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N. CCCXCV (Serie 3a)

REGIO DECRETO che erige in corpo morale l'asilo infantile fondato in Genova dalla fu marchesa Tollot-Lomellini.

5 gennaio 1882

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno li 11 marzo 1882, n. 60)

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Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno presidente del consiglio dei ministri;

Visto il testamento olografo 2 luglio 1881, con cui la signora Giuseppina Tollot maritata Lomellini fondò in Genova un Asilo Infantile, istituendolo suo erede universale, con l'Amministrazione da nominarsi dal municipio di detta città;

Vista la domanda degli esecutori testamentari, circa l'erezione in corpo morale del pio Istituto, e circa l'accettazione dell'eredità, che si compone di beni mobili ed immobili;

Visto il parere in data 23 dicembre 1881 del consiglio di Stato;

Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'asilo d'infantile, come sopra istituito in Genova, dalla fu Giuseppina Tollot; è eretto in corpo morale ed è autorizzato ad accettare l'eredità dalla stessa lasciato col succitato testamento.

Art. 2.

L'amministrazione, da nominarsi dal municipio di Genova, presenterà entro tre mesi alla nostra approvazione lo statuto organico del pio Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1882.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 17 gennaio 1882

Reg. 117 Atti del Governo a f. 148. AYRES.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

DEPRETIS.

N. CCCXCVI (Serie 3")

REGIO DECRETO che approva la società anonima per la illuminazione a gaz della città di Chiari.

5 gennaio 1882

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1 febbraio 1882, n 27)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della società anonima per azioni al portatore, sedente in Chiari (provincia di Brescia), col nome di Società anonima per la illuminazione a gaz della città di Chiari, col capitale nominale di lire 75,000, diviso in numero 300 azioni da lire 250 ciascuna e colla durata di anni 25 decorrenti dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio ;

Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727 e 5 settembre 1869, n. 5256;

Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima per azioni al portatore denominatasi Società anonima per la illuminazione a gaz della città di Chiari, sedente in Chiari, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 21 agosto 1881, rogato dal notaro Francesco Bonini, è autorizzata; e il suo statuto inserto all'atto costitutivo predetto è approvato, salva la modificazione seguente:

Al primo capoverso dell'articolo 34 è sostituito il seguente:

L'assemblea generale procederà alla nomina di due o più consiglieri supplenti destinati a surrogare quelli fra i consiglieri effettivi che cessassero di far parte del consiglio.

Art. 2.

La società contribuirà nelle spese degli uffici di ispezione per lire 50 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dėl sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Osservare.

1

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1882.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 18 gennaio 1882

Reg. 117 Atti del Governo a f. 152. AYRES.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

N. CCCXCVII (Serie 3")

REGIO DECRETO

che approva la Banca mutua popolare aretina.

5 gennaio 1882

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 2 febbraio 1882, n. 28)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della società per le operazioni di credito popolare e di risparmio, sedente in Arezzo, col nome di Banca mutua popolare aretina, col capitale nominale di lire 10,500 diviso in numero 210 azioni di lire 50 ciascuna e colla durata di anni 50 decorrendi dalla data del presente decreto;

Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio ;

Visti i reali decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727 e del 5 settembre 1869, n, 5256; Udito il consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la società anonima per azioni no

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