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esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata.

Art. 34.

Quando, per un medesimo fatto, o più fatti connessi, siano sottoposti allo stesso Consiglio di disciplina ufficiali di grado diverso, il Consiglio è composto secondo il grado più elevato dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

Art. 35.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a qualsiasi di questi corpi ed armi.

Egualmente se si tratta di ufficiali dello stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere al corpo stesso.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove siano sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

Art. 36.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del R. esercito e ufficiali della R. marina, l'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina è emanato dal ministro della guerra o della marina, secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a Consiglio appartenga al R. esercito o alla R. marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli procedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge, secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggiore anzianità.

Art. 37.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali: a) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato, e di capi di stato maggiore del R. esercito e della marina; b) che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della Famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina, o che sono membri della Commissione di cui all'art. 70;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

Art. 38.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore døl Consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 39.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facoltà di ricusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti

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al Consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

Art. 40.

Il Consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del Consiglio sarà eletto dai membri del Consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Art. 41.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purché inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina e purchè compreso nella lista dalla quale vengono sorteggiati gli ufficiali del suo grado che debbono far parte del Consiglio.

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Per gli ufficiali interiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli altri ufficiali di quel grado del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino, e successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, in altre divisioni.

Art. 43.

Per gli ufficiali generali, il Consiglio di disciplina si forma e și aduna presso il Ministero della guerra.

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Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del R. esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, la estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della R. marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 44.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di stato maggiore della divisione o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa ;

b) se l'ufficiale sottoposto a Consiglio sia un ufficiale generale, dall'ufficiale generale meno anziano presente alla capitale, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggior generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

Art. 45.

Per gli ufficiali delle RR. truppe dislocate nei presidi delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto reale, ferme le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

§ 3. Disposizioni speciali per la Regia marina,

Art. 46.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marit

timo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, soną compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti q comandi militari marittimi.

Art. 47.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale, dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del piú vịcino dipartimento o comando militare marittimo, e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

Art. 48.

Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della R. marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del R. esereito del grado o dell'anzianità corrispondente.

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