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8.

L'armamento verrà eseguito con le modalità proposte; il binario sarà a scartamento normale di metri 1.445; le rotaie saranno tipo < Phoenix » del peso di chilogrammi 33.500 per metro lineare e saranno mantenute a scartamento da appositi tiranti a doppio dado, o, dove ciò non sia possibile, da angolari applicati alla suola delle rotaie a guisa di traverse. Il binario di raccordo col deposito e quelli di manovra nel deposito stesso, saranno armati con rotaie del tipo « Vignole del peso di chilogrammi 16 a 21 per metro lineare su traverse. Gli scambi, gli incroci e le deviazioni saranno tutti di materiale del tipo Phoenix », ed i raggi di essi, salvo eccezione, saranno non inferiori ai trenta metri. In ogni caso tali raggi nè quelli delle curve delle linee tramviarie saranno inferiori ai metri 18.

9.

Per l'esercizio negli speciali tratti a curva ristretta dovranno essere dalla Società esercente osservate tutte le norme e prescrizioni che saranno stabilite dalla Commissione di collaudo, ne riguardi della velocità di corsa e della sorveglianza dei treni in marcia.

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I tipi di vetture automotrici saranno conformi a quelli figurati e descritti nel progetto sovracitato; la Società, prima dell'ordinazione, dovrà presentare per l'approvazione i tipi delle vetture rimorchiate.

11.

Le vetture motrici e rimorchiate saranno munite di freno Westinghouse così disposto da porre contemporaneamente in azione anche le sabbiere.

12.

Il sistema di trazione sarà elettrico con distribuzione di corrente continua a circa 500 volts e presa di corrente mediante archetto Siemens.

Le modalità delle condutture ed impianti elettrici saranno analoghe a quelle generalmente usate per le tramvie elettriche urbane con tale sistema di distribuzione e quali risultano dal decreto di assenso della R. prefettura di Piacenza all'impianto ed esercizio delle condutture ed impianti medesimi.

13.

In quanto concerne gli attraversamenti delle linee della nuova rete urbana con le linee esercitate a trazione a vapore, la Commissione dovrà prendere gli opportuni accordi con la Società esercente le dette linee.

14.

La Società dovrà presentare all'approvazione governativa il progetto dettagliato dell'officina generatrice per produzione dell'energia necessaria alla trazione elettrica, nonchè del quadro di distribuzione dell'officina medesima; tale officina avrà la potenzialità, le macchine e gli apparecchi risultanti dalle relazioni al progetto sociale e sarà poi destinata a riserva quando la Società imprese elettriche piacentine potrà azionare le proprie tramvie con le forze idrauliche delle quali si è già resa concessionaria; prima però dovrà presentare all'approvazione governativa i progetti degli impianti per la produzione mediante tali forze idrauliche della energia eléttrica destinata alla trazione tramviaria.

15.

La Società imprese elettriche piacentine, sarà tenuta a comunicare al Governo i dati necessari alla compilazione della statistica delle tramvie, nonchè tutti gli altri dati che il Governo ritenesse opportuno di chiedere.

16.

Negli impianti e nel materiale mobile delle tramvie, si dovranno portare tutte quelle modificazioni che in relazione ai progressi della tecnica tramviaria, la sicurezza dell'esercizio, l'incolumità delle persone, ed ai bisogni di un buon servizio pubblico, il Regio ispettore capo del circolo di Milano, ottenutane l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, potrà riconoscere necessarie, sia prima, come dopo l'apertura all'esercizio delle tramvie stesse.

17.

Nell'impianto e nell'esercizio delle tramvie, la Società sară tenuta a rispettare, oltre agli obblighi impostile dalla leggo 27 dicembre 1896, n. 561 e relativo regolamento 17 giugno 1900, n. 306 e degli atti stipulati col municipio di Piacenza concessionario e del presente disciplinare, quelli che le potranno venire imposti dal prefetto della provincia di Piacenza, sentito il R. ispettore capo del circolo di Milano.

.18.

Nell'impianto delle condutture elettriche, la Società dovrà a mente della legge 7 giugno 1874, n. 232 sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo di correnti elettriche e relativo regolamento 25 ottobre 1895, osservare le prescrizioni impartite nel relativo decreto di assenso, dalla autorità prefettizia, sentiti a termine dell'art. 8del regolamento stesso, il parere dell'Amministrazione dei telegrafi. dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

19.

L'autorizzazione avrà durata uguale a quella della concessione fissata dal municipio di Piacenza.

་་་་་

20.

Il prefetto della provincia di Piacenza ed il R. ispettore capo direttore del Circolo ferroviario di Milano, restano incaricati di sor-vegliare allo esatto adempimento degli obblighi imposti nel presente disciplinare.

Per l'accettazione del suesteso disciplinare.

Ing. Giuseppe Landini fu Giovanni, delegato dal Consiglio d'amministrazione della Società imprese elettriche piacentine.

Ombra Giovanni, teste.

Vecchi Ernesto, teste.

CCCXLIII

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 5 settembre 1909.

(Pubblicato nella Gazzella Ufficiale del 12 ollobre 1909, n. 239)

Col quale si modifica lo statuto della Cassa di risparmio di Forlì - Firmato VITTORIO EMANUELE

Controfirmato Cocco-ORTU - Visto ORLANDO.

· Registrato alla Corte dei conti addi 5 ottobre 1909
Reg. 55. Atti del Governo a f. 103.

CCCXLIV

REGIO DECRETO 12 settembre 1909, che autorizza la scuola media di commercio di Palermo ad accettare la donazione fatta dal Comitato del VI Congresso fra commercianti ed industriali italiani.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ollobre 1909, n. 239)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza con la quale il presidente della Giunta di vigilanza della R. scuola media di commercio in Palermo chiede che la scuola stessa sia autorizzata ad accottare la somma di L. 2675.74 messa a disposizione dal Comitato esecutivo del VI Congresso fra commercianti ed industriali italiani tenutosi in Palermo nell'anno 1907 e cogli obblighi indicati dal donatore;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio ; Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

La R. scuola media di commercio in Palermo è' autorizzata ad accettare la somma di L. 2675.74 posta a sua disposizione dal Comitato esecutivo del VI Congresso

fra commercianti ed industriali italiani tenutosi in Palermo nell'anno 1907 con l'obbligo di vincolarne il reddito annuale da servire per una borsa di studio anno per anno a vantaggio di quel giovane bisognoso che riporterà i migliori voti alla fine del terzo anno della scuola e voglia continuare gli studi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gaeta, addì 12 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addi 5 ottobre 1909.
Reg. 55. Atti del Governo a f. 106. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

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REGIO DECRETO 12 settembre 1909, che autorizza la Camera di commercio ed arti di Teramo ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneɔ del distretto camerale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1909, n. 240)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 630;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio od arti di Teramo, in data 13 gennaio e 13 maggio 1909; Sentito il Consiglio di Stato;

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