Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1912 per quanto riguarda l'art. 1 e i soprassoldi di cui ai nn. 42 a 62 inclusi dell'art. 2, e dal giorno in cui entrerà in vigore la legge 28 giugno 1912, n. 641, per quanto riguarda i soprassoldi di cui ai nn. 63 a 69 inclusi dello stesso art. 2, e l'art. 4. Le norme annesse al presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1912 in quanto si riferiscono ai soprassoldi di cui ai predetti nn. 42 á 62, e dal giorno in cui entrerà in vigore la legge 28 giugno 1912, n. 641, in quanto riguardano i soprassoldi di cui ai nn. 63 a 69.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI SPINGARDI.

Registrato alla Corte dei conti addi 26 luglio 1912.

Reg. 83. Atti del Governo a f. 17. A. Gisci.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli, C. FINOCCHIARO-APRILE.

NORME

concernenti le indennità eventuali pel R. esercito, in aggiunta a quelle stabilite nel regolamento approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

§ 1. I soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dai nn. 42 a 69 inclusi dello specchio III sono dovuti per ogni giornata di effettiva presenza allo speciale servizio pel quale tali soprassoldi sono istituiti.

Non sono perciò dovuti: durante il ricovero nei luoghi di cura; durante le licenze o qualsiasi altra assenza, anche se motivata da ragioni di servizio; e, pei sottufficiali, caporali e soldati, durante le

punizioni alla sala di disciplina (o prigione) di rigore; e, in generale, in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

§ 2. Il soprassoldo di cui al n. 55 spetta pure agli ufficiali ed impiegati temporaneamente comandati in servizio isolato, per esperienze, presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna, dal giorno successivo a quello in cui cessa per loro il diritto all'indennità di trasferta.

§ 3. Il soprassoldo di cui al n. 65 è dovuto agli uomini delle compagnie di sanità in servizio presso gli ospedali militari e stabilimenti dipendenti o comandati altrove pel servizio d'infermiere.

Spetta pure agli uomini di altri corpi comandati negli ospedali o stabilimenti dipendenti pel servizio di infermiere o per essere adibiti nell'impiego di caporale aiutante di sanità.

Il soprassoldo non è dovuto ai volontari di un anno ed agli attendenti.

§ 4. Il soprassoldo di cui al n. 66, assegnato al caporale aiutante di sanità nei reggimenti, può pure esser corrisposto al caporale o soldato che sia incaricato, con apposito ordine del giorno, di fare le veci di caporale aiutante di sanità, quando questi sia temporaneamente assente.

§ 5. Il soprassoldo di cui al n. 67 è dovuto agli uomini delle compagnie di sussistenza in servizio presso le medesime, oppure comandati altrove per prestazioni proprie del loro servizio tecnico. Spetta pure agli uomini di altri corpi comandati temporaneamente per tali servizi presso le compagnie suddette.

Non spetta il soprassoldo ai militari allievi ufficiali o allievi sergenti, ai piantoni, alle ordinanze d'ufficio e agli attendenti. Ai militari allievi ufficiali e allievi sergenti è però pagato il soprassoldo di cent. 10 nel periodo che prestano servizio effettivo negli stabilimenti di commissariato.

§ 6. Il soprassoldo di cui al n. 68 spetta anche ai militari di altri corpi comandati a prestare servizio nelle compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena per ripianare le vacanze che si verificano nel personale di governo, e nei limiti dell'organico del personale medesimo.

Non spetta però agli aspiranti all'ammissione nel personale medesimo, durante l'esperimento.

Il § 32 delle norme annesse al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647, è soppresso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della guerra

SPINGARDI.

N. 808

Regio Decreto 13 giugno 1912, che autorizza la camera di commercio ed industria di Udine ad imporre ed a riscuotere una tassa sugli alti e certificati da essa rilasciati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1912, n. 180)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 44 e 45 della legge 20 marzo 1910, n. 121;

Vista la deliberazione 21 luglio 1911 della Camera di commercio e industria di Udine;

Udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio ;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio e industria di Udine è autorizzata a imporre e riscuotere una tassa sugli atti e certificati da essa rilasciati, nella misura fissata dalla annessa tariffa :

TARIFFA.

1. Per ogni certificato L. 0,75.

2. Per ogni copia di atti d'ufficio L. 0,75.

3. Oltre al diritto fisso sugli atti di cui ai nn. 1 e 2 dovrà corrispondersi per ogni pagina o porzione di pagina L. 0,25.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addi 26 luglio 1912.

Reg. 83. Atti del Governo a f. 18 A. GISCI.

NITTI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 809

Regio Decreto 16 giugno 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, il comune di Courmayeur (Torino) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è approvato il regolamento.

Registrato alla Corte dei conti addi 27 luglio 1912.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912, n. 182.

N. 810

Regio Decreto 12 luglio 1912, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, vengono determinate le zone di servitù militari da imporsi attorno alla polveriera della batteria «Generale Chiodo» nel golfo di Spezia.

Registrato alla Corte dei conti addi 27 luglio 1912,
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912, n. 182.

N. 811

Regio Decreto 12 luglio 1912, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, vengono determinate

le zone di servitù militari da imporsi attorno alla
batteria Generale Chiodo nel golfo di Spezia.

Registrato alla Corte dei conti addi 27 luglio 1912.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912, n. 182.

N. 812

Legge 12 luglio 1912, che istituisce un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912, n. 182)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art, 1.

E istituito un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

Le disposizioni per l'amministrazione e la erogazione di esso saranno stabilite con decreto reale, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

Art. 2.

Le somme da ripartirsi per contravvenzioni scoperte dal personale delle dogane o della R. guardia di finanzą, nei casi in cui sia applicabile l'art. 119 della legge doganale, testo unico approvato con R, decreto del 26 gennaio 1896, n. 20, o l'art. 85 della legge sui dazi di consumo, testo unico approvato con R. decreto del 7 maggio 1908, n. 248, saranno assegnate, in parti centesimali, come segue:

« AnteriorContinuar »