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1912

N. 833

Legge 6 luglio 1912, che proroga il termine stabilito dall'art. 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1912, n. 186)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Articolo unico.

Il termine concesso dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (testo unico 10 novembre 1907, n. 818, modificato con R. decreto 31 agosto 1910, n. 881) agli industriali che impiegano fanciulli affinchè possano mettersi in regola con gli obblighi di istruzione dei fanciulli stessi, è prorogato fino al 1° luglio 1913.

Fino al 30 giugno 1913 è consentita l'ammissione allavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta l'istruzione richiesta dall'art. 2 della legge in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

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Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli : C. FINOCCHIARO-APRILE,

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N. 834

Legge 14 luglio 1912, concernente provvedimenti per l'istruzione forestale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1912, n. 187)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

PROVVEDIMENTI per l'istruzione forestale.

TITOLO I

Istruzione forestale superiore

CAPO I.

Istitute superiore forestale nasionale.

Art. 1.

E fondato in Firenze l'Istituto superiore forestale nazionale. Fine principale dell'Istituto è quello di provvedere alla istruzione tecnica superiore degli ufficiali forestali occorrenti tanto per il servizio dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato, quanto per l'applicazione delle leggi forestali generali e speciali.

L'Istituto offre anche il mezzo, a chiunque vi abbia interesse, di acquistare una cultura superiore nelle discipline forestali e l'abilitazione professionale, e concorre con l'opera dei suoi insegnanti ai progressi degli studi e delle ricerche forestali.

Art. 2.

È approvata l'annessa convenzione stipulata fra il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il comune di Firenze, che as

sume l'obbligo di provvedere ai locali occorrenti all' Istituto ed al loro mantenimento, ed al terreno per le prove sperimentali.

Art. 3.

Sono ammessi all'Istituto, come allievi regolari, i giovani che abbiano conseguito la laurea in scienze agrarie o il diploma di ingegnere.

Annualmente il ministro di agricoltura, industria e commercio determina il numero dei posti di sotto ispettore aggiunto nel corpo Reale delle foreste, da conferirsi per concorso, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, a coloro che siano ammessi a frequentare, come allievi regolari, i corsi dell'Istituto.

Possono essere ammessi a frequentare l'Istituto, come uditori, giovani sprovvisti dei detti titoli di ammissione, con norme da fissarsi nel regolamento. Essi non hanno però diritto ad alcun titolo o certificato.

Art. 4.

L'insegnamento dell'Istituto si compie in un biennio.

Agli allievi che abbiano frequentato regolarmente i corsi e superati gli esami finali, è conferita l'abilitazione, per gli effetti di legge, alle operazioni di sistemazione idraulico-forestale, di ordinamento, governo e amministrazione di aziende boschive e di aziende rurali montane; alle perizie agrarie e forestali; alle operazioni relative all' esercizio di industrie silvane e ad ogni altra inerente alle foreste.

L'anzianità definitiva di ruolo dei sottispettori aggiunti, che hanno frequentato con buon esito il biennio di istruzione all'Istituto, ė determinata in base ai risultati finali del corso.

Coloro che non superano gli esami finali, cessano di far parte del corpo Reale delle foreste.

Art. 5.

L'insegnamento impartito nell'Istituto comprende le seguenti discipline fondamentali:

1. Silvicoltura ed alpicoltura.

2. Economia ed estimo forestale.

3. Tecnologia ed utilizzazione dei boschi.

4. Dendrometria ed assestamento forestale.

5. Costruzioni relative alle sistemazioni idraulico-forestali ed aziende forestali.

6. Botanica forestale.

7. Patologia forestale.

8. Chimica forestale.

9. Mineralogia e geologia applicate alle foreste.

10. Legislazione ed amministrazione forestale.

Sono materie ausiliarie:

1. La topografia e i complementi di matematica.

2. Il diritto amministrativo. Le nozioni di diritto civile e penale.

3. Le lingue francese, inglese e tedesca.

Il regolamento determinerà la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè le prove della fine del corso.

Per le esercitazioni pratiche e dimostrative servono le foreste demaniali inalienabili.

Durante i mesi di vacanza dell'Istituto i sotto ispettori aggiunti, regolarmente inscritti, sono a disposizione della Direzione generale delle foreste per tutti gli uffici tecnici ed amministrativi che da essa dipendono.

Art. 6.

I professori dell'Istituto sono ordinari, straordinari ed incaricati. Le sole cattedre delle materie fondamentali possono essere coperte da insegnanti con grado di ordinario o con grado di straordinario.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge determinerà le cattedre, che dovranno essere riservate a professori ordinari o straordinari.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario, non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

Il ruolo organico e gli stipendi dei professori ordinari e straordinari, nonchè quelli del personale assistente, sono stabiliti in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

Il ruolo organico e gli stipendi del personale di segreteria e di servizio, sono stabiliti in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono sino ad un massimo di L. 10.000, con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con au. menti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Art. 7.

Gli incarichi d'insegnamento sono conferiti per decreto ministeriale, su proposta del Consiglio accademico dell'Istituto.

I posti di assistente sono conferiti per decreto ministeriale, su proposta dell'insegnante della materia e del direttore dell'Istituto. Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali, sono retribuiti con indennità di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare le L. 1800 (milleottocento) annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale e non faccia parte dell'Amministrazione forestale, sono retribuiti con duemila lire annue.

Gli incarichi possono essere conferiti ai professori ordinari e straordinari dell'Istituto solo in via eccezionale; nessuno dei professori potrà avere più di un incarico o più di una conferma nello stesso incarico.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezione per settimana, e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio superiore delle acque e foreste, gli insegnamenti di materie affini sono, ove ciò sia richiesto dalle esigenze didattiche, raggruppati ed affidati ad un unico insegnante; e nessun speciale compenso sarà dovuto, anche per insegnamento di materie affini, nei limiti di nove ore settimanali di lezione e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

Art. 8.

Per la nomina e promozione dei professori ordinari e straordinari, si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà di cui al n. 2 dell'art. 1.

Per i provvedimenti tutti che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme relative allo stato dei professori universitari, riservate le speciali funzioni che, al riguardo, spettano al Consiglio superiore delle acque e foreste, a norma dell'art. 19 della presente legge. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene diciplinari, sospensioni o rimozioni.

Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento.

Per la prima applicazione della presente legge il Governo del Re è autorizzato a provvedere alle nomine dei professori, mediante trasferimento di professori di Università o di scuole superiori, di

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