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sativa, ed è nella fattispecie giustificata dalla circostanza che il manicomio si regge principalmente colle rette spedaliere pagate dalle provincie;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e i relativi rego. lamenti ;

In conformità anche al parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due manicomi di S. Servolo e S. Clemente in Venezia sono fusi in un'unica istituzione pubblica di beneficenza sotto il titolo di « Manicomio di S. Servolo e S. Clemente in Venezia >.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico del nuovo ente in data 16 marzo 1904, composto di 18 articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addi 18 aprile 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 61. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

GIOLITTI.

STATUTO

pei manicomi di S. Servolo e di S. Clemente in Venezia

Art. 1.

Le opere pie Manicomii di Venezia detti di S. Servolo e di S. Clemente contemplate dal regio decreto 19 marzo 1874, sono fuse a costituire un'unica istituzione pubblica di beneficenza con la denominazione: « Manicomio di S. Servolo e di S. Clemente in Venezia ».

Art. 2.

Il manicomio, destinato alla cura e custodia dei mentecatti d'ambo i sessi che vi sono ammessi con le forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, è tenuto ad accettare i mentecatti poveri delle provincie venete secondo le norme di cui al seguente articolo.

Esso è distinto in due sezioni, maschile e femminile, le quali hanno sede rispettivamente nelle isole di S. Servolo e di S. Clemente in comune di Venezia.

Art. 3.

È data facoltà ad ognuna delle provincie venete di tenere a sua disposizione nel manicomio un determinato numero di posti, non maggiore però di quello fissato nella tabella unita al presente statuto, oppure di spedire di volta in volta all'istituto quei mentecatti che ad essa incombe di mantenere. Nel primo caso le provincie dovranno pagare la retta per tutti i posti tenuti a loro disposizione, anche nel caso che ve ne fossero rimasti di vacanti.

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Nel secondo caso il manicomio potrà rifiutarsi di accettare i mentecatti se non vi fossero posti disponibili; ma dovrà tenere nota delle domande provenienti dalle provincie e darvi corso per ordine di anzianità, di mano in mano che rimarranno scoperti dei posti.

Le provincie che avessero dichiarato di tenere a loro disposizione un certo numero di posti potranno rinunciarvi dandone avviso all'amministrazione dell'opera pia non più tardi del mese di giugno dell'anno precedente.

Art. 4.

Il manicomio provvede a tutte le spese di suo istituto coi redditi degli immobili intestati in catasto all'uno o all'altro dei manicomii, della rendita pubblica inscritta e di quant'altro attualmente di pertinenza dei due manicomii e colle rette di spedalità.

Le rette di spedalità pei dementi poveri saranno determinate in ogni anno con la deliberazione sul bilancio.

Pei dementi poveri a carico delle provincie venete la retta di spedalità non potrà eccedere la somma risultante. dal computo istituito sulla base dell'importo complessivo delle spese effettive risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato, fatta deduzione dell'importo delle rendite che la pia istituzione potrà ritrarre dal patrimonio attualmente da essa posseduto. Pei dementi non poveri la retta, sarà, a seconda delle varie classi, fissata nel regolamento.

Art. 5.

Le provincie sono tenute a corrispondere anticipatamente di trimestre in trimestre, salvo successivo conguaglio, l'importo delle rette di spedalità delle quali hanno l'onere.

L'opera pia non assume l'obbligo di rivalsa, per conto delle provincie, verso i parenti che fossero in condizione ed in dovere di supplire alla spedalità dei loro congiunti poveri.

L'ammissione dei mentecatti non poveri sarà consentita solo se si abbia l'obbligazione di persona notoriamente solvibile a pagare per essi la retta giornaliera.

Art. 6.

Nel manicomio non sono posti gratuiti, all'infuori di quelli mantenuti in forza del lascito istituito dal Doge Manin con testamento 2 ottobre 1802 a favore dei mentecatti poveri di Venezia, e fruttante l'annua rendita di lire 7,573. 30.

Art. 7.

L'amministrazione della pia opera ha sede in Venezia ed è affidata ad una commissione di otto persone elette una per ciascuno dai consigli provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza

I componenti della commissione non devono far parte di alcuno dei consigli provinciali del Veneto.

Essi devono inoltre avere la residenza in Venezia, salvo che le provincie assumano a proprio carico le spese di una medaglia di presenza per quelli che non vi risiedono.

Eccettuato il caso di detta medaglia, le funzioni dei membri della commissione sono gratuite.

Art. 8.

La commissione elegge il presidente nel proprio seno, essa rinnovasi per quarta parte in ogni anno: nei primi tre anni si esce d'ufficio per estrazione a sorte, nei successivi per anzianità.

I membri cessanti non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Art. 9.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie, le prime hanno luogo almeno due volte al mese, nei giorni determinati dalla commissione, le altre, qualora lo richieda il bisogno, sia per invito del presidente, sia per la domanda sottoscritta da due componenti almeno, sia per domanda del direttore medico degli stabilimenti, sia per disposizione dell'autorità governativa.

Art. 10.

Le deliberazioni della commissione devono essere prese coll'intervento almeno dei quattro membri, oltre del presidente o di chi ne fa le veci, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Art. 11.

1

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ne sarà fatta menzione.

Art. 12.

Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, deca dono dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla commissione ed il prefetto di Venezia la può promuovere.

Art. 13.

La commissione amministrativa deve:

a) deliberare entro il mese di settembre per l'esercizio dell'anno seguente, il bilancio preventivo;

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