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(1) Oltre gli aumenti triennali e sessennali previsti dalla tabella F annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 526.

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(1) Oltre gli aumenti triennali e sessennali previsti dalla tabella F annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 526.

Art. 2.

Le funzioni di segretario, economo e amanuense, nelle scuole in cui per tali funzioni siano previsti compensi annui inferiori alle L. 600, possono essere affidate a personale che già disimpegni altre funzioni presso le scuole medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1912 VITTORIO EMANUELE.

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Registrato alla Corte dei conti addi 8 ottobre 1912.
Reg. 84. Atti del Governo a f. 127. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 1066

Regio Decreto 19 agosto 1912, col quale, sulla proposta dei ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, viene approvata la convenzione stipulata il 1° luglio 1912 tra lo Stato ed il comune di Castellammare di Stabia pel mantenimento di quel R. ginnasio.

Registrato alla Corte dei Conti addi 9 ottobre 1912.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1912, n. 242.

N. 1067

Regio Decreto 6 luglio 1912, da convertirsi in legge, che autorizza il Governo del Re a stipulare convenzioni internazionali relative alle assicurazioni sociali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1912, n. 241)

VITTORIO EMANUELE III

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per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Constatata la necessità di agevolare, anche in virtù di recenti negoziati, la stipulazione di convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare convenzioni internazionali relative alle assicurazioni soeiali sulla base della corrispondenza di trattamento fra cittadini italiani e stranieri, dandone immediata comunicazione al Parlamento.

In tali casi il Governo del Re può autorizzare la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai e gli altri Istituti di previdenza, costituiti o riconosciuti per legge, ad inscrivere i cittadini stranieri, determinando le particolari condizioni da farsi agli stessi.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad escludere dai benefizi della legislazione sulle assicurazioni sociali i

cittadini di quegli Stati che facciano agli italiani una condizione meno favorevole di quella fatta ai nazionali.

Tale provvedimento è preso con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, ed è comunicato al Parlamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI NITTI - DI SAN GIULIANO

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LEONARDI-CATTOLICA.

Registrato alla Corte dei conti con riserva addi 9 ottobre 1912
Reg. 84. Atti del Governo a †. 129. A. MONACHESI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli C. FINOCCHIARO-APRILE.

N. 1068

Regio Decreto 16 settembre 1912, da convertirsi in legge, che modifica il 1° comma dell'art. 25 t. u. della legge 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1912, n. 243)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico), sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca;

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