se prima non gli sia stata contestata la mancanza e non siano state ascoltate le eventuali sue discolpe. Art. 42. Le punizioni, di cui sopra, saranno applicate indipendentemente dal deferimento al potere giudiziario, quando per le commesse mancanze siavi luogo a procedere in via penale. Disposizione transitoria. Art. 43. Gli assegni stabiliti dall'art. 9 per gli agenti e per i brigadieri avranno decorrenza dal 1° luglio 1909. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici BERTOLINI. Il ministro segretario di Stato per l'agricoltura, N. 607 Regio Decreto 3 agosto 1909, che proroga il termine stabilito per la presentazione dei titoli e dei documenti ai concorsi per i posti vacanti d'insegnante nelle scuole elementari per le provincie danneggiate dal terremoto. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1909, n. 210) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'art. 129 del regolamento generale per l'istruzione elementare, approvato col Nostro decreto del 6 febbraio 1908, n. 150; Considerato che per il disastro del terremoto, avvenuto il 28 dicembre 1908, molti insegnanti elementari delle provincie di Messina e Reggio Calabria hanno perduto e non ancora potuto ricuperare i loro documenti personali e i loro titoli professionali e di servizio ; Considerata l'impossibilità in cui essi si trovano di procurarsi duplicati di siffatti documenti, indispensabili per poter aspirare a posti d'insegnanti nelle scuole elementari pubbliche entro il termine del 31 luglio, tassativamente prescritto dall'art. 129 del su citato regolamento generale ; Riconosciuta quindi la evidente necessità di prorogare in questo specialissimo caso di forza maggiore a vantaggio dei predetti insegnanti delle Provincie danneggiate dal terremoto il termine di cui sopra è cenno; Veduto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I RR. provveditori agli studi per le provincie di Messina e di Reggio Calabria sono autorizzati a prorogare oltre il 31 luglio 1909, il termine prescritto dall'art. 129 del regolamento approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150, per l'esibizione dei titoli e dei documenti ai concorsi per i posti vacanti d'insegnante nelle scuole elementari di dette Provincie. Art. 2. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1909 VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi 4 settembre 1909. N. 608 Regio Decreto 7 agosto 1909, portante nuovi provvedimenti per il personale della R. Università di Messina. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1909, n. 210) VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduti gli articoli 6 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per i provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908; Riconosciuta la necessità di nuovi provvedimenti per il personale della R. Università di Messina, oltre quelli contenuti nel decreto-legge 31 gennaio 1909, n. 71; Udito il Consiglio dei ministri ; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Le adunanze delle Facoltà e della scuola di farmacia della R. Università di Messina possono tenute anche fuori della sede dell'Università, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Le adunanze stesse saranno valide sia in prima che in seconda convocazione, ancorchè il numero degli intervenuti sia inferiore a quello stabilito dal regolamento, ma non minore di tre. Art. 2. I professori straordinari della Università di Messina che al 28 dicembre 1908 non avessero ancora ottenuta la stabilità potranno conseguirla al compimento del triennio solare di non interrotto esercizio dalla data della loro nomina, computandosi come utile a questo effetto il tempo trascorso dopo la data sovra indicata, durante il quale non poterono effettivamente insegnare per causa di forza maggiore. Art. 3. I professori straordinari stabili della predetta Università potranno ottenere la promozione ad ordinario secondo le norme stabilite dall'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253, ancorchè non possano produrre la prova della loro operosità scientifica e didattica per il periodo di tempo posteriore al 28 dicembre 1908. Art. 4. Il Governo del Re ha facoltà di destinare temporaneamente o stabilmente i professori dell'Università di Messina ad altre Università od Istituti d'istruzione superiore per l'insegnamento di materie sia obbligatorie che complementari, anche senza la proposta delle Facoltà o scuole competenti e senza che occorra richiedere il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Gli insegnamenti che per tal modo venissero ad essere istituiti in ciascuna Università dovranno cessare appena i professori predetti avranno altra destinazione, senza che le Facoltà competenti possano per qualsivoglia motivo richiedere che siano conservati. Art. 5. I professori dell'Università di Messina potranno esercitare la privata docenza nelle Università presso le quali siano stabilmente o temporaneamente destinati. Quelli tra essi che non abbiano ancora avuto una destinazione potranno tenere corsi liberi presso quella Università e Facoltà che essi designeranno con domanda rivolta al ministro, il quale provvederà in merito, sentito il parere della Facoltà competente. Art. 6. Il Governo del Re ha facoltà di accordare il trasferimento ad altre Università delle libere docenze concesse per l'Università di Messina, senza che occorra sentire il parere della competente Facoltà o scuola. Art. 7. Il personale assistente, tecnico e subalterno, della Università di Messina potrà essere confermato in ufficio per l'anno scolastico 1909-910, sulla proposta dei direttori dei rispettivi Istituti, o, in mancanza di essi, del rettore, e potrà esser destinato a prestar servizio presso Istituti di altre Università. Non si potranno fare nuove proposte di nomina ai posti rimasti vacanti nei ruoli dei singoli Istituti. Art. 8. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dell eleggi |