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CLXXV.

REGIO DECRETO, ROMA, 24 APRILE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1904, n. 119)

Che approva il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Sondrio, deliberato da quella giunta provinciale amministrativa nelle adunanze in data 24 febbraio e 13 aprile 1904, in sostituzione del regolamento approvato con reale decreto 13 febbraio 1879, n. MMCXVII (serie 2a). Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI Visto RON

CHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 133.

CLXXVI.

REGIO DECRETO, ROMA 24 APRILE 1904 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1904, n. 119)

Col quale il consorzio daziario formato dai comuni di Venezia e Murano, è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio di consumo sulla carta, sui cartoncini, sui cristalli e sui vetri artistici. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfirmato L. LUZZATTI Visto RONCHETTI.

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Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1904.

Reg. 16. Atti del Governo a f. 138.

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CLXXVII.

REGIO DECRETO che stabilisce le sezioni elettorali dei due col

legi di probi-viri per le industrie delle cave di marmo ed affini in Carrara.

24 aprile 1904.

(Pubblicato nolla Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 maggio 1904, n. 119)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stess, approvata con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto 8 agosto 1903, n. CCCXXXV, col quale furono costituiti due collegi per le industrie delle cave di marmo e affini, uno con sede a Carrara e giurisdizione sul comune stesso, l'altro con sede a Massa e giurisdizione sul comune stesso e su quello di Montignoso;

Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria 'e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali dei due collegi di probi-viri per le industrie delle cave di marmo e affini, una con sede in Car

pro

rara, l'altro con sede in Massa sono stabilite secondo i spetti che seguono: due per gli industriali e sedici per gli operai per il collegio di Carrara; una per gli industriali e tre per gli operai per il collegio di Massa.

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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 16 maggio 1904.
Reg. 16. Atti del Governo a f. 131. F. MEZZETTI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

RAVA.

CLXXVIII.

REGIO DECRETO che istituisce in Bari otto collegi di probi-viri per diverse industrie.

7 aprile 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 21 maggio 1904, n. 120)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione di detta legge;

Sentito l'avviso degli enti indicati nell'art. 2 della legge predetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti nella provincia di Bari i seguenti otto collegi di probi-viri per le industrie, con sede nella città stessa e giurisdizione su tutto il territorio della provincia:

1° Collegio per le industrie metallurgiche e meccaniche; 2° Collegio per l'industria del legno;

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