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N. CCCXCII (Serie 3")

REGIO DECRETO Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Candia Lomellina (Pavia).

8 gennaio 1882

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 marzo 1882, n. 71)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 31 ottobre 1881 della deputazione provinciale di Pavia che approva quella 12 aprile stesso anno del consiglio comunale di Candia concernente la riduzione del minimo della tassa di famiglia;

Visto l'articolo 3 del regolamento per l'applicazione della tassa medesima nei comuni della provincia di Pavia;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzato il comune di Candia Lomellina ad applicare dal 1882 in poi la tassa di famiglia col

minimo ridotto da due lire a una lira e cinquanta centesimi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

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REGIO DECRETO concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Olevano Romano (Roma).

8 gennaio 1882

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 marzo 1882, n. 67)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 maggio 1881 che accordava al comune di Olevano Romano la facoltà di

applicare pel dotto anno, la tassa di famiglia col massimo di L. 118.75.

Vista la deliberazione 4 ottobre 1881 del consiglio comunale di Olevano Romano, stata approvata dalla deputazione provinciale di Roma, che domanda di continuare per l'avvenire, ad applicare la tassa di famiglia nella misura sopraccennata;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzato il comune di Olevano Romano di continuare ad applicare la tassa di famiglia col massimo di L. 118,75; come gli fu concesso per l'anno 1881 col R. decreto sopra citato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

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N. CCCXCIV (Serie 3)

REGIO DECRETO concernente l'applicazione della tassa sul bestiame nel comune di Castel Campagnano (Caserta).

8 gennaio 1882

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 marzo 1882, n. 67)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 settembre 1881, del consiglio comunale di Castel Campagnano con la quale viene adottata la tariffa per la tassa bestiame da applicarsi da detto anno in poi, stata approvata dalla deputazione provinciale di Caserta il 21 novembre successivo;

Visto il regolamento per l'applicazione della tassa anzidetta nei comuni della provincia di Terra di Lavoro;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;
Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico.

È autorizzato il comune di Castel Campagnano di applicare, retroattivamente al 1° gennaio 1881 la

tariffa della tassa bestiame deliberata il 21 settembre p. p. e per effetto della quale viene aumentata, oltre il massimo, la tassa per gli asini di oltre due anni e per i caprini di oltre sei mesi, con facoltà di derogare limitatamente alle operazioni relative allo scaduto esercizio, ai termini stabiliti dal regolamento sopraccennato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1882.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addi 17 gennaio 1882

Reg. 117 Atti del Governo a f. 141. AYRES.
Luogo dei Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.

A. MAGLIANI.

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