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CXIII.

REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito nella provincia di Porto Maurizio con sede in San Remo per le industrie edilizie e affini.

24 marzo 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 14 aprile 1904, n. 88)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di provi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 9 aprile 1903, n. CXXIII, che istituisce due collegi di probi-viri per la industria edilizia e affini, uno con sede a Porto Maurizio, l'altro con sede a San Remo;

Sopra proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali pel collegio di probi-viri istituito nella provincia di Porto Maurizio, per l'industria edilizia e affini, con sede in S. Remo, sono stabilite secondo il prospetto che segue:

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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo è di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

1

Registrato alla Corte dei conti addi 7 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 31. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

CXIV.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

Con cui la fondazione Pietro e Mario fratelli Pietriboni in Venezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. -Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato GIOLITTI Visto RONCHETTI.

-

Registrato alla Corte dei conti addi 7 aprile 1904.

Reg. 16. Atti del Governo a f. 26.

CXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 27 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio e depositi di Pescia. -Firmato VITTORIO EMANUELE

Con

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Registrato alla Corte dei conti addì 7 aprile 1904.

Reg. 16. Atti del Governo a f. 29.

CXVI.

REGIO DECRETO, ROMA, 21 GENNAIO 1904 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

Col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Tra

pani, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 23 aprile e 16 luglio 1902 con la modificazione introdottavi dalla giunta stessa nelle adunanze in data 21 ottobre e 23 dicembre 1903, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 21 agosto 1902, n. CCCVII.. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 8 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 37.

CXVII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87)

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Col quale è data facoltà al comune di Nemi di applicare nel biennio 1904-905 la tassa sulle capre in base alla tariffa di lire 4 (quattro) per capo. Firmato VITTORIO EMA-Controfirmato L. LUZZATTI

NUELE

Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addi 8 aprile 1934.
Reg. 16. Atti del Governo a £.. 35.

CXVIII.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 MARZO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 13 aprile 1904, n. 87) Col quale è data facoltà al comune di. Piedimonte San Germano di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di lire 100 (cento). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI

sto RONCHETTI..

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Registrato alla Corte dei conti addi 8 aprila 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 36.

Parte supplementare, 1904.

Vi

CXIX.

REGIO DECRETO che autorizza l'esercizio a trazione elettrica di un tronco da Fosso Mastra a S. Bartolomeo delle tramvie di Spezia.

3 marzo 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 16 aprile 1904, n. 90)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;

Visti i Nostri decreti 3 luglio 1902, n. CCCLXXXIX (parte supplementare). e 29 settembre 1903, n. CCCCX (parte supplementare), con cui venne autorizzato l'esercizio a trazione elettrica rispettivamente di alcune tramvie nella città e nei dintorni di Spezia e del tronco Migliarina a Mare-Fosso Mastra allacciantesi a dette tramvie:

Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

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