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N. 802

Legge 6 luglio 1912, che autorizza provvedimenti per il credito agrario e per i danni delle alluvioni e delle mareggiate in Liguria.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1912, n. 183)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Credito agrario.

Art. 1.

È costituito in Porto Maurizio un istituto colla denominazione di << Istituto di credito agrario per la Liguria ». Il capitale iniziale sarà formato da una dotazione di L. 500.000 fornita con parte dei fondi dei quali è cenno nell'art. 13 della presente legge.

Art. 2.

Il capitale di fondazione sarà aumentato col concorso degli enti che operano nel Regno e cogli eventuali avanzi indicati all'art. 13. I contributi degli enti sovventori dovranno essere rimborsati, mediante il sistema dell'ammortamento graduale, nei termini e colle forme che saranno determinati dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

Gli enti sovventori, in base alle norme che saranno disciplinate dal regolamento stesso, concorreranno alla ripartizione degli utili netti annuali dell'Istituto, in relazione all'importo del capitale rispet tivamente conferito.

1912

Art. 3.

L'Istituto di credito agrario per la Liguria farà operazioni di credito agrario con Casse agrarie e rurali, con Consorzi agrari ed altri Istituti che abbiano tra i loro fini l'esercizio del credito agrario, legalmente costituiti, i quali risiedano ed operino neile provincie di Porto Maurizio e di Genova.

L'Istituto stesso, in seguito ad autorizzazione del Governo, potrà fare anche operazioni dirette di credito agrario.

Art. 4.

L'Istituto di credito agrario per la Liguria promuoverà la costituzione di nuovi enti intermediari e il riordinamento, ove occorra, degli esistenti, sorvegliandone la gestione.

L'Istituto avrà facoltà di destinare un decimo degli utili netti annuali all'istituzione di premi d'incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri Istituti che svolgano opera proficua per l'agricoltura.

Art. 5.

Alle operazioni prevedute nella presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo I e negli articoli 20, 21 e 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sull'ordinamento del credito agrario.

Art. 6.

Sono ridotte a metà le tasse di bollo, registro e ipotecarie dovute sugli atti e scritti di qualunque natura relativi alle operazioni di credito agrario compiute dall'Istituto di credito agrario per la Liguria e dagli enti intermediari.

Le tasse di bollo e registro dovute sull'atto costitutivo e sullo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono ridotte alla metà della misura normale, e sono parimente ridotte alla metà le tasse relative alle successive modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 7.

Il privilegio, stabilito al n. 5 dell'art. 1953 del codice civile, ed esteso dall'art. 5 della legge 7 luglio 1901, n. 334, e dall'art. 23 della legge 23 marzo 1906, n. 100, alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche curative o insetticide, si eserciterà, per quanto riguarda la concimazione e le culture biennali in genere, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo. Il privilegio stesso, con le estensioni di cui sopra, compete di diritto agli Istituti sovventori, così per i prestiti in danaro, come per quelli in natura.

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Art. 8.

i Ministero di agricoltura, industria e commercio potrà aprire ogni anno in Liguria due concorsi a premi; uno fra le Casse agrarie o rurali che si siano costituite in forma cooperativa e l'altro fra i Consorzi agrari cooperativi.

Per il conferimento dei premi agli enti vincitori dei concorsi, è stanziata per un decennio, a cominciare dall'esercizio 1913-914, nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 20.000 all'anno.

I consorzi agrari cooperativi che non siano costituiti nella forma di società a responsabilità illimitata, debbono avere un capitale interamente versato, almeno di L. 1000 nei Comuni con una popolazione non superiore ai 5000 abitanti; di L. 3000 nei Comuni con popolazione da 5 a 10 mila abitanti; di L. 5000 nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

Art. 9.

I componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono nominati secondo le norme da stabilirsi nello statuto. Ad ogni ente sovventore spetta la rappresentanza nel Consiglio d'amministrazione.

Il presidente è nominato con decreto Reale promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, fra i componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'azione e le operazioni dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono regolate da uno statuto approvato con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

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Nel decreto Reale d'approvazione dello statuto saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa sull'Istituto.

CAPO II.

Sussidi ai danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate.

Art. 11.

Il Governo del Re concederà sussidi ai proprietari più bisognosi e agli Istituti di beneficenza allo scopo di riparare o ricostruire i fabbricati urbani e rustici e gli opifici, e di ripristinare le colture nei fondi danneggiati dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Genova e Porto Maurizio.

Le domande di sussidio dovranno essere presentate al Ministero di agricoltura, industria e commercio entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 14 e documentate come verrà stabilito nel regolamento.

Art. 12.

Sono abrogate, per quanto riguarda la provincia di Porto Maurizio, le disposizioni dell'art. 5 della legge 13 aprile 1911, n. 311.

Art. 13.

La somma di 25 milioni assegnata dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3a, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria, è ridotta a L. 23.500.000; e la differenza di L. 1.500.000 viene destinata per L. 500.000 allo scopo di cui all'art. I della presente legge, e per L. 1.000.000 sarà erogata in sussidi a favore dei danneggiati di cui all'art. 11.

La parte di tale somma che eventualmente sopravanzasse dopo aver provveduto agli accennati sussidi, sarà devoluta in aumento della dotazione di cui all'art. 1.

La misura dei sussidi e le norme per le concessioni di essi saranno stabilite nel regolamento di cui nell'articolo seguente.

Il ministro del tesoro è autorizzato a modificare il bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per metterlo in armonia con le disposizioni della presente legge.

Art. 14.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento per l'esecuzione di essa, da approvarsi con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato e la Commissione consultiva per il credito agrario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

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Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. S03

Legge 6 luglio 1912, concernente provvedimenti per esten dere l'azione della Regia stazione di granicollura

in Rieti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912, n. 182)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'autorizzazione concessa alla Cassa dei dopositi e prestiti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550, di mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 125.000 por l'acquisto e la sistemazione completa del campo sperimentale in servizio della Regia stazione di granicoltura in Rieti, è estesa fino alla somma di L. 155.000 (centocinquantacinquemila).

Al pagamento degli interessi annuali del prestito e della quota di ammortamento in 35 anni sarà provveduto nei modi e coi mezzi di cui all'art. 4 della precitata legge 8 giugno 1911, n. 550.

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