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relazione agli operai indicati negli elenchi per il periodo di rispettiva permanenza al lavoro; procede poi agli accrediti dei versamenti restituendo i libretti direttamente ai cantieri ed agli stabilimenti.

Art. 13.

Per i servizi che interessano la Cassa nazionale di previdenza, le autorità marittime sono considerate sedi secondarie della Cassa, nei riguardi della franchigia postale.

Tutti i versamenti da farsi alla Cassa nazionale di previdenza debbono aver luogo per mezzo di vaglia postali di servizio, o di vaglia del tesoro a favore della Direzione generale della Cassa stessa.

Art. 11.

La vigilanza sull'esatta applicazione del presente regolamento è affidata ai capi di compartimento marittimo, i quali la esercitano anche per mezzo dei funzionari posti alla loro dipendenza.

I capi di compartimento ed i detti funzionari hanno facoltà di accesso nei cantieri e negli stabilimenti di cui all'art. 1, sia per ispezionare il registro annuale degli operai a lavoro e per accertarne la corrispondenza col numero degli operai che prestano effettivo servizio nel cantiere o nello stabilimento, sia per assicurarsi della regolarità e veridicità dell'elenco annuale relativo ai versamenti fatti alla Cassa di previdenza.

Il Ministero della marina può delegare le dette funzioni ispettive anche ad altri funzionari civili o militari dell'Amministrazione marittima, of a funzionari di altre Amministrazioni governative o della Cassa nazionale di previdenza.

La Cassa nazionale di previdenza deve comunicare al Ministero. della marina tutte le irregolarità che sull'applicazione del presente regolamento venissero a sua conoscenza.

Art. 15.

Agli effetti del precedente art. 14, i capi dei compartimenti marittimi hanno giurisdizione su tutti i cantieri stabilimenti situati nel proprio compartimento.

Per i cantieri situati fuori del compartimento, il Ministero della marina stabilirà, con decreto Ministeriale, a quale compartimento marittimo sia devoluta la vigilanza sull' applicazione del presonte regolamento.

Art. 16.

I capi di compartimento marittimo debbono tenere un registro di tutti i cantieri e stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza.

Tale registro, conforme al modello C, allegato al presente regola

mento, deve essere tenuto al corrente di tutte le variazioni dipendenti dall'impianto di nuovi cantieri e stabilimenti o dalla chiusura di quelli esistenti. A tale scopo i capi di compartimento marittimo si varranno anche di tutti gli elementi che possono giungere a loro conoscenza per effetto dell'applicazione della legge sui provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Una copia del registro che rappresenti la situazione al 1° di luglio di ogni anno deve essere inviata, entro lo stesso mese, alla direzione generale della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 17.

Per gli operai addetti a lavori di riparazione, trasformazione e demolizione sulle navi nel porto di Genova, inscritti al Consorzio autonomo di quel porto sono osservate le disposizioni del presente regolamento salvo le seguenti modalità.

Il Consorzio autonomo tiene no1a, per ogni bimestre, delle giornate di lavoro prestate da ciascuno dei detti operai, per conto dei proprietari dei cantieri e degli stabilimenti assuntori dei lavori di riparazione, trasformazione e demolizione a bordo delle navi ed alla fine del bimestre ripartisce fra i vari cantieri e stabilimenti, proporzionalmente al numero delle giornate di lavoro prestate per ognuno di essi, l'importo complessivo delle quote di lire una dovute alla Cassa nazionale di previdenza. La somma assegnata a ciascun cantiere o stabilimento dovrà essere versata dai rispettivi proprietari al Consorzio autonomo del porto entro cinque giorni dall'avviso di ripartizione.

Per gli operai predetti sono assunte dal Consorzio autonomo del porto tutte le formalità che il presente regolamento attribuisce ai proprietari dei cantieri e degli stabilimenti. Il Consorzio non contrae però per tale servizio, nè verso gli operai, nè verso i terzi interessati, alcun onere finanziario nè alcuna responsabilità per l'eventuale inadempienza da parte dei proprietari dei cantieri o degli stabilimenti degli obblighi loro imposti dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 18.

Qualora in altri porti esistano operai che si trovino nelle stesse condizioni di quelli del porto di Genova, come al precedente articolo, con decreto del ministro della marina saranno estese agli operai stessi le disposizioni del precedente articolo.

Il servizio della inscrizione alla Cassa sarà in tal caso affidato ad enti autonomi riconosciuti dallo Stato od alle capitanerie di porto.

Art. 19.

Disposizioni transitorie.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, i capi di compartimento marittimo provvederanno per la prima compilazione del registro dei cantieri e degli stabilimenti prescritto dall'art. 16. Copia di tale registro sarà trasmessa alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza. Il registro prospetterà la situazione all'entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 20.

I proprietari dei cantieri e degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, debbono trasmettere ai competenti capi di compartimento marittimo, entro due mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento, le domande di inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai che si trovavano al lavoro nei loro cantieri o stabilimenti all'entrata in vigore del presente regolamento. Contemporaneamente debbono inviare, per ciascun operaio già inscritto alla Cassa, o di nuova inscrizione, il complesso delle quote bimestrali di lire, calcolate per tutto il periodo durante il quale l'operaio ha prestato servizio nel cantiere o nello stabilimento posteriormente al 30 giugno 1910.

Per gli operai già inscritti saranno anche trasmessi i rispettivi libretti.

Sono esonerati dalle formalità predette i proprietari che dimostreranno di aver già ottemperato di loro iniziativa alle prescrizioni dell'art. 10 della legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo, ben s'intende, gli accertamenti che riterrà di disporre il capo del compartimento marittimo.

I capi di compartimento marittimo cureranno senza indugio l'ulteriore invio degli atti alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza, la quale provvederà alla emissione dei nuovi libretti ed all'accredito di tutti i versamenti.

In tutte le formalità che precedono saranno osservate le prescrizioni. del presente regolamento.

Art. 21.

La Cassa nazionale di previdenza darà effetto dal 1° gennaio 1911 alle inscrizioni degli operai, aventi una decorrenza compresa nel secondo semestre dell'anno 1910 ed alle inscrizioni con decorrenza posteriore darà effetto dall'ultimo giorno del bimestre pel quale fu pagata la prima quota.

Roma, li 2 settembre 1912.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina LEONARDI-CATTOLICA.
LICA.

(Modello A, art. 4 del regolamento). Inscrizione obbligatoria degli operai dei cantieri navali alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Ditta

(Art. 10 della legge 13 giugno 1910, n. 306).

Compartimento marittimo di

Registro degli operai che hanno prestato la loro opera nel cantiere dal 1° luglio 19

al 30 giugno 19

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(1) Nelle annotazioni indicare il cantiere da cui proviene l'operaio e il cantiere a cui esso si trasferisce giusta l'art. 10 del regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina:

LEONARDI-CATTOLICA.

(Modello B, articolo 10 del regolamento).

Inscrizione obbligatoria degli operai dei cantieri navali alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

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Accreditamento annuale dei contributi versati dal cantiere per ciascuno dei sottoindicati operai dal 1° luglio 19. . al 30 giugno 19..

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(1) Nelle annotazioni indicare il cantiere da cui proviene l'operaio e il cantiere a cui esso si trasferisce giusta l'art. 10 del regolamento. Indicarvi anche, quando occorra, il cantiere che giusta l'art. 8 ha provveduto in precedenza al pagamento della prima quota bimestrale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina

LEONARDI-CATTOLICA.

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