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Simili ricorsi dovranno essere accompagnati dalle relative decisioni delle commissioni competenti e da apposito certificato dell'agenzia delle imposte.

Essi non sospendono l'esazione della tassa, ma nel caso di accoglimento, danno luogo al rimborso delle somme pagate in più.

Art. 19.

Contro le decisioni della Camera in materia di tasse, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria a termini delle vigenti leggi.

Tale diritto però si prescrive nel termine di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo in cui è iscritta la tassa contestata.

Art. 20.

La percezione della tassa camerale è regolata con le stesse norme, con gli stessi principi e privilegi, coi quali viene regolata la percezione delle tasse governative e sarà fatta per mezzo della ricevitoria provinciale e degli esattori comunali e consorziali, i quali dovranno curare l'esazione alle prescritte scadenze.

Conseguentemente gli aggi di riscossione da corrispondersi al ricevitore od agli esattori saranno uguali a quelli stabiliti per le imposte erariali.

La Camera potrà peraltro valersi dell'opera di altre persone, sempre però coi privilegi annessi alla riscossione delle pubbliche imposte.

Art. 21.

Le somme risultate inesigibili per insolvibilità e irreperibilità dei contribuenti, saranno dalla Camera direttamente

rimborsate agli esattori, previa presentazione di speciale certificato della agenzia delle imposte, che comprovi il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta principale.

Art. 22.

In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento si seguiranno le norme prescritte per le tasse erariali e per quella in specie sui redditi di ricchezza mobile.

Viste, d ordine di S. M.:

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

RAVA.

CCCIV.

REGIO DECRETO che fissa le elezioni per la ricostituzione della Camera di commercio ed arti di Brescia.

8 maggio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 agosto 1904, n. 195)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 6 luglio 1862, n. 680; Visto il regio decreto 6 marzo 1904, n. XCI, parte supplementare, che scioglie la Camera di commercio ed arti di Brescia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le elezioni per la ricostituzione della Camera di commercio ed arti di Brescia avranno luogo il giorno 15 maggio 1904, e l'insediamento della nuova rappresentanza commerciale seguirà il giorno 22 dello stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 5. PACINI.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

CCCV.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 16 LUGLIO 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 18 agosto 1904, n. 193)

Che modifica lo statuto della cassa di risparmio di ViFirmato VITTORIO EMANUELE gevano.

mato RAVA Visto RONCHETTI.

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Controfir

Registrato alla Corte dei conti addi 10 agosto 1904.
Reg. 18. Atti del Governo a f. 16.

CCCVI.

REGIO DECRETO che costituisce le sezioni elettorali de' collegio di probiviri in Milano per le industrie del vestiario e della biancheria.

21 luglio 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 20 agosto 1904, n. 195)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONA

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il regio decreto del 3 marzo 1904, n. XC (parte supplementare), che istituisce un collegio di probiviri per le industrie del vestiario e della biancheria confezionata, con sede in Milano e giurisdizione sul territorio del comune stesso; Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per le industrie del vestiario e della biancheria confezionata istituito in

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