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c) il R. decreto 18 gennaio 1912, n. 154, riguardante il ripristino, fino al 30 giugno 1912, della facoltà consentita dal R. decreto 11 settembre 1910, n. 767, circa la risoluzione delle vertenze relative ai contratti per forniture, provviste e lavori dipendenti dal terremoto del 1908;

d) il R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1395, col quale è stata prorogata sino al 1° luglio 1912 la facoltà accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Art. 2.

All'art. 14 del R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, è aggiunto il seguente comma:

<< Le disposizioni predette possono essere estese, con decreto reale su proposta dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, a quei componenti del Consiglio di amministrazione, che debbano prestare servizio continuativo presso l'Unione stessa ».

Art. 3.

All'art. 22 del menzionato R. decreto 24 dicembre 1911, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« Nei riguardi della concessione dei mutui di favore e dei contributi dello Stato, ed agli effetti degli articoli 10 e 13 della legge suddetta, può anche essere ammessa, in seguito ad autorizzazione del sindaco, da concedersi caso per caso, intesi l'Ufficio tecnico comunale e la Commissione edilizia, la costruzione di edifici isolati in una zona di metri 100, oltre i 50 di cui al 1° comma. I proprietari danneggiati dal terremoto del 1908 possono avvalersi di tale facoltà, solo in quanto sia loro impossibile di costruire sull'area primitiva, per non essere questa più edificabile per effetto del R. decreto 15 luglio 1909, n. 54%, o per essere la stessa stata espropriata in tutto o in parte in attuazione del piano regolatore, o perché i piani o le parti di edificio, da cui deriva il loro diritto al mutuo, superino l'altezza massima prescritta dalle norme tecniche ed igieniche, approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.

« Coloro che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedent comma debbono impegnarsi a provvedere, dando idonea garanzia, a loro cura e spesa, all'apertura e alla manutenzione delle strade d'accesso, ed all'esecuzione di tutte le opere che potessero occorre nei riguardi della fognatura, e dell'illuminazione e della distribuzione delle acque, con le modalità che il sindaco, intesi l'ufficio

tecnico comunale e la commissione edilizia, crederà opportuno di prescrivere.

◄ Le indennità per l'espropriazione dei terreni, compresi nella zona di cui al secondo comma del presente articolo, dovranno essere calcolate in base alle condizioni in cui i terreni stessi si trovavano immediatamente prima della pubblicazione della presente legge.

È in facoltà dell'Unione messinese di costruire gli edifici di cui agli articoli 18 della legge 13 luglio 1910. n. 466 e 29 della legge 28 luglio 1911, n. 842, anche nelle zone indicate nel 1° e nel 2o comma del presente articolo. Ai terreni compresi in tali zone si applicano anche le disposizioni del citato art. 18, ultimo comma e dell'art. 25 della legge 28 luglio 1911, n. 842 ».

Art. 4.

Al menzionato R. decreto 24 dicembre 1911 sono aggiunti gli articoli seguenti:

Art. 30. Nei limiti della somma di 200.000 lire annue e con le norme e garanzie che saranno stabilite nel regolamento, il contributo diretto dello Stato, di cui al precedente art. 15, può essere corrisposto in unica soluzione per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto, quando l'importo di queste non superi in complesso la somma di L. 2000.

Il contributo chiesto e concesso a' sensi del precedente comma produce la decadenza dal diritto al mutuo col concorso dello Stato, o ad un ulteriore contributo diretto da parte del medesimo, per l'eventuale maggiore importo dei lavori di riparazione, oltre la predetta somma di L. 2000.

Art. 31. Qualora tra i condomini, che, giusta l'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, abbiano dichiarato di voler ricostruire o riparare i loro edifici distrutti o danneggiati, non possa stabilirsi l'accordo sui modi, sulle condizioni e sul tempo di chiedere il mutuo di favore e di eseguire i lavori di ricostruzione o di riparazione, chiunque fra essi può chiedere al Collegio speciale, istituito dall'articolo 25 della legge suddetta, cui spetta decidere su tutte le questioni che possono sorgere in ordine a diritti sugli immobili danneggiati o distrutti, la fissazione di un termine per il raggiungimento dell'accordo e anche, ove occorra, la risoluzione della controversia.

Ove poi si tratti di edifici distrutti, e il Collegio ravvisi l'accordo non raggiungibile, esso può ordinare la vendita all'asta dell'area comune, stabilendo se l'asta debba essere limitata ai soli condomini

o possa essere aperta a tutti; fissando il prezzo di base dell'asta e delegando un notaio a presiederla.

Il ricavato della vendita sarà ripartito, in proporzione dei rispettivi imponibili, fra tutti i condomini, i quali conserveranno, salvo espresso patto in contrario, i loro diritti al mutuo.

Ai condomini che abbiano conservato tale diritto si applicheranno le disposizioni dell'art. 13, penultimo comma, e 16, secondo comma, della legge 28 luglio 1911, n. 842.

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Art. 32. L'iscrizione a garanzia del quarto e la garanzia di un ente intermedio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, come pure i certificati delle inscrizioni e trascrizioni ipotecarie occorrenti al Consorzio per i mutui, o a qualsiasi altro Istituto mutuante, purchè da questi richiesti, godono della medesima esenzione accordata per i mutui da ogni tassa di bollo, di registro e di ipoteca, giusta quanto è prescritto dall'art. 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255, richiamato nell'art. 16 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722.

