrizione marittima stabilita dalla tabella n. 1 annessa al regolamento marittimo approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2a.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Registrato alla Corte dei conti addi 28 febbraio 1912.
Reg. 78. Atti del Governo a †. 60. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. II Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 107

Regio Decreto 25 gennaio 1912, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, viene riconosciuto come corpo morale l'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche di Ostiglia e ne è approvato lo statuto.

Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1912
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1912, n. 55.

N. 108

Regio Decreto 1 febbraio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, il comune di Coldirodi (Porto Maurizio) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno nella frazione Ospedaletti, e ne è approvato il regolamento.

Registrato alla Corte dei conti addi 28 febbraio 1912.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1912, n. 55.

N. 109

Regio Decreto 25 gennaio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, è autorizzato il comune di Rapallo (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno e ne è approvato il regolamento.

Registrato alla Corte dei conti addi 29 febbraio 1912.
Pubblicato nella Gazzella Ufficiale del 5 marzo 1912, n. 55.

N. 110

Regio Decreto 28 gennaio 1912, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene approvato lo statuto dell'Istituto per le case popolari in Roma.

Registrato alla Corte dei conti addi 29 febbraio 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1912, n. 55.

N. 111

Regio Decreto 8 febbraio 1912, che approva un elenco di assegnazioni provvisorie concesse ad alcuni enti di Calabria e di Sicilia, colpiti dal terremoto, sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1912, n. 56)

VITTORIO EMANUELE III

Fer grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
Veduto il R. decreto 18 febbraio 1909, n. 100;

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