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e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

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Registrato alla Corte dei conti addi 3 novembre 1909.

Reg. 56. Atti del Governo a f. 79. D. MASERA.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 19 luglio 1909, n. 496, per la parte riguardante il personale insegnante delle Università, degli Istituti superiori universitari e degli Istituti superiori femminili di Magistero.

Art. 1.

Gli aumenti di stipendio stabiliti dagli articoli 2 e 14 della legge 19 luglio 1909, n. 496, per i professori ordinari e straordinari si conferiscono per ogni quinquennio maturato di effettivo servizio, a datare dalla prima nomina all'ufficio.

I professori ordinari in servizio all'attuazione della legge stessa, non potranno conseguire più di quattro aumenti, compresi quelli giå maturati o in corso di maturazione.

Le decorrenze dei quinquenni rimangono immutate.

I professori straordinari nominati anteriormente alla legge predetta avranno diritto all'aumento di stipendio stabilito dalla legge stessa, per ogni quinquennio di effettivo servizio compiuto, a datare dal giorno della sua entrata in vigore.

Nulla è innovato, per ciò che riguarda gli assegni per la direzione di cliniche e gabinetti, a quanto dispone l'art. 2 della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Art. 2.

Per tutti gli effetti della legge 19 luglio 1909, n. 496, sono da considerarsi come fondamentali per ciascuna Facoltà o scuola e per ciascun Istituto le materie d'insegnamento designate come costitutive dai rispettivi regolamenti speciali.

Art. 3.

Per gli effetti dell'art. 5 della legge 19 luglio 1909, n. 496, ognuna delle discipline designate come fondamentali o costitutive di una Facoltà o scuola dai rispettivi regolamenti speciali, sarà considerata come un solo insegnamento, quando anche comprenda più corpi distinti di dottrina.

Ogni qualvolta il numero degli iscritti ad un corso, considerato in rapporto alle condizioni locali, sia tale, a giudizio del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, da giustificare la duplicazione del corso stesso, potrà istituirsi un secondo corso della disciplina, che sarà dato per incarico.

Art. 4.

I professori straordinari di materie comprese in una delle discipline designate come costitutive o fondamentali dal regolamento della rispettiva Facoltà o scuola, che avessero già conseguita la stabilità all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, o la conseguano entro il 30 dicembre 1909, o fossero proposti per la promozione ad ordinario, potranno ottenere la promozione stessa, secondo le norme stabilite dall'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Art. 5.

Per l'istituzione di corsi speciali di materie fondamentali, le quali siano comuni a più Facoltà o scuole, occorre la proposta motivata della Facoltà o scuola, in cui il corso dovrebbe essere impartito.

Art. 6.

All'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, sarà formato e pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione il ruolo di anzianità dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università in servizio a tutto il 31 luglio 1909, distinto per materie fondamentali e complementari.

I professori saranno iscritti nel ruolo nell'ordine della loro anzianità, determinata e computata secondo le norme stabilite dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Della pubblicazione del ruolo sarà dato avviso nella Gazzetta utficiale del Regno.

La pubblicazione sarà rinnovata successivamente nel mese di marzo di ciascun anno, con le variazioni verificatesi nel ruolo a tutto il 1° gennaio. Di ciascuna vacanza di posti si darà notizia nel bollettino ufficiale del Ministero.

Contro le risultanze del ruolo è ammesso il ricorso al ministro

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nel termine prescritto dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degl' impiegati civili. Il provvedimento del ministro è definitivo.

Art. 7.

I posti di ordinario iscritti nelle tabelle Be D annesse alla legge 19 luglio 1909, n. 496, che risulteranno vacanti alla pubblicazione del ruolo di cui nell'articolo precedente, detratti quelli da riservarsi per la promozione dei professori straordinari, che debbono avere la precedenza per effetto dell'art. 30 della legge medesima, saranno coperti per quattro quinti con la promozione degli altri professori straordinari stabili e di quelli che conseguiranno successivamente la stabilità, secondo le norme prescritte dagli articoli seguenti.

Ai posti rimanenti potrà provvedere il ministro nei modi indicati dall'art. 9, comma 2o, della legge 19 luglio 1909, n. 496, salvo quanto dispone l'art. 12 del presente regolamento per il trasferimento di professori ordinari dagli Istituti superiori universitari nelle Università.

Dei posti di ordinario, che si renderanno annualmente vacanti per l'avvenire nelle tabelle sovra indicate, i quattro primi saranno destinati alla promozione degli straordinari, ed il quinto sarà riservato al ministro per gli scopi sovraccennati.

Restano ferme per la R. Università di Macerata le disposizioni della legge 22 dicembre 1901, n. 541.

Art. 8.

I professori straordinari stabili possono ottenere la promozione ad ordinari nell'ordine di precedenza segnato dalla loro rispettiva anzianità e dalla data della rispettiva domanda.