Inoltre le operazioni relative ai mutui di favore o da questi dipendenti fatte dal Consorzio, dagli Istituti di credito fondiario e dagli altri Istituti a ciò autorizzati dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, come pure le operazioni dell'Istituto Vittorio Emanuele III», ferme restando le vigenti agevolazioni fiscali consentite a favore di esse; godono altresi di ogni altra agevolezza od esenzione applicabile alle operazioni ordinarie degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno, compresa pertanto l'esenzione stabilita per queste ultime operazioni giusta l'art. 18 del citato Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, dalla tassa comunale di esercizio e dalle tasse camerali, nonchè da qualsiasi altra tassa o diritto a favore dei Comuni e delle Camere di commercio.

Art. 33. Tutti i contratti relativi ai mutui di favore di cui all'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data della loro concessione.

Trascorso questo termine, è in facoltà del Consorzio o dell'Istituto mutuante di ritenere il richiedente decaduto dalla concessione.

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Art. 34. Al primo comma dell'art. 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è sostituito il seguente:

« Le indennità per le espropriazioni nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge, eseguite dallo Stato o dalle amministrazioni comunali e provinciali, per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali e commerciali, atti a favorire il risorgimento economico dei Comuni stessi e dichiarati di pubblica utilità ai sensi del R. decreto 6 maggio 1909, n. 264; nonchè quelle per le espropriazioni occorrenti alla costruzione di nuovi centri abitati, allo ampliamento degli esistenti, ed allo spostamento di abi

tati in Calabria e in provincia di Messina, saranno determinate secondo le norme di cui al precedente articolo 44 ».

Art. 35. Alle stime compilate dall'ufficio tecnico dell'Unione messinese, ed in genere a tutte le espropriazioni da compiere dall'Unione stessa, sono applicabili le disposizioni degli articoli 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

Art. 35. Se le parti compariscono innanzi ai Collegi speciali, instituiti dal capo III, titolo I della legge 13 luglio 1910, n. 466, per mezzo di procuratori legali, ovvero innanzi ai collegi arbitrali per le espropriazioni, per mezzo di mandatari, il mandato può in ambedue i casi essere scritto in fine dell'originale o della copia dell'avviso a comparire, o della citazione o dell'atto di appello, e il segretario ne prende nota.

Art. 37. Contro la sentenza del collegio arbitrale di secondo grado per le espropriazioni è ammesso soltanto il ricorso alla Cassazione di Roma nel termine di giorni quarantacinque, a decorrere dalla notifica della sentenza col decreto che la rese esecutiva.

In caso di annullamento della sentenza, la Corte di cassazione rinvia la causa per nuovo esame avanti lo stesso collegio di secondo grado, il quale deve uniformarsi alla massima di diritto sta bilita dalla Cassazione.

Art. 38. Del capitale iniziale assegnato all'Istituto, Vittorio Emanuele III in Reggio Calabria, con l'art. 12 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà provvisoriamente accantonata la somma di L. 800 mila per provvedere ai mutui ai danneggiati dai terremoti Nel 1905 e del 1907, destinando il resto del capitale stesso ai mutui danneggiati dal terremoto del 1908, secondo il disposto del menonato art. 12.

Qualora la detta somma di lire ottocentomila risultasse insuffichte, sarà integrata con prelevamenti dalle rate annuali di contruto dello Stato e del Banco di Napoli.

ho a quando non saranno approvate le norme e le istruzioni speli in ordine ai mutui ai danneggiati del 1908, l'Istituto funziona per le operazioni suddette applicando le norme del Consorziapprovato col R. decreto 21 ottobre 1910, n. 812.

Art. 5.

Ai e ultimi capoversi dell'art. 2 della legge 12 genna 1909, n. 12, sono sostituiti i seguenti:

Le sme derivanti dai detti proventi sono iscritte in bilancio nella ente nella spesa con decreti del ministro del tesoro, e sono deste a pareggiare i bilanci delle Provincie e dei Comuni

ed a provvedere alla ricostruzione o riparazione di edifici comunali e provinciali, destinati a pubblici servizi ed al riattamento di opere comunali e provinciali.

« Il pagamento di dette somme a favore delle Provincie e dei Comuni è disposto dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione istituita con R. decreto 18 febbraio 1909, n. 100 »..

Art. 6.

Durante il periodo di applicazione dell'addizionale, istituita con la legge 12 gennaio 1909, n. 12, alle provincie di Reggio Calabria e di Messina e ai comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge stessa, non può essere consentito un aumento della spesa, per stipendi e salari dei propri impiegati e dipendenti, oltre il quinto di quella complessiva risultante dalle piante orgániche debitamente approvate prima del 31 dicembre 1908.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano però all'aumento della spesa dipendente dall'assunzione di nuovo personale per far fronte a maggiori bisogni debitamente accertati.

Art. 7.

Coloro che all'atto della pubblicazione della presene legge, e nei centri urbani dei Comuni indicati nelo elenco di cui all'art. 1o della legge 12 gennaio 199, n. 12, si trovino ad aver costruito su suolo altrui, na a saputa e senza opposizione del proprietario, edfici stabili ad uso di abitazione, il cui valore sia alreno doppio di quello del suolo occupato, avranno dritto, ove il proprietario di questo non preferisca acqustare l'edificio costruito, ad ottenere che l'edificio sesso e il suolo siano dichiarati di loro proprietà, salv a indennizzare il proprietario del valore del suol‹ occupato.

In mancanza di accordo sul prezzo dell'edificio o sull'indennizzo per il suolo, deciderà la magistratura

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