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N. 1

Regio Decreto 4 gennaio 1912, che fissa, dal 15 gennaio 1912, l'interesse tanto per i buoni del tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare, quanto per quelli da cedersi direttamente alle casse di risparmio. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1912, n. 11)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1455, (serie 3a); Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3a);

Veduto l'art. 566 del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3a), per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità anzidetti;

Veduto l'art. 25 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro ;

Veduto l'art. 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui monti di pietà e l'art. 62 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 14 maggio 1899, n. 185;

Veduto il R. decreto 12 maggio 1904, n. 174, col quale furono fissati gli interessi dei buoni del tesoro a decorrere dal giorno 16 maggio 1904;

Veduto l'art. 4 della legge 30 giugno 1911, n. 606, che approva lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912;

Sulla proposta del ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'interesse per i buoni del tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato, dal giorno 15 gennaio 1912, nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

lire due e centesimi venticinque per cento (2,25 010) per i buoni aventi scadenza da tre a sei mesi;

lire due e centesimi cinquanta per cento (2,50 0г0) per i buoni aventi scadenza da sette a nove mesi; lire tre per cento (3 010) per i buoni aventi scadenza da dieci a dodici mesi:

Art. 2.

Per i buoni del tesoro che saranno ceduti direttamente alle casse di risparmio, di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, ed ai monti di pietà, la ragione d'interesse, a partire dallo stesso giorno 15 gennaio 1912, è fissata nelle seguenti misure, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, purchè i buoni stessi non siano girati a terzi:

lire due e centesimi settantacinqne per cento (2,75 010) per i buoni aventi scadenza da sette a nove mesi; lire tre e centesimi venticinque per cento (3,25 0[0) per i buoni aventi scadenza da dieci a dodici mesi.

I buoni da tre a sei mesi, ceduti ai medesimi enti, frutteranno l'interesse ordinario di lire due e centesimi venticinque per cento (2,25 0[0).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi. e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addi 13 gennaio 1912.

Reg. 77. Atti del Governo a f. 33. G. FERRERI

TEDESCO.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 2

Regio Decreto 11 gennaio 1912, da convertirsi in legge riguardante la nomina a sottotenenti effettivi dei sottotenenti di complemento e dei sottufficiali del corpo di spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1912, n. 17)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, modificata con leggi. 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023, che indice la mobilitazione di un corpo speciale per una spedizione oltremare;

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità dell'Italia ;

Visto il Nostro decreto 7 dicembre 1911, n. 1282, che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito;

Considerata la necessità di provvedere sin d'ora al completamento dei quadri;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica, che ne faranno domanda, potranno essere nominati effettivi indipendentemente dai titoli di studio e dagli esami richiesti dall'art. 5 della legge di avanzamento. Quelli del corpo sanitario e veterinario potranno essere nominati tenenti effettivi prescindendo da ogni esame.

Per ottenere tali nomine occorre il parere favorevole delle commissioni stabilite dagli articoli 30 e 31 della legge d'avanzamento.

Art. 2.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del corpo di spedizione potranno conseguire la nomina a sottotenente anche senza aver compiuto il corso di studi presso la scuola militare, purchè non oltrepassino il 36° anno di età, abbiano anzianità di almeno 4 anni di sottufficiale, e siano giudicati dalle commissioni di avanzamento meritevoli del grado di ufficiale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1912.

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Registrato alla Corte dei Conti con riserva addi 20 gennaio 1912. Reg. 77 Atti del Governc a f 58 A. MONACHESI.

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 3

Regio Decreto 7 gennaio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il legato « Gamba Antonio di Marmorito (Alessandria), nella parte destinata a sussidiare i poveri della frazione Airoli o Recinto, è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità.

Registrato alla Corte dei conti addi 20 gennaio 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1912, n. 20.

N. 4

Regio Decreto 7 gennaio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'onere di culto Apolloni gravante il Monte di Pietà di Urbania (Pesaro) viene trasformato a favore dello spedale civico del luogo perchè ne distribuisca l'ammontare in sussidi a malati poveri a domicilio.

Registrato alla Corte dei conti addi 20 gennaio 1912.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1912, n. 20.

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