1,200 27,600 L. 13,800 Ministero del tesoro. Cap. n. 181-ter. Somma residua dovuta agli eredi Plutino per pigioni ed interessi in conseguenza di mancato deposito di rate di fitto ad essi spettanti per locali ceduti in uso della tesoreria di Reggio Calabria . . . L. 226. Competenza - Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti Ministero delle finanze. Cap. n. 266-ter. Somma residua dovuta agli eredi Plutino per pigioni ed interessi in conseguenza di mancato deposito di rete di fitto ad essi spettanti per locali ceduti in uso della Intendenza di finanza di Reggio Calabria. Ministero degli affari esteri. Cap. n. 37. Contributi ad istituzioni geografiche com > merciali ecc. Ministero dell' istruzione pubblica. Cap. n. 87. R. scuole tecniche, RR. istituti tecnici e 5,510 9,150 38,600 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1912. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI Registrato alla Corte dei conti addi 8 agosto 1912. TEDESCO. Reg. 83. Atti del Governo a f. 54. G. FERRERI. N. 848 Regio Decreto 25 luglio 1912, che determina i contrassegni relativi alla seconda emissione di buoni quinquennali del tesoro autorizzata col r. d. 14 luglio 1912, n. 765. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1912, n. 189) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 21 marzo 1912, n. 191, con la quale sono stati creati i buoni del tesoro quinquennali; Veduto il Nostro decreto 5 aprile 1912, n. 292, con cui è stata autorizzata una prima emissione di detti buoni per l'ammontare di L. 250.000.000 con decorrenza degli interessi dal 1° aprile 1912, in conto dei 300 con 1912 sentiti dalla legge suindicata per provvedere alle spese ferroviarie; Veduto il Nostro decreto 16 maggio 1912, n. 452, col quale furono fissati i contrassegni relativi ai buoni sopraindicati; Veduto il Nostro decreto 14 luglio 1912, n. 765, che autorizza una ulteriore emissione di buoni del tesoro quinquennali, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2, 3 e 4 del decreto 5 aprile 1912, n. 292, nonchè di quelle del decreto 14 aprile 1912, n. 444, per lo ammontare di cinquanta milioni di lire a complemento dei 300 milioni consentiti dalle vigenti leggi per provvedere alle spese ferroviarie; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro ; Abbiamo decretato e decretiamo: I cinquanta milioni di buoni del tesoro autòrizzati col Nostro decreto 14 luglio 1912, n. 765, portano i contrassegni stabiliti col decreto 16 maggio 1912, n. 452, sopracitato, colle varianti apprósso indicate; giusta i modelli visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e uniti al presente decreto: a) nell'ornato la targhetta a destra porta la leggenda R. decreto 14 luglio 1912, n. 765 » ; b) nel testo il numero progressivo è preceduto sulla stessa linea dalla leggenda «II emissione ». Nelle cedole questa è stampata verticalmente nel lato sinistro ; c) i buoni con capitale ed interesse pagabili solo nel Regno portano la leggenda « pagabile nel Regno > stampigliata sul recto del titolo e delle cedole semestrali in senso diagonale dall'alto al basso. Ordiniamo che il presente decreto, munto del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1912. VITTORIO EMANUELE. Registrato alla Corte dei conti addi 8 agosto 1912. Reg. 83. Atti del Governo a f. 56. G. FERRERI. TEDESCO. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE. N. 849 Regio Decreto 22 luglio 1912, col quale, sulla proposta Registrato alla Corte dei conti addi 8 agosto 1912. N. 850 Regio Decreto 22 luglio 1912, col quale, sulla proposta N. 851 Regio Decreto 22 luglio 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vigevano di applicare nel triennio 1912-1914 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 1000. Registrato alla Corte dei conti addi 8 agosto 1912. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1912, n. 191. N. 852 Regio Decreto 22 luglio 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Argenta di applicare nell'anno 1911 la tassa sul bestiame in base alla tariffa approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 27 febbraio 1912. Registrato alla Corte dei conti addi 8 agosto 1912 Pubblicato nella Gazzella Ufficiale del 13 agosto 1912, n. 191. N. 853 Regio Decreto 22 luglio 1912, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cavarzere di applicare nel triennio 1912-914 la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata dal Consiglio comunale nelle adunanze 29 maggio e 20 settembre 1911. Registrato alla Corte dei conti addi 8 agosto 1912 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1912, n. 191. N. 854 Legge 14 luglio 1912, che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale. (Pubblicata nella Gazzella Ufficiale del 14 agosto 1912, n. 192) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: |