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TITOLO SECONDO

Dell'amministrazione comunale.

CAPO I.

Del comune.

Art. 12.

Ogni comune ha un consiglio, una giunta ed un sindaco. Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale. Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell'opera di un solo segretario; più comuni contermini possono con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provve. dere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni, le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa, e, dalla decisione di questa, al consiglio di Stato.

Il consiglio è composto:

Art. 13.

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 14.

La giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

Di 10 assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. 15.

Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domauda coi relativi documenti. esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 145 e nel primo paragrafo dell'art. 271.

Art. 16.

I comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro unione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni

di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato e ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. 17.

Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni su per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 18.

Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della fra

zione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale.

CAPO II.

Dell'elettorato.

Art. 19.

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni: 1. di aver compiuto il 21° anno di età;

2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;

3. di sapere leggere e scrivere ;

4. di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anohe manchino della naturalità.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.

Art. 20.

Sono elettori coloro che in virtù della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, n. 99, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtù dell'art. 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. 21.

Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 19, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia, di fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimenti elettori:

1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni etabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15;

2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione o per gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore :

nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, di lire 20;
in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti, di lire 50;
in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;
in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;
in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;
in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Art. 22.

Si ritengono come insoritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 23.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 21 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all'anno civile durante il quale la giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

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