Questa deve essere presentata direttamente, o spedita in piego raccomandato al Ministero, il quale la trasmette alla Facoltà o scuola competente per il suo voto; e, qualora la data non sia altrimenti certificata nei modi di legge, sarà considerata come data della domanda quella della sua presentazione, o del suo arrivo al Ministero.

Il professore che per qualsivoglia motivo non presenti la domanda di promozione entro due mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della vacanza del posto di ordinario, perde il suo turno di anzianità. Le domande presentate prima di conseguire la stabilità non potranno essere prese in considerazione.

Art. 9.

Per la promozione di uno straordinario è necessario il voto favorevole della Facoltà o scuola cui egli appartiene.

La domanda del professore, coi suoi titoli scientifici posteriori alla nomina a straordinario e con la deliberazione della Facoltà o scuola, è comunicata al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale deve giudicare in ogni singolo caso, se concorrono le condizioni richieste dall'art. 5, n. 2, della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Il giudizio di promozione avrà luogo con le norme stabilite dallo stesso articolo.

Art. 10.

I concorsi sono banditi, di regola, per il grado di straordinario, salvochè il ministro, o di propria iniziativa o su proposta della Facoltà o scuola competente, non creda di aprirne qualcuno per il grado di ordinario, valendosi all'uopo dei posti vacanti a sua disposizione.

Qualora in qualche Università appaia conveniente procedere alla nomina di ordinari, sia per integrarne il numero soverchiamente scemato, sia per altre ragioni d'indole didattica, il ministro, sentito in merito il parere del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, provvede, a seconda del caso, a norma dell'art. 9, comma 2o, della legge 19 luglio 1909, n. 496.

Art. 11.

Per i concorsi e le promozioni dei professori straordinari negli Istituti indicati nella tabella Cannessa alla legge 19 luglio 1909, n. 496, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla legge stessa.

Art. 12.

Ferme restando le disposizioni della legge 7 luglio 1907, n. 481, possono essere trasferiti da una ad un'altra Università, compresa quella di Macerata, dalle Università negli istituti superiori universitari, e da queste in quelle, tutti i professori, così ordinari come straordinari, nominati in seguito a concorso, sia a norma della legge 12 giugno 1904, n. 253, sia anteriormente alla legge medesima.

Per provvedere al trasferimento di professori ordinari dagli Istituti superiori universitari nelle Università, il ministro si varrà dei posti di ordinario a sua disposizione, a norma dell'art. 9, comma 2o, della legge 19 luglio 1909, n. 496.

I professori stessi conserveranno il grado di ordinari, ed occuperanno, nel ruolo di cui all'art. 6 del presente regolamento, il posto ad essi spettante in ragione della rispettiva anzianità.

I professori straordinari trasferiti dagli Istituti nelle Università conserveranno la stabilità già conseguita e la rispettiva anzianità.

Le stesse norme saranno applicabili per il trasferimento di professori dalla R. università di Macerata nelle altre Università, fino a che rimarrà in vigore la convenzione approvata con la legge 22 dicembre 1901, n. 541.

Art. 13.

Le proposte per la promozione dei professori straordinari, di cui all'art. 30 della legge 19 luglio 1909, n. 496, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 dicembre 1909. Potranno però valere all'uopo le proposte fatte anteriormente alla promulgazione della legge medesima.

Sulle proposte sarà sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale si pronuncierà in merito a norma dell'art. 9 del presente regolamento.

Le promozioni di professori straordinari, per le quali all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, il Consiglio superiore della pubblica istruzione avesse già deliberato l'inizio degli atti, potranno aver luogo senz'altro, col procedimento stabilito dalla legge 12 giugno 1904, n. 253.

Qualora per qualcuno dei professori sovraindicati non concorressero, a giudizio del Consiglio superiore, le condizioni richieste dall'art. 5, n. 2, della legge sovracitata, o il giudizio di promozione non avesse risultato favorevole, il professore stesso perderà il diritto di precedenza, stabilito dall'art. 30 della legge 19 luglio 1909, n. 496, e la sua promozione non potrà eventualmente aver luogo che con le norme stabilite dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 14.

Le indennità dovute ai professori ufficiali per gli incarichi d'insegnamento ad essi affidati sono loro corrisposte mensilmente, secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite nel mese.

A tal uopo il Ministero della pubblica istruzione porrà a disposizione del rettore di ciascuna Università o del capo di ciascun Istituto, le somme occorrenti per provvedere al pagamento mediante buoni, giusta le norme stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

La retribuzione annua fissa, stabilita dall'art. 10, comma 3o, della legge 19 luglio 1909, n. 496, per chi non sia professore ufficiale, sarà corrisposta a tutti gli incaricati, che non rivestano la qualità di professore ordinario o straordinario in una Università o in un Istituto superiore Universitario, qualunque sia il titolo in base al quale l'incarico è ad essi affidato, e sarà pagata nei modi consueti a mezzo dei ruoli di spese fisse.

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