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CCCCVI.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 26 SETTEMBRE 1904 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1904, n. 248)

Con cui l'orfanotrofio femminile Ottavia Caracciotti de Paulis in Teramo viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico. Firmato VITTORIO EMANUELE

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Controfirmato GIOLITTI

Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corto dei conti addì 19 ottobre 1904.

Reg. 19. Atti del Governo a f. 52.

CCCCVII.

REGIO DECRETO, RACCONIGI, 2 SETTEMBRE 1904

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 24 ottobre 1904, n. 218)

Che approva lo statuto del monte di pietà di Vico Garganico. Firmato VITTORIO EMANUELE Controfir

mati RAVA GIOLITTI

--

Visto RONCHETTI.

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 57.

CCCCVIII.

REGIO DECRETO che approva il nuovo statuto della casa Umberto I per il ricovero degli invalidi delle guerre nazionali in Turate.

15 settembre 1904.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 ottobre 1904, n. 250)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo schema di statuto per la casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate, deliberato dal consiglio direttivo di quell' istituto, in sostituzione dello statuto approvato col Nostro decreto 23 giugno 1898; Udito il parere del consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istituto denominato

Casa Umberto I per il ricovero degli invalidi delle guerre nazionali in Turate » eretto in ente morale con regio decreto 23 giugno 1898, assume il nome di

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«Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate », e viene posto sotto la diretta tutela del Ministero della guerra, al quale dovranno essere inviati, per l'approvazione, le deliberazioni, i bilanci ed i conti dell'amministrazione.

Art. 2.

È approvato in numero di undici articoli il nuovo statuto dell'ente, in data 15 settembre 1904, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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**༈,་་

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 51. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

E. PEDOTTI.
GIOLITTI.

STATUTO

Art. 1.

L'istituto denominato « Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate » ha per iscopo di fornire gratuitamente il ricovero, il vitto e l'assistenza: agli invalidi per ferite riportate combattendo in qualsiasi campagna di guerra dal 1848 in poi, sia nelle file del regio esercito, sia nella regia armata, sia nei corpi volontari italiani; ai veterani delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia; a coloro che abbiano comunque contratto, durante e per effetto del servizio militare, inabilità permanente al lavoro, ed infine a quelli che, essendo militari pensionati, abbiano oltrepassato i sessant'anni di età, manchino di assistenza in famiglia e siano inabili a proficuo lavoro,

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Le ammissioni avranno luogo nel seguente ordine di priorità: a) coloro che abbiano perduto la vista;

b) i mutilati assolutamente incapaci al lavoro;

c) i mutilati inabili a lavoro proficuo;

d) coloro che siano di malferma salute per ferite riportate in guerra o per infermità dipendenti da cause di servizio militare;

e) i veterani delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, i quali si trovino in condizioni di non poter bastare a sè stessi;

f) i militari pensionati che, avendo raggiunto l'età di sessant'anni, manchino di assistenza in famiglia e siano inabili al lavoro.

Art. 3.

Potranno anche essere ricoverati nell'istituto, in posti a pagamento, quei veterani od invalidi che si trovino nelle condizioni richieste dal precedente art. 1o e pei quali venga assicurato da privati o da enti morali il pagamento di una retta annua di lire 500.

Art. 4.

Tutti coloro che siano provveduti di pensione, o di assegni annessi a decorazioni al valore, dovranno, se ammessi nell'istituto e finchè in essi rimangono, rilasciare all'amministrazione della cassa la quota che nei singoli casi sarà stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 5.

I mezzi coi quali l'istituto provvede al raggiungimento dei suoi scopi consistono:

a) nelle rendite che esso ricava dai beni che costituiscono il suo patrimonio, e che saranno descritti in apposito registro di consistenza patrimoniale;

b) nelle donazioni dei privati o degli enti morali, fatte con atto tra vivi o per testamento;

c) nelle elargizioni dello Stato;

d) nelle quote che dovranno essere versate all'istituto nei casi e nei modi previsti dal precedente art. 4;

e) nelle eventuali risorse che si potessero realizzare dall'istituto col mezzo di lotterie, feste, spettacoli, fiere e sottoscrizioni pubbliche;

f) nel ricavato dal lavoro dei ricoverati.

Art. 6.

L'istituto è amministrato collegialmente da un presidente, da un vice presidente e da cinque consiglieri. Di questi uno

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