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ed in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio d'amministrazione stimi convocarla.

Un numero di soci, rappresentanti almeno un quinto delle caldaie iscritte, può chiedere al consiglio la convocazione straordinaria dell'assemblea indicandone lo scopo.

Art. 24.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, sarà mandato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e verrà riprodotto in uno o più giornali fra i più diffusi della regione; e possibilmente nell'organo deldell'associazione.

Art. 25.

L'assemblea si terrà in Messina nel locale indicato nello avviso di convocazione. Essa sarà presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Due soci fra i più anziani dei presenti, che non facciano parte del consiglio d'amministrazione, fungono da scrutatori. Il segretario del consiglio d'amministrazione sarà il segretario dell'assemblea.

Art. 26.

L'assemblea sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, quando saranno presenti tanti soci, o delegati, il cui numero nel complesso rappresenti non meno della metà delle caldaie iscritte.

In seconda convocazione, che nel medesimo avviso di cui all'art. 24 può essere fissata anche pel giorno successivo a quello stabilito per la prima, l'assemblea è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza assoluta dei voti presenti.

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Art. 27.

Nelle votazioni ciascun utente di una o di due caldaie o recipiente di vapore dispone di un voto; gli utenti di tre o più caldaie o recipienti di vapore, fino a sei, hanno diritto a due voti; gli utenti iscritti per più di sei caldaie o recipienti di vapore dispongono di tre voti.

Art. 28.

Il socio o la persona che rappresenta un ente morale od una ditta commerciale o industriale associata, potrà delegare qualsiasi altro socio a rappresentarlo nell'assemblea generale, mediante il rilascio di apposita delegazione scritta. Nessuno potrà rappresentare più di tre utenti oltre se stesso. In nessun caso la stessa persona ha diritto ad un numero di voti superiori a dieci compresi i voti propri.

Art. 29.

Le modifiche allo statuto ed ai regolamenti d'ordine generale, e lo scioglimento della società, per essere legalmente deliberate richiedono nell'assemblea in prima convocazione almeno la presenza di tanti soci quanti ne occorrono per rappresentare due terzi delle caldaie iscritte, e in seconda convocazione un terzo delle caldaie iscritte. Tanto nel primo che nel secondo caso, le deliberazioni devono raccogliere almeno quattro quinti dei voti presenti.

Art. 30.

L'assemblea generale dei soci ha le attribuzioni seguenti: a) elegge il consiglio d'amministrazione ;

b) nomina annualmente tre revisori dei conti;

c) discute e delibera intorno alle proposte presentate dal consiglio d'amministrazione;

d) discute e delibera intorno ai regolamenti d'ordine generale, e loro successive modificazioni;

e) discute e delibera intorno ai bilanci e conti consuntivi, nonchè all'impiego delle eventuali rimanenze attive dell'esercizio sociale;

f) delibera le variazioni alle tasse d'ammissione ed annuali dovute dai soci;

g) discute e delibera intorno alle modificazioni, scioglimento e liquidazione della società.

Art. 31.

Le deliberazioni delle assemblee generali, ordinaria e straordinarie, obbligano anche i soci non intervenuti.

Art. 32.

Con speciali regolamenti da deliberarsi dal consiglio d'amministrazione sarà provveduto a tutte le modalità inerenti all'applicazione del presente statuto.

Art. 33.

I contributi da pagarsi dai soci, sono stabiliti nella seguente:

TARIFFA.

Tassa d'ammissione :

pore.

Per ogni caldaia di qualsiasi tipo, o recipiente a va

Tassa annuale :

lire 5.

Per ogni caldaia avente meno di 10 metri quadrati di superficie.

lire 10.

ficie

Per ogni caldaia avente da 10 a 50 m. q. di super

lire 13.

Per ogni caldaia avente più di 50 metri quadrati di su

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Sono comprese nelle tasse sopradette le spese per stampati, libretto matricolare, bollo di prova, pompa, ecc. ecc..

Quando l'ispettore dell'associazione abbia da recarsi per le prove e visite fuori di residenza, gli competeranno inoltre le spese effettive di viaggio, consistenti in un biglietto di prima classe pel percorso in ferrovia, ed in una indennità di centesimi. 35 a chilometro per percorso in strade ordinarie,

Le trasferte vengono computate dal capo luogo di circondario nel quale trovasi impiantata la caldaia da visitare; oppure dal capo luogo di provincia, se in questo secondo modo riescono più economiche.

All'ispettore tecnico competerà un'indennità di lire 5 per ogni pernottazione. Queste spese saranno sostenute dall'utente e quando con una sola gita si vesiteranno caldaie appartenenti a più soci, le spese e le indennità di viaggio e tra sferte saranno computate una volta sola, e ripartite fra i detti soci in proporzione del numero delle caldaie visitate a ciascuno di essi.

Disposizione transitoria.

Art. 34.

Per il primo anno di esercizio, il bilancio preventivo sarà approvato dal consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine di S. M. :

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

· RAVA.

LXXXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Solaroli. Firmato VITTORIO EMANUELE

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Controfirmati RAVA

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 170.

LXXXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 28 GENNAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76) Che approva lo statuto organico del monte di pietà di Orta Novarese. · Firmato VITTORIO EMANUELE - Controfirmati RAVA

GIOLITTI

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Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addi 24 marzo 1904.
Reg. 15. Atti del Governo a f. 172.

LXXXIX.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 FEBBRAIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Uficiale del Regno il 31 marzo 1904, n. 76)

Che autorizza la cassa di risparmio di Bologna ad accquistare la palazzina Bentivolesca della Viola e il terreno annessovi, e a restaurare la palazzina stessa per renderla adatta ad essere sede della nuova scuola agraria fondata dalla cassa medesima. -Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato RANA Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addi 24 marzo 1904.

Rag: 15. Atti del Governo a f. 171.

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