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officine e dei laboratorî, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 20.

Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per lo acquisto del materiale scientifico e didattico e sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento interno della scuola.

Il Collegio degli insegnanti si riunisce inoltre almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.

Art. 21.

Il servizio di cassa della scuola sarà fatto possibilmente da un solido Istituto di créditó focale, all' uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo istituto sarebbero direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 22.

Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratorî, per il riparto degli utili di quelle e di questi, e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 23.

In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto per la durata di due anni a carico degli enti che mantengono la scuola ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio se il funzionario conterà dieci o più anni di servizio e non maggiore di un terzo nè minore del quarto se conterà meno di dieci anni. Tale assegno cesserà per coloro che durante il suddetto periodo di due anni otterranno un posto in una scuola o in un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sarà fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione di organico.

Art. 24.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente si provvederà alla destinazione di quantó appartiene alla scuola soppressa a vantaggio di altro Istituto scolastico d'indole affine, previo accordo fra i vari enti contribuenti.

Art. 25.

Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale sopra proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.

Disposizione transitoria.

Art. 26.

Sarà in facoltà del ministro di derogare alle norme stabilite dall'art. 14, solo rispetto al personale della scuola attualmente in servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addi 5 marzo 1909.
Reg. 49. Atti del Governo a f. 97. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

LI

REGIO DECRETO 14 febbraio 1909, che istituisce in Casale Monferrato un Collegio di probiviri per le industrie della calce, dei cementi e per le arti edilizie in genere.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1909, n. 58)

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziɔno

RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di prohiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179 Sentito l'avviso degli enti interessati ;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio e per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Casale Monferrato un Collegio di probiviri per le industrie della calce, dei cementi e per le arti edilizie in genere, con giurisdizione su tutto il territorio del circondario stesso.

Art. 2.

Il predetto Collegio sarà composto di dieci probiviri, dei quali cinque industriali e cinque operai.

1909 Parte supplementare

4

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO ORTU ORLANDO.

Registrato alla Corte dei conti addi 5 marzo 1909.
Reg. 49. Atti del Governo a f. 96. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

LII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1909, che autorizza la R. Scuola di arte applicata all' industrie in Maglie ad accettare il lascito Achille Tamborino.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1909, n. 57)

VITTORIO EMANUELE III'

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 22 marzo 1908, n. 187;

Visto il R. decreto 4 giugno 1908, n. CCXL (parte supplementare);

Vista la domanda del commissario governativo presso la R. scuola d'arte applicata all'industria in Maglie, in data 9 aprile 1908;

Visto il testamento olografo del senatore Achille Tamborino in data 31 ottobre 1895;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La R. scuola d'arte applicata all'industria in Maglie è autorizzata ad accettare il lascito di L. 300 annue stabilito in suo favore dal defunto senatore Achille Tamborino con testamento olografo del 31 ottobre 1895, depositato agli atti per notar Pasquale Macri di Cursi con verbale del 12 novembre 1895, registrato in Maglie il 13 stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Registrato alla Corte dei conti addi 5 marzo 1909.
Reg. 49. Atti del Governo a †. 98. A. ARMELISASSO.
Luogo del Sigillo, V. Il Guardasigilli Orlando.

